Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 28 del 15 Giugno 1979
Trattamento economico di missione di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 20/06/1979


Art. 1

Contenuto della legge

1. La presente legge disciplina la misura e le modalità del trattamento economico di missione, di trasferimento e prima sistemazione del personale regionale.

Art. 2

Invio in missione

1. Le missioni di durata non superiore ai dieci giorni continuativi, nell' ambito del territorio nazionale, sono preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta nell'ambito delle singole competenze, dal Presidente del Consiglio regionale o da un membro dell' Ufficio di Presidenza a ciò delegato e dal Presidente del Comitato di controllo, per il rispettivo personale, su proposta del responsabile di settore, di norma sulla base del programma di attività dell' Ufficio di appartenenza, periodicamente definito nelle riunioni collegiali di cui al secondo comma dell' art. 3 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , integrato dall' art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34 .

2. In caso di urgenza e indifferibilità , la proposta del responsabile di settore o, in sua assenza, di altro dipendente dello stesso ufficio all' uopo incaricato dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo, costituisce eccezionalmente autorizzazione alla missione. In tal caso, copia della proposta è trasmessa immediatamente ai predetti soggetti per la ratifica.

3. Le missioni di durata superiore ai dieci giorni continuativi nell' ambito del territorio nazionale e quelle all' estero sono preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale o dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il rispettivo personale.

4. Dal provvedimento di autorizzazione devono risultare:

a) il giorno e l' ora di inizio della missione;

b) la prevedibile durata;

c) il mezzo di trasporto da usare.

5. L' ora di rientro della missione è dichiarata dal dipendente nel rendiconto della missione.

6. Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente nella sede di servizio qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la località di missione non disti dalla sede di servizio più di 90 minuti di viaggio desumibili dagli orari ufficiali.

7. Ai fini della presente legge, per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l' ufficio o l' impianto presso il quale ildipendente presta abitualmente servizio.

Art. 3

Indennità di missione

1. Le misure dell' indennità di trasferta, dovute ai dipendenti della Regione, comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio, sono stabilite, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, come segue:

a) dipendenti inseriti nei livelli funzionali VIII, VII, VI e V: lire 19.100;

b) dipendenti inseriti nei livelli funzionali IV, III, II e I: lire 14.000.

2. Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l' indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

3. Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate, le altre sono arrotondate ad ora intera.

4. Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale il dipendente ha facoltà di chiedere la liquidazione delle diarie sulla base del DM 2 marzo 1976 e successive modificazioni.

5. A partire dall' 1 gennaio 1979 la misura della indennità di trasferta sarà annualmente rideterminata condeliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nel limite del 10 per cento in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale.

6. La rideterminazione di cui al comma precedente non può comunque superare l' incremento che annualmente fisserà il Ministero del tesoro per i dipendenti civili dello Stato.

7. L' indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

a) sia compiuta nella località di abituale dimora;

b) sia compiuta in località distante meno di dieci chilometri dalla sede di servizio;

c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

d) sia svolta come normale servizio di istituto, nell' ambito della circoscrizione o zona, del personale di vigilanza o di custodia;

e) sia di durata inferiore alle quattro ore.

Art. 4

Cessazione dell' indennità di missione

1. Il trattamento previsto dall' articolo precedente cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località .

Art. 5

Rimborso della spesa dell' albergo

1. Ai dipendenti inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell' albergo di II categoria.

2. In tal caso le misure dell' indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

3. Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall' amministrazione o da qualsiasi altro ente pubblico, l' indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà . Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

Art. 6

Mezzi di trasporto

1. I dipendenti in missione sono tenuti ad usare i mezzi di trasporto pubblico; ove l' uso dei servizi di pubblico trasporto non sia obiettivamente possibile o pregiudizievole o inconciliabile con il regolare espletamento delle funzioni per le quali sono stati inviati in missione, può essere autorizzato l' uso degli autoveicoli messi a disposizione degli uffici regionali.

2. Nel caso in cui non sia possibile far fronte alle richieste di trasporto con i predetti autoveicoli, i soggetti di cui all' art. 2 della presente legge possono autorizzare l' uso del mezzo di proprietà del dipendente.

3. L' uso del mezzo proprio può essere di norma autorizzato per le missioni da espletarsi nell' ambito territoriale dell' Ufficio di competenza e comunque non oltre i limiti di quello regionale e, soltanto in casi eccezionali, per le missioni da espletarsi al di fuori del territorio regionale.

4. L' autorizzazione all' uso del mezzo proprio viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall' uso del mezzo per danni a terzi o cose.

5. Al personale autorizzato a servirsi dell' automezzo proprio è rimborsata una somma pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonchè la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.

6. Sulle misure risultanti va operato l' arrotondamento per eccesso a lira intera.

7. In casi di comprovata necessità , i dipendenti inviati in missione possono essere autorizzati dai soggetti indicati nell' art. 2 della presente legge alla guida degli automezzi di servizio.

Art. 7

Uso di particolari mezzi di trasporto

1. Qualora esigenze di servizio lo richiedano, i dipendenti che si recano in missione possono essere autorizzati ad usare il mezzo aereo o il vagone letto o la cuccetta.

2. L' autorizzazione nell' ambito delle rispettive competenze è disposta dai soggetti di cui all' art. 2 della presente legge.

3. Per l' uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all' interno e all' estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e assegno annuo pensionabile, moltiplicati per coefficiente 10, per i casi di morte o di invalidità permanente.

Art. 8

Rimborso delle spese per i viaggi

1. Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.

2. In aggiunta al rimborso di cui al comma precedente è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo; se il viaggio è compiuto in aereo tale indennità è ridotta al 5 per cento.

3. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, una indennità di lire 100 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 150 a chilometro.

4. Le indennità di cui al comma precedente sono rideterminate annualmente ai sensi del quinto comma dell' art. 3 nei limiti dell' aumento percentuale apportato all' indennità di trasferta.

5. I rimborsi delle spese previste dall' art. 6 e dal presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori dall' ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo alla indennità di trasferta.

Art. 9

Liquidazione delle indennità e dei rimborsi

1. Le indennità ed i rimborsi delle spese previste dalla presente legge sono liquidate dall' Ufficio organizzazione e metodi esclusivamente su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente e vistata dall'amministratore competente, completa della relativa documentazione.

2. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato ed il Presidente del Consiglio regionale, per il rispettivo personale, possono, su richiesta dell' interessato, autorizzare la corresponsione allo stesso di un' anticipazione di importo pari all' ammontare delle spese di viaggio e ai due terzi dell' indennità di missione spettante.

3. L' ammontare delle anticipazioni è detratta in sede di liquidazione finale dei rimborsi ammessi.

Art. 10

Responsabilità dei dipendenti inviati in missione

1. I dipendenti i quali, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrivono dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, rispondono, ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante a chi ha autorizzato la missione.

Art. 11

Orario di lavoro

1. Per la valutazione della durata della missione in relazione all' orario di lavoro si fa rinvio all' art. 17 della legge regionale concernente disposizioni sull' ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell' accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.

2. Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.

3. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti autorizzabili.

Art. 12

Trattamento economico di trasferimento e prima sistemazione

1. Al dipendente che, a causa di trasferimento per esigenze di servizio ad altra sede che non corrisponda a quella di residenza ovvero di comando presso altro ente sito in diverso comune, disposto ai sensi dell' art. 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , trasferisca la propria abitazione nell' ambito territoriale della nuova sede di assegnazione, compete il rimborso delle spese sostenute e documentate:

a) per il trasloco dei mobili e delle masserizie, nella misura unica massima di lire 6.000 al quintale, fino ad un massimo di 40 quintali;

b) per il viaggio del dipendente e dei familiari a carico.

2. Al dipendente compete, oltre ai rimborsi di cui sopra, un' indennità di prima sistemazione nella misura di lire 170.000.

3. Tale misura è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell' indennità integrativa speciale vigente nel periodo in cui avviene il trasferimento.

4. Nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà compete il rimborso chilometrico nella stessa misura di cui al quinto comma dell' art. 5.

Art. 13

Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali

1. Fino all' approvazione di nuove specifiche norme in materia, la misura dell' indennità di missione e dei rimborsi per spese di trasporto per i consiglieri regionali che si rechino in missione per lo svolgimento di compiti attinenti le funzioni pubbliche assegnate sono liquidate in base alle misure in vigore per i dipendenti dello Stato con qualifica di cui al punto 1) della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , come risulta modificata dall' art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 .

2. Per i viaggi in aereo si applica la normativa di cui al precedente art. 7.

Art. 14

Disposizioni finali e finanziarie

1. Per quanto non previsto dalla presente legge è fatto rinvio alla normativa di cui alle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417 e al DPR 16 gennaio 1978, n. 513 .

2. Ai fini dell' attuazione della presente legge, per quanto concerne il personale dipendente, è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 80 milioni a partire dall' anno 1978.

3. All' onere per l' anno 1979 sarà fatto fronte con la disponibilità dello stanziamento iscritto al cap. 300 del relativo bilancio e all' onere inerente all' anno 1978 con impinguamento dello stesso capitolo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al cap. 6100.

4. Al bilancio di previsione dell' esercizio 1979 sono apportate, in conseguenza di quanto sopra disposto, le seguenti variazioni:
 
Parte spesa
 
In aumento
 
Cap. 300 Competenza L. 80.000.000, Cassa L. 80.000.000
 
In diminuzione
 
Cap. 6100 Competenza L. 80.000.000, Cassa L. 80.000.000

5. Per gli oneri inerenti all' art. 13 si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti ai cap. 10 e 150 dello stato di previsione di spesa.