ARTICOLO UNICO
1.
Il testo dell' articolo unico della legge regionale n. 59 del 31 ottobre 1978 sub lett. a) è sostituito dal seguente: "
l' orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo, comunque, in caso di necessità , lo svolgimento dell' attività degli uffici in tutti i giorni feriali, previa intesa con le Organizzazione sindacali
".