Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 31 del 22 Giugno 1979 (1)
Nuove norme a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 26/06/1979


ARTICOLO 1

1. La Regione, nell' ambito delle sue attribuzioni ed in applicazione dei principi enunciati dagli artt. 4, 5, 6, 14 e 15 dello Statuto, al fine di eliminare ogni ostacolo che impedisca la reale parità dei diritti dei lavoratori emigrati nei confronti degli altri cittadini, promuove gli interventi di cui agli articoli che seguono.

ARTICOLO 2

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Consiglio regionale dell' emigrazione, il quale è composto da:

a) 7 rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali della regione;

b) 14 rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni democratiche a carattere regionale che operano a favore degli emigrati e delle loro famiglie, di cui 12 emigrati all' estero da almeno 3 anni;

c) 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) un rappresentante designato dalle ACLI e 3 rappresentanti designati dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, e che operano in campo nazionale;

e) 4 rappresentanti delle associazioni industriali, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti;

f) un rappresentante designato dalla Consulta regionale per la cooperazione;

g) un rappresentante designato dalla Sviluppumbria;

h) un rappresentante del Ministero degli esteri;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro;

l) un rappresentante del Comitato interministeriale per l' emigrazione;

m) un rappresentante dell' Ufficio centrale per l'emigrazione italiana.

2. Alla nomina dei membri del Consiglio regionale dell' emigrazione provvede il Consiglio regionale con voto limitato a 4 per i rappresentanti di cui al punto a), con voto limitato a 9 per i rappresentanti di cui al punto b) e con voto limitato a 3 per i rappresentanti di cui al punto e).

3. Sono membri di diritto del Consiglio regionale dell'emigrazione il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.

5. I membri del Consiglio regionale dell' emigrazione restano in carica per la durata della legislatura regionale.

ARTICOLO 3

1. Ogni qualvolta sia ritenuto utile il Presidente potrà far partecipare ai lavori del Consiglio regionale dell'emigrazione rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

ARTICOLO 4

1. Il Consiglio regionale dell' emigrazione elegge nel suo seno un comitato composto di sei membri con voto limitato a quattro.

2. Il presidente del Consiglio regionale dell' emigrazione assume la presidenza del comitato, facendone parte di diritto come membro.

3. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato.

ARTICOLO 5

1. Il Consiglio regionale dell' emigrazione e il Comitato possono svolgere all' estero attività promozionali previa intesa della Giunta regionale con il Governo, secondo le previsioni e nei limiti di cui all' art. 4, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

2. Ai membri del Consiglio e del Comitato per l' espletamento delle loro funzioni compete il rimborso spese ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i funzionari appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

3. Ai fini dell' individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo alla residenza anagrafica ancorchè situata all' estero.

4. Il trattamento di missione è altresì garantito ai membri del Comitato e del Consiglio che siano dipendenti regionali.

ARTICOLO 6

1. Il Consiglio regionale dell' emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell' emigrazione e dell' immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell' economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati all'estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il Ministero degli affari esteri per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonchè con gli uffici, organizzazioni ed enti operanti nel settore; fornisce notizie e propone iniziative al fine di informare la collettività umbra all' estero sui vari problemi e aspetti della vita regionale;

b) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio - economici della regione, del Mezzogiorno e dell' intero territorio nazionale;

c) segnala l' opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell' art. 121 della Costituzione , provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie, e suggerisce l'adozione di provvedimenti ed iniziative di competenza regionale;

d) segnala l' opportunità di convocare conferenze su problemi dell' emigrazione anche in collegamento con le altre Regioni, con il Comitato interministeriale per l' emigrazione, con il Consiglio generale italiani all' estero( CGIE) e con le Comunità organizzate all' estero;

e) formula proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all' estero negli Enti e organismi che hanno funzioni e competenze in rapporto ai problemi dell' emigrazione;

f) segnala iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l' effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

g) propone alla Giunta i criteri per l' esercizio della delega di cui all' art. 71 Statuto Regione Umbria;

h) delibera il regolamento per il suo funzionamento e per quello del Comitato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

i) elegge nel suo seno il Comitato previsto dal precedente art. 4.

ARTICOLO 7

1. Il Comitato dell' emigrazione propone alla Giunta regionale l' adozione dei seguenti provvedimenti a favore degli emigrati che rientrino dall' estero dopo almeno tre anni di permanenza, e non oltre 180 giorni dall' effettivo rientro in Patria, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto b) e per i casi di comprovata necessità che comportino il rientro prima della scadenza di tre anni:

a) concorso per le spese di viaggio e di trasporto per le masserizie, sostenute per sè e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che rientri definitivamente nella regione;

b) rimborso trasporto delle salme ai paesi di origine;

c) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado per il lavoratore emigrato e per i suoi figli che non usufruiscono di altri analoghi benefici;

d) partecipazione alle spese di assistenza sanitaria: medico - generica, specialistica, farmaceutica fino ad un massimo di 180 giorni dalla data di rientro definitivo in patria a favore degli emigrati rientrati e loro familiari che non hanno diritto all' assistenza sanitaria a carico di altri Enti pubblici;

e) contributi per pagamento di interessi di mutuo occorrenti per acquisto, costruzione, ammodernamento e ampliamento di case di abitazione nella regione, a lavoratori emigrati singoli o associati, che non siano titolari di altre abitazioni;

f) contributi per pagamento degli interessi di mutui a lavoratori emigrati singoli o associati, che intendano avviare attività commerciali, artigianali, agricole, nella regione;

g) sovvenzioni alle Associazioni operanti nella regione che svolgano attività indicate nella presente legge.

2. Il Comitato stabilisce annualmente, con possibilità di revisione semestrale, l' ammontare delle disponibilità per le singole materie d' intervento.

ARTICOLO 8

1. Le funzioni amministrative relative alle fasi istruttorie previste dalla presente legge, escluse quelle di cui alle lettere e), f), g) dell' art. 7, sono delegate ai Consorzi previsti dalla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 .

2. In attesa della costituzione dei Consorzi di cui al precedente comma le funzioni sopra indicate sono delegate ai Comuni.

3. L' onere annuale per l' esercizio delle funzioni di cui al presente articolo a carico della Regione è stabilito in lire 1.500.000.

ARTICOLO 9

1. La concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è disposta dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa e su proposta del Comitato e del Consiglio regionale dell'emigrazione per quanto di rispettiva competenza.

ARTICOLO 10

1. Il fondo regionale è costituito:

a) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;

b) dai contributi o rimborsi del fondo sociale europeo;

c) da entrate patrimoniali, da contributi, lasciti o donazioni di Enti pubblici e privati, di persone singole o associate.

ARTICOLO 11

1. Le entrate previste alle lett. b) e c) del precedente articolo affluiscono nel bilancio regionale - parte I, ENTRATA - al capitolo n. 2760 denominato: " Contributi e rimborsi di enti e privati per il Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie".

2. La Giunta regionale è autorizzata a iscrivere con propria deliberazione al cap. n. 2860 della parte passiva del bilancio, le somme corrispondenti agli accertamenti delle entrate affluite al cap. n. 2760 della parte entrata del bilancio medesimo.

ARTICOLO 12

1. Gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, stabiliti in lire 350.000.000 per l' anno 1979, fanno carico allo stanziamento del cap. 2860 del bilancio dell' esercizio corrente la cui denominazione è così modificata: " Fondo regionale di solidarietà a favore di lavoratori emigrati e delle loro famiglie ".

2. Per gli esercizi successivi l' ammontare dell' onere a carico della Regione ed i relativi mezzi di copertura saranno stabiliti con la legge di bilancio.

ARTICOLO 13

1. La legge regionale 28 giugno 1973, n. 28 , è abrogata, salvo quanto previsto dal comma successivo.

2. Fino all' approvazione del regolamento di cui all'art. 6, punto h), i compiti del Comitato dell' emigrazione previsti all' art. 7 sono esercitati dal Comitato di cui all' art. 5 della stessa legge regionale 28 giugno 1973, n. 28 .


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 26, art. 12, comma 2