Date di vigenza

07/03/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/03/1980
29/06/1984 modifica mostra documento vigente dal 29/06/1984
18/08/1994 modifica mostra documento vigente dal 18/08/1994
04/05/1995 modifica mostra documento vigente dal 04/05/1995
13/11/1997 modifica mostra documento vigente dal 13/11/1997
13/09/2001 modifica mostra documento vigente dal 13/09/2001

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980 ,n. 14
Norme per l' esercizio delle funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 06/03/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni con l' art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali, per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela ed alle relative sanzioni.

ARTICOLO 2

Proposte di indicazione sui vincoli

1. La Giunta regionale, i Comuni ed i Consorzi urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 nonchè le Comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12 , possono formulare proposte ed indicazioni alle commissioni provinciali di cui al successivo articolo in ordine agli elenchi ed ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 .

[ ARTICOLO 3 ] [7]
[ ARTICOLO 4 ] [8]
ARTICOLO 4

Approvazione degli elenchi delle cose e località soggette a tutela

1. Gli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , predisposti dalle commissioni provinciali, di cui al precedente art. 3, sono approvati dalla Giunta regionale   [ ... ] [10]  e sono notificati ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, della stessa legge.

2. Gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , predisposti dalle commissioni provinciali, dopo la pubblicazione effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono approvati dalla Giunta regionale che decide, altresì, sulle opposizioni di cui all'art. 3 della legge medesima   [ ... ] [11]  .

[ 3. ] [12]

4. La Giunta regionale   [ ... ] [13]  decide i ricorsi di cui agli artt. 4, terzo comma, e 6, terzo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497

[9]
[ ARTICOLO 5 ] [14]
[ ARTICOLO 5 ] [15]
[ ARTICOLO 6 ] [16]
[ ARTICOLO 7 ] [17]
[ ARTICOLO 8 ] [18]
[ ARTICOLO 8 ] [19]
[ ARTICOLO 9 ] [20]
ARTICOLO 9

Poteri sostitutivi e cautelari

[ 1. ] [22]

[ 2. ] [23]

3. I provvedimenti cautelari di cui all' art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , adottati dall'Ente subdelegato, si intendono revocati se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la commissione provinciale, di cui all'art. 3, ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione a intraprendere i lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

4. I provvedimenti cautelari, di cui al precedente comma, possono essere adottati in via alternativa dalla Giunta regionale.

[21]
[ ARTICOLO 9 bis ] [24]
ARTICOLO 10

Criteri per l' esercizio delle funzioni subdelegate e annullamento straordinario degli atti subdelegati

1. Per l' esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta e il Consiglio regionale impartiscono direttive agli Enti subdelegatari.

2. Le direttive impartite dal Consiglio possono contenere disposizioni vincolanti ed in tal caso tali disposizioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[ 3. ] [25]

3. La Giunta regionale, per motivi di pubblico interesse, anche su proposta delle commissioni provinciali, di cui all'art. 3, della presente legge, può annullare gli atti amministrativi illegittimi assunti dagli Enti subdelegati, entro il termine di diciotto mesi dalla conoscenza dell'atto medesimo, con la stessa procedura di cui all' art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 [26]

ARTICOLO 10 bis

Enti, aziende pubbliche e tutela ambientale

1. Ai fini delle competenze di cui agli artt. 12 e 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , nonchè degli artt. 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , gli Enti e Aziende pubbliche, che intendano realizzare opere incidenti sull'aspetto esteriore dei luoghi, devono inviare alla Giunta regionale copia del progetto di massima, relativo alle opere medesime.

[27]
[ ARTICOLO 11 ] [28]
ARTICOLO 11

Individuazione dell' organo competente ambientale

1 Tutte le funzioni indicate nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 , che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, sono esercitate dalla Giunta regionale quando nella legge e nel decreto predetti si legge " Ministro", " Ministero" e " Governo".

[29]
ARTICOLO 12

Norma finanziaria

1. All' onere per per l' esercizio delle funzioni amministrative subdelegate con la presente legge   [ ... ] [30]  ai Consorzi comprensoriali ed alle Comunità montane, sarà fatto fronte con i fondi da assegnarsi da parte dello Stato per le finalità previste dall' art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

2. All' iscrizione in bilancio dei fondi suddetti si provvederà con le modalità di cui all' art. 28, primo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

[ ARTICOLO 13 ] [31]
[ ARTICOLO 14 ] [33]
ARTICOLO 15

Efficacia delle norme

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Note sulla vigenza

[7] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 26 luglio 1994, n. 20.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[10] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 20 agosto 2001, n. 23.

[11] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 20 agosto 2001, n. 23.

[12] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[13] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 20 agosto 2001, n. 23.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29. - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[16] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[17] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29. - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[22] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[23] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[24] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29. - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[27] - Integrazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[30] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[31] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[32] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[33] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.