TITOLO I
FINALITA' E PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione, in attuazione dell' art. 22 dello Statuto regionale e della
legge 27 dicembre 1977, n. 968
, ai fini della conservazione e della ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico ed alla salvaguardia della produzione agricola, programma un' adeguata utilizzazione del territorio e disciplina l'attività venatoria.
2.
A tal fine la Regione promuove ed attua studi, ricerche ed interventi sull' ambiente e sulla fauna; predispone il piano per la conservazione e per l' incremento delle risorse faunistiche, nonchè la carta delle potenzialità faunistiche regionali.
ARTICOLO 2
Piano regionale
1.
Il piano regionale per la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico si articola, in base alle caratteristiche ambientali e naturali, in zone faunistico - venatorie.
2.
In armonia con le previsioni del piano urbanistico territoriale di cui all'
art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, il piano individua:
1)
gli ambiti territoriali per la costituzione delle zone di riserva integrale, delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura;
2)
le aree per i centri pubblici di produzione di selvaggina;
3)
le aree per i centri privati di produzione di selvaggina;
4)
le zone di addestramento cani;
5)
le potenzialità faunistiche del territorio;
6)
le norme di disciplina degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, per il ripristino e la salvaguardia dell' ambiente e della produzione di selvaggina;
7)
le norme relative ai criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi e per la liquidazione dei danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.
3.
Il piano è corredato da:
a)
una cartografia del territorio regionale in scala 1: 25.000;
b)
una carta contenente l' individuazione nel territorio regionale delle potenzialità faunistiche al fine di attuarne il recupero e la valorizzazione;
c)
una relazione illustrativa contenente le indicazioni delle priorità di intervento nell' attuazione del piano.
4.
Il progetto di piano è predisposto dalla Giunta regionale entro nove mesi dall' approvazione della presente legge ed è approvato dal Consiglio regionale.
5.
Il piano ha durata quinquennale.
ARTICOLO 3
Comitato tecnico - scientifico
1.
E' istituito il comitato tecnico - scientifico per la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico.
2.
Il comitato esprime parere per il progetto di piano e per la carta delle potenzialità faunistiche di cui al precedente art. 2, e per le eventuali modifiche.
3.
Il comitato a richiesta della Giunta regionale, del Consiglio regionale e della competente commissione consiliare effettua inoltre studi e ricerche per:
a)
la valutazione della consistenza del patrimonio faunistico regionale;
b)
la protezione e la conservazione della fauna selvatica;
c)
la tutela delle produzioni agricole;
d)
la regolamentazione dell' uso in agricoltura di antiparassitari, anticrittogamici, diserbanti e fitofarmaci che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica ed alterare gli ambienti naturali;
e)
la valorizzazione degli ambienti naturali;
f)
l' allevamento della selvaggina autoctona;
g)
la costituzione di un centro regionale sperimentale per la ricostituzione del patrimonio faunistico;
h)
l' immissione dei riproduttori per il ripopolamento del territorio.
4.
Il comitato esprime altresì pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge a richiesta dei soggetti indicati al comma precedente.
ARTICOLO 4
Composizione del comitato tecnico - scientifico
1.
Il comitato tecnico - scientifico è composto da:
a)
un esperto designato dall' Università degli studi di Perugia tra i docenti della facoltà di agraria;
b)
un esperto designato dall' Università degli studi di Perugia tra i docenti della facoltà di veterinaria;
c)
un esperto designato dall' Università degli studi di Perugia tra i docenti di zoologia;
d)
un esperto designato dall' Università degli studi di Perugia tra i docenti di geografia;
e)
un esperto di patologia animale designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell' Umbria e delle Marche;
f)
tre membri designati dall' UNCEM;
g)
sei membri designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative;
h)
tre rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche maggiormente rappresentative;
i)
un rappresentante dell' Associazione italiana produttori ed allevatori di selvaggina;
l)
un rappresentante dell' Ente nazionale cinofilia italiana;
m)
tre rappresentanti delle Associazioni agricole maggiormente rappresentative.
2.
Il Presidente della Regione prima della scadenza del comitato tecnico - scientifico provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, all' individuazione delle Associazioni maggiormente rappresentative di cui alle lettere g), h), m) del precedente comma.
3.
Le Associazioni individuate ai sensi del comma precedente devono provvedere a comunicare le designazioni di loro competenza entro trenta giorni dalla richiesta.
4.
Qualora le Associazioni individuate provvedano d'intesa alle designazioni di loro competenza la nomina è effettuata dal Consiglio regionale contestualmente alla nomina degli altri membri.
5.
Nelle ipotesi di cui alle lett. g), h), m) del primo comma qualora le Associazioni individuate non procedano d' intesa nel termine assegnato, il Consiglio regionale 27 agosto 1977, n. 50 e successive modifiche regionale 27 agosto 1977, n. 50 e successive modifiche con voto limitato ai due terzi degli eleggibili.
6.
Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.
7.
Il comitato elegge nel suo seno un vice - presidente.
8.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale.
9.
I membri del comitato restano in carica cinque anni.
TITOLO II
AMBITI TERRITORIALI
ARTICOLO 5
Estensione degli ambiti territoriali
1.
La quota riservata alle oasi di protezione, alle zone di ripopolamento e cattura ed ai centri pubblici di produzione di selvaggina non può essere superiore ad un quarto nè inferiore al 22 per cento del territorio agricolo - forestale di ciascuna provincia.
2.
L' estensione della superficie agricolo - forestale destinata alla realizzazione di ambiti territoriali nei quali favorire, ai sensi della
legge 27 dicembre 1977, n. 968
, la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico e alla salvaguardia del patrimonio agricolo - forestale, è la risultante della quota prevista dalla suddetta legge, per le oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di produzione di selvaggina, non superiore al 25 per cento e non inferiore al 22 per cento: del quale, il 9 per cento per oasi di protezione, il 9 per cento per zone di ripopolamento e cattura, il 4 per cento per centri pubblici di produzione di selvaggina, e della quota di territorio da costituire ai sensi dell'
art. 11 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
con una destinazione a parco naturale pari al 10 per cento.
ARTICOLO 6
Zone di riserva integrale
1.
Per zone di riserva integrale si intendono le porzioni di territorio nelle quali l' ambiente naturale è conservato nella sua integrità, con conseguente divieto di caccia, di pascolo, di sfruttamento forestale, agricolo e minerario, di scavi, di sondaggi, di terrazzamenti e costruzioni di qualsiasi genere, di ogni lavoro che comporti modifiche all' aspetto del terreno e della vegetazione, di ogni atto che rechi turbamento alla fauna ed alla flora e di ogni introduzione di specie estranee di vegetali e di animali.
2.
Il piano di conservazione e di sviluppo di cui all'
articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
per quanto concerne le zone sub a) deve uniformarsi alle previsioni del piano regionale per la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico.
ARTICOLO 7
Oasi di protezione
1.
Per oasi di protezione si intende l' ambito territoriale destinato ad assicurare il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.
2.
Ciascuna oasi deve avere una superficie non inferiore ad ha. 150.
3.
Le oasi sono costituite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su terreni idonei al conseguimento dei fini di cui al primo comma; qualora si verifichino condizioni che rendano impossibile il conseguimento di tali fini, la costituzione delle oasi, con le stesse modalità, può essere revocata.
ARTICOLO 8
Zone di ripopolamento e cattura
1.
Per zona di ripopolamento e cattura si intende l' ambito territoriale destinato alla riproduzione, all'irradiamento ed alla cattura della selvaggina autoctona per il ripopolamento venatorio e per il rinsanguamento delle specie, nonchè a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria.
2.
Ciascuna zona di ripopolamento e cattura non può avere una durata inferiore a cinque anni e non superiore ad otto anni, deve avere una estensione non inferiore ad ha. 500 ed è costituita dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su terreni idonei; qualora si verifichino condizioni che rendano impossibile il conseguimento degli scopi, la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura, con le stesse modalità, può essere revocata.
ARTICOLO 9
Centri pubblici di produzione selvaggina
1.
I centri pubblici di produzione, per l' allevamento di selvaggina da utilizzare per il ripopolamento del territorio, sono costituiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2.
I centri pubblici di produzione di selvaggina ungulata debbono avere robuste recinzioni perimetrali non inferiori a m. 2 di altezza, in modo da impedire la fuoriuscita della selvaggina.
ARTICOLO 10
Centri privati di produzione selvaggina
1.
La costituzione dei centri privati di produzione di selvaggina è autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per la produzione delle seguenti specie di selvaggina:
1.
anatidi,
2.
lepre comune,
3.
fagiano,
4.
starna,
5.
pernice rossa,
6.
coturnice,
7.
quaglia,
8.
muflone,
9.
daino,
10.
capriolo,
11.
cinghiale,
12.
cervo.
2.
Il provvedimento di autorizzazione dei centri privati di produzione di selvaggina ha una durata di cinque anni, è rinnovabile e deve indicare nominativamente i soggetti autorizzati, le specie ed il numero minimo dei riproduttori, nonchè la superficie a disposizione dei centri.
3.
I centri privati di produzione di selvaggina ungulata debbono avere recinzioni perimetrali non inferiori a m. 2 di altezza ed adeguatamente interrate solo per allevamenti di cinghiale, in modo da impedire la fuoriuscita della selvaggina.
4.
La Giunta regionale può disporre ispezioni per verificare il rispetto delle norme igienico - sanitarie, le specie prodotte e l' efficienza delle recinzioni.
5.
Il mancato rispetto delle norme di cui ai comma precedenti comporta la revoca immediata dell' autorizzazione.
ARTICOLO 11
Disposizioni ambiti territoriali
1.
Gli ambiti territoriali di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8, 9 e 10 non possono essere contigui e fra di loro deve intercorrere una distanza minima di m. 500.
ARTICOLO 12
Zone addestramento cani
1.
Le zone per addestramento dei cani e per le gare cinofile, anche su selvaggina naturale con l' abbattimento di selvatici, consentito esclusivamente per le prove di ferma e di riporto, sono costituite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.
2.
Possono essere adibiti ad addestramento dei cani terreni a distanza di almeno cinquecento metri dagli ambiti protetti.
3.
Tali zone sono di norma affidate in gestione ad Associazioni venatorie o cinofile e possono essere costituite anche per periodi limitati di tempo.
4.
L' allenamento e l' addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel rispetto dei tempi, modi e forme previsti dal calendario venatorio fuori dagli ambiti territoriali di cui al precedente articolo 5.
ARTICOLO 13
Perimetrazione ambiti territoriali
1.
La perimetrazione delle zone di riserva integrale, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di produzione di selvaggina e delle zone di addestramento cani è disposta dalla Giunta regionale ai sensi dell'
art. 6, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 968
.
2.
Le tabelle di delimitazione degli ambiti di cui al primo comma devono essere di forma rettangolare in lamiera metallica delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33 di colore bianco, recanti in nero la scritta " Divieto di caccia" e la denominazione ai sensi della presente legge dell' ambito territoriale e debbono essere in ogni caso visibili l' una dall' altra.
3.
La perimetrazione dei centri privati di produzione della selvaggina è effettuata dal proprietario nelle modalità previste al precedente comma.
TITOLO III
DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' VENATORIA
ARTICOLO 14
Zone faunistico - venatorie
1.
Il Consiglio regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva il piano regionale per l' immissione dei riproduttori nelle zone faunistico - venatorie e per l' eventuale rinsanguamento delle specie negli ambiti protetti.
2.
La Giunta regionale può autorizzare, senza oneri a carico della Regione, le Associazioni venatorie ad integrare l' immissione di cui al comma precedente.
3.
La delimitazione delle zone faunistico - venatorie deve seguire confini facilmente identificabili.
4.
Le zone faunistico - venatorie si suddividono in:
- zone faunistico - venatorie di interesse particolare, riservate esclusivamente alla immissione delle seguenti specie di selvaggina: lepre, starna, pernice rossa e coturnice;
- zone faunistico - venatorie di interesse comune, riservate alla immissione delle seguenti specie: lepre, fagiano, cinghiale ed altri ungulati.
ARTICOLO 15
Calendario venatorio
1.
La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e pubblica entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio.
2.
La caccia è vietata nelle zone di riserva integrale, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione selvaggina e nelle zone di addestramento cani.
3.
La caccia nel restante territorio regionale è consentita il 18 agosto o, in caso di coincidenza con una giornata di silenzio venatorio, il giorno successivo e fino alla seconda domenica di settembre, solo nei giorni domenicali.
4.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per motivate ragioni tecniche o per esigenze di coordinamento con i calendari delle Regioni limitrofe, può ridurre le giornate di caccia indicate al comma precedente.
5.
La caccia è consentita inoltre dalla terza domenica di settembre fino al termine della stagione venatoria, stabilito per l' ultimo giorno di febbraio, nelle modalità previste nella
legge 27 dicembre 1977, n. 968
e per le specie e nei periodi indicati al settimo comma del presente articolo, per tre giorni alla settimana: il sabato, la domenica ed il terzo giorno a scelta del cacciatore tra il mercoledì e il giovedì.
6.
Dal 18 agosto alla seconda domenica di settembre e dal 1º gennaio all' ultimo giorno di febbraio la caccia in forma vagante, anche con l' ausilio del cane, nei limiti di cui ai comma precedenti, è consentita esclusivamente nelle zone indicate nel Calendario venatorio.
7.
E' vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, ad eccezione delle seguenti specie e per i periodi sotto specificati:
1)
specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:
quaglia (coturnix coturnix);
tortora (streptopelia turtur);
calandro (anthus campestris);
prispolone (anthus trivialis);
merlo (turdus merula);
2)
specie cacciabili dal 18 agosto fino all' ultimo giorno di febbraio:
germano reale (anas platyrphynchos);
folaga (fulica atra);
gallinella d' acqua (gallinula chloropus);
passero (passer italiae);
passera mattugia (passer montanus);
storno (sturnus vulgaris);
porciglione (rallus acquaticus);
alzavola (anas crecca);
canapiglia (anas strepera);
fischione (anas penepole);
codone (anas acuta);
marzaiola (anas querquedula);
mestolone (anas clypeata);
moriglione (aythya ferina);
moretta (aythya fuligula);
beccaccino (capella gallinago);
colombaccio (colomba palumbus);
frullino (lymocryptes minimus);
chiurlo (numenius arquata);
pittima minore (limosa lapponica);
pettegola (tringa totanus);
donnola (mustela nivalis);
volpe (vulpes vulpes);
piviere (charadrius apricarius);
combattente (philomahus pugnax);
3)
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
mammiferi:
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
lepre comune (Lepus europaeus);
capriolo (Capreolus caprolus);
cervo (Cervus elaphus hippelaphus);
daino (Dama dama);
muflone (Ovis musimon);
uccelli:
pernice rossa (Alectoris rufa);
starna (Perdix perdix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fringuello (Fringilla coelebs);
pispola (Anthus pratensis);
peppola (Fringilla montifringilla);
frosone (Coccothraustes coccothraustes);
strillozzo (emberiza calandra);
colino della virginia (Ortix Virginianus);
verdone (Chloris chloris);
fanello (Carduelis cannabina);
spioncello (Anthus spinoletta);
4)
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all' ultimo giorno di febbraio:
beccaccia (Scolopax rusticola);
cappellaccia (Galerida cristata);
tottavilla (Lullula arbonea);
allodola (Alauda arvensis);
cesena (Turdus pilaris);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
taccola (Coloeus monedula);
corvo (Corvus frugilegus);
conacchia nera (Corvus corone);
pavoncella (Vanellus vanellus);
5)
specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre:
coturnice (Alectoris graeca);
6)
specie cacciabile dal 1º novembre al 31 gennaio:
cinghiale.
8.
E' vietato commerciare beccacce nonchè uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole.
9.
Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.
ARTICOLO 16
Orari
1.
L' esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito specificati e termina al tramonto:
- dal 18 agosto alla seconda domenica di settembre dalle ore 5,30;
- dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre dalle ore 6,00;
- dal 1º novembre al 30 novembre dalle ore 6,30;
- dal 1º dicembre al 31 gennaio dalle ore 7,00;
- dal 1º febbraio all' ultimo giorno di febbraio dalle ore 6,30.
ARTICOLO 17
Carniere
1.
A ciascun titolare di licenza per ogni giornata di caccia è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a)
fagiani, starne, pernici rosse, coturnice, colino della virginia e lepre comune: 2 capi complessivamente, di cui una sola lepre;
b)
ungulati: 1 capo;
c)
quaglie e tortore: 10 capi complessivamente;
d)
tordi, merli e cesene: 20 capi complessivamente;
e)
trampolieri e palmipedi: 5 capi complessivamente;
f)
colombacci: 10 capi;
g)
beccacce: 5 capi.
2.
Per ogni giornata di caccia il numero massimo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere, compresi il passero (Passer italiae), la passera mattugia (Passer montanus) e gli storni (Sturnus vulgaris), non può superare le 20 unità.
ARTICOLO 18
Tesserino venatorio
1.
Il titolare del tesserino di cui all'
art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2
deve indicare, in modo indelebile, sullo stesso e negli spazi all' uopo destinati, al momento dell' inizio dell' attività venatoria la giornata di caccia, ed alla fine della attività il numero dei capi abbattuti.
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE
ARTICOLO 19
Appostamenti fissi
1.
Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materia solida, con preparazione di sito, destinati all' esercizio venatorio almeno per un' intera stagione di caccia: quali capanni, imbarcazioni, zattere ancorate e simili collocate nelle paludi, negli stagni e sui margini di specchi d' acqua naturali o artificiali.
2.
Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui all' art. 5 o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso; gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 600 da altro appostamento fisso al colombaccio.
3.
Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 250 dal capanno principale.
4.
Gli appostamenti fissi di caccia sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata dalla Giunta regionale.
5.
Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati una carta topografica in scala 1: 25000 indicante l' ubicazione dell' appostamento, il consenso scritto dei proprietari o possessori del fondo e l' attestazione dell' avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.
6.
Nell' ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere più di una autorizzazione per gli appostamenti fissi.
ARTICOLO 20
Appostamenti temporanei
1.
Durante tutta l' annata venatoria è consentito l' esercizio della caccia da appostamento temporaneo a tutte le specie consentite.
2.
Sono appostamenti temporanei di caccia quelli comunque costruiti e preparati purchè aperti.
3.
Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a m. 200 dai confini degli ambiti territoriali ed a m. 100 l' uno dall' altro.
4.
E' vietata la caccia da appostamento temporaneo a distanza inferiore a m. 1000 dai valichi montani e faunistici individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5.
Il cacciatore è tenuto a rimuovere il materiale usato per costruire gli appostamenti al termine della giornata venatoria.
ARTICOLO 21
Disciplina della caccia negli appostamenti
1.
Negli appostamenti fissi e temporanei è consentita esclusivamente la caccia alla selvaggina migratoria.
2.
In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente, esclusa la caccia al colombaccio.
3.
E' vietata la installazione di appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a metri 1000 partendo dal centro dei valichi montani e dei valichi faunistici di cui al successivo articolo 22.
4.
E' vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie di selvaggina:
1)
coniglio selvatico,
2)
lepre,
3)
fagiano,
4)
starna,
5)
pernice,
6)
coturnice,
7)
colino della virginia,
8)
beccaccia,
9)
beccaccino.
5.
L' uso dei richiami vivi negli appostamenti fissi e temporanei è consentito in misura non superiore a sei. Il limite non opera per gli appostamenti per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri.
6.
E' vietata l' utilizzazione come richiami vivi di esemplari appartenenti alle seguenti specie:
1)
prispolone,
2)
calandro,
3)
frinquello,
4)
pispola,
5)
peppola,
6)
verdone,
7)
spioncello,
8)
tottavilla,
9)
frosone,
10)
cappellaccia,
11)
fanello,
12)
strillozzo.
7.
E' vietato altresì usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
8.
E' proibita la caccia in botte.
9.
E' proibito altresì usare volatili di qualsiasi natura e specie nelle esercitazioni e nelle gare e manifestazioni sportive di tiro a volo.
ARTICOLO 22
Valichi montani e faunistici
1.
La Giunta regionale, entro il 15 giugno 1980, sentita la competente commissione consiliare permanente, individua i valichi montani e quelli faunistici.
2.
Per valico montano s' intende una via di penetrazione della selvaggina, situata a quota superiore ai 700 metri sul livello del mare, con rilevante transito di fauna migratoria.
3.
Per valico faunistico s' intende la località che per condizioni idroorografiche, ambientali e metereologiche presenta un transito abbondante e continuato di selvaggina migratoria.
4.
All' individuazione dei valichi di cui ai precedenti comma la Giunta regionale provvede ogni cinque anni con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente e sentito l' Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
5.
E' vietato l' esercizio venatorio a meno di mille metri partendo dal centro dei valichi montani e faunistici.
ARTICOLO 23
Fondi chiusi e colture specializzate
1.
Nei fondi chiusi è vietata la caccia.
2.
I fondi chiusi esistenti o che si intenda costituire devono essere notificati alla Giunta regionale.
3.
L' esercizio venatoria è inoltre vietato in forma vagante, nei terreni occupati dalle colture sottoindicate, dalla fioritura al raccolto e delimitati da apposite tabelle recanti la scritta: "Divieto di caccia vagante - colture in atto":
1)
grano,
2)
granoturco,
3)
sorgo,
4)
girasole,
5)
tabacco,
6)
medica, trifoglio e lupinella destinate alla raccolta dei semi,
7)
barbabietole,
8)
ortaggi di qualsiasi genere,
9)
frutteti specializzati,
10)
vigneti, uliveti e frutteti specializzati,
11)
colture floreali,
12)
vivai e campi sperimentali di qualsiasi genere.
4.
E' vietata la installazione delle tabelle di cui al comma precedente in assenza delle colture ivi indicate.
5.
Nei fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore interessato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare può autorizzare la cattura della selvaggina, ai sensi dell'
art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
.
6.
La cattura comunque deve effettuarsi sotto la diretta sorveglianza degli agenti venatori e la selvaggina catturata deve essere immediatamente immessa nelle zone in cui è permesso l' esercizio venatorio.
ARTICOLO 24
Aziende faunistico - venatorie
1.
Le Aziende faunistico - venatorie hanno come scopo il mantenimento, la organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell' incremento della fauna selvatica per consentirne l' irradiamento e la sosta.
2.
Le autorizzazioni possono essere concesse per l' allevamento delle specie di cui all'
art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
, presenti nella Regione ed inoltre della starna, della pernice rossa, della lepre e del cinghiale in armonia con le potenzialità faunistiche delle zone di ubicazione delle riserve delle quali si chiede la trasformazione.
3.
L' estensione delle singole Aziende faunistico - venatorie non può essere inferiore agli ha. 300.
4.
Le Aziende faunistico - venatorie non possono essere contigue; fra di loro deve intercorrere la distanza minima di mt. 500 e uguale distanza deve essere rispettata per i confini dagli ambiti territoriali di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10.
5.
La Giunta regionale ai sensi dell'
art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
e nei limiti in esso indicati, può autorizzare, previo parere della competente commissione consiliare e sentito l' Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la costituzione e la trasformazione delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico in Aziende faunistico - venatorie.
6.
L' autorizzazione alla costituzione ed alla trasformazione delle riserve di cui al comma precedente in Aziende faunistico - venatorie è concessa per un periodo non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
7.
L' autorizzazione per l' allevamento degli ungulati è concessa a condizione che i terreni a ciò destinati abbiano robuste recinzioni perimetrali, non inferiori a metri 2 di altezza in maniera da impedire la fuoriuscita della selvaggina.
8.
Nei provvedimenti di autorizzazione o di rinnovo, devono essere indicati oltre al nominativo del titolare, la durata, la superficie dell' area interessata, gli estremi necessari per la identificazione di essa ed il numero degli agenti di vigilanza.
9.
Nelle aziende faunistico - venatorie è vietata la caccia.
10.
E' consentito l' abbattimento e la cattura di selvaggina stanziale in periodi di tempo e per numero di capi stabilito secondo appositi piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
11.
Ai fini della formazione del piano entro il 30 novembre di ogni anno le Aziende presentano istanza per le relative esigenze.
12.
La Giunta regionale e la competente commissione consiliare possono in ogni momento ordinare ispezioni.
13.
Qualora non siano osservate le disposizioni di cui ai comma precedenti, oltre alle sanzioni previste all' art. 29, l' autorizzazione è revocata.
14.
In caso di revoca la Giunta regionale può autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo della selvaggina catturabile.
15.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di rinuncia della concessione.
ARTICOLO 25
Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale
1.
Le autorizzazioni di cui all'
art. 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
sono rilasciate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
2.
Il provvedimento deve indicare nominativamente i soggetti autorizzati, le specie ed il numero dei capi da allevare per ogni anno.
ARTICOLO 26
Controllo della fauna
1.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare in qualunque periodo dell' anno persone nominativamente individuate per la cattura o l' abbattimento di specie determinate, ai sensi dell' art. 12, secondo e terzo comma, della
legge 27 dicembre 1977, n. 968
, comunque comprese nell' elenco di cui al settimo comma dell' articolo 15.
2.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può vietare o ridurre la caccia a determinate specie di selvaggina tra quelle previste al settimo comma del precedente articolo 14, per periodi prestabiliti o in singole zone del territorio regionale, esclusivamente per tutelare la consistenza faunistica territoriale o per particolari condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamità.
ARTICOLO 27
Salvaguardia ambientale
1.
E' vietato dal 1º marzo al 31 ottobre bruciare nelle campagne le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di erbe pratensi, palustri ed infestanti, gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali e autostrade e ferrovie a distanza minore di metri 100 da esse.
2.
Il divieto non sussiste per la bruciatura delle erbe infestanti, rovi, materiale risultante dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.
TITOLO VI
FUNZIONI DELEGATE
ARTICOLO 30
Delega
1.
In attesa della costituzione di organismi a carattere comprensoriale le funzioni amministrative di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 23 e 26 sono delegate alle Province di Perugia e Terni.
ARTICOLO 31
Funzione di indirizzo e coordinamento
1.
La funzione di indirizzo e coordinamento per l' esercizio delle attribuzioni delegate, ai sensi della presente legge, è esercitata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, nei limiti delle leggi in vigore, sulla base della programmazione regionale in materia di caccia e di conservazione e ricostituzione della flora e del patrimonio faunistico.
2.
Gli Enti delegatari esercitano le funzioni di cui all' art. 30 garantendo, attraverso la costituzione di Consulte, adeguate forme di partecipazione alla programmazione e gestione degli interventi e delle attività alle categorie interessate.
3.
Qualora gli Enti delegati non adempiano all' espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.
ARTICOLO 32
Compiti Enti delegati
1.
Gli Enti delegati trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell' attività svolta nell' esercizio delle funzioni delegate e un rendiconto finanziario.
ARTICOLO 33
Oneri funzioni delegate
1.
Le spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione.
2.
Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla Giunta regionale previa intesa con gli Enti delegatari.
ARTICOLO 34
Norme finanziarie.
1.
Per l' attuazione della presente legge è confermata, relativamente all' anno 1979, l' autorizzazione di spesa stabilita con la
legge regionale 11 maggio 1979, n. 21
.
2.
La denominazione del cap. 4190, istituito con la suddetta legge, è così modificata: "
Spese per la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico. Disciplina della caccia - Delega alle Province
".
3.
Per gli anni dal 1980 in poi l' entità della spesa per le finalità della presente legge sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione (secondo settore, secondo programma, piano e).