ARTICOLO 1
1.
Per far fronte agli oneri derivanti alla Regione dalla sua adesione ad Enti ed Associazioni,
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è consentita una spesa massima globale di lire 29.500.000.
2.
Tale somma verrà imputata, a partire dall' anno 1979, al capitolo n. 845 di nuova istituzione denominato " Oneri per quote associative ad Enti ed Associazioni" e ad essa si farà fronte, quanto a lire 19.100.000, mediante riduzione, per l' intero importo, degli stanziamenti previsti nei capitoli 780, 820, 840 e 5830 della spesa del bilancio dell' esercizio 1979 e, quanto a lire 10.400.000, mediante prelievo dal fondo globale iscritto al cap. 6120 elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione dello stesso esercizio, n. d' ordine 1.
3.
Al bilancio dell' esercizio 1979 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In diminuzione
cap. 6120 competenza L. 10.400.000 cassa L. 10.400.000
cap. 780 competenza L. 3.200.000 cassa L. 3.200.000
cap. 820 competenza L. 300.000 cassa L. 300.000
cap. 840 competenza L. 15.000.000 cassa L. 15.000.000
cap. 5830 competenza L. 600.000 cassa L. 600.000
Totale competenza L. 29.500.000 totale cassa L. 29.500.000
In aumento
cap. 845 competenza L. 29.500.000 cassa L. 29.500.000
ARTICOLO 2
1.
Le leggi regionali 24 agosto 1972, n. 21, 13 dicembre 1974, n. 66 e 2 gennaio 1975, n. 1 sono abrogate.
ARTICOLO 3
Norma transitoria
1.
Gli impegni assunti ed i mandati emessi fino all'entrata in vigore della presente legge, sui capp. 780, 820, 840 e 5830 del bilancio dell' esercizio 1979 sono trasferiti al cap. 845 istituito con l'
art. 1
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