Date di vigenza

09/08/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/08/1979
30/03/1995 modifica mostra documento vigente dal 30/03/1995

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Luglio 1979, n. 34
Adesione della Regione dell' Umbria ad Enti ed Associazioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 25/07/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per far fronte agli oneri derivanti alla Regione dalla sua adesione ad Enti ed Associazioni,   [ ... ] [3]  è consentita una spesa massima globale di lire 29.500.000.

2. Tale somma verrà imputata, a partire dall' anno 1979, al capitolo n. 845 di nuova istituzione denominato " Oneri per quote associative ad Enti ed Associazioni" e ad essa si farà fronte, quanto a lire 19.100.000, mediante riduzione, per l' intero importo, degli stanziamenti previsti nei capitoli 780, 820, 840 e 5830 della spesa del bilancio dell' esercizio 1979 e, quanto a lire 10.400.000, mediante prelievo dal fondo globale iscritto al cap. 6120 elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione dello stesso esercizio, n. d' ordine 1.

3. Al bilancio dell' esercizio 1979 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In diminuzione
 
cap. 6120 competenza L. 10.400.000 cassa L. 10.400.000
 
cap. 780 competenza L. 3.200.000 cassa L. 3.200.000
 
cap. 820 competenza L. 300.000 cassa L. 300.000
 
cap. 840 competenza L. 15.000.000 cassa L. 15.000.000
 
cap. 5830 competenza L. 600.000 cassa L. 600.000
 
Totale competenza L. 29.500.000 totale cassa L. 29.500.000
 
In aumento
 
cap. 845 competenza L. 29.500.000 cassa L. 29.500.000

ARTICOLO 2

1. Le leggi regionali 24 agosto 1972, n. 21, 13 dicembre 1974, n. 66 e 2 gennaio 1975, n. 1 sono abrogate.

ARTICOLO 3

Norma transitoria

1. Gli impegni assunti ed i mandati emessi fino all'entrata in vigore della presente legge, sui capp. 780, 820, 840 e 5830 del bilancio dell' esercizio 1979 sono trasferiti al cap. 845 istituito con l' art. 1 .


Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Perugia, 19 luglio 1979

MARRI

Note sulla vigenza

[3] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 marzo 1995, n. 11.