Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1.
Lo stato di previsione delle entrate della Regione Umbria per l' anno finanziario 1980, annesso alla presente legge (tab. A), è approvato in lire 359.933 milioni 405.560 in termini di competenza ed in lire 447.852.545.504 in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l' accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l' anno finanziario 1980 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 2
Stato di previsione della spesa
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l' anno finanziario 1980, annesso alla presente legge (tab. B), è approvato in lire 359.933 milioni 405.560 in termini di competenza ed in lire 447.852.545.504 in termini di cassa.
2.
E' autorizzato l' impegno della spesa per l' anno finanziario 1980 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.
3.
E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l' anno finanziario 1980 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma.
Art. 3
Quadro generale riassuntivo
1.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l' anno finanziario 1980 annesso alla presente legge.
Art. 4
Autorizzazione relativa a spese pluriennali
1.
A norma dell' art. 5, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l' esercizio 1980 in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi a carattere pluriennale sono determinati nella misura indicata nella tab. I) allegata alla presente legge.
Art. 5
Autorizzazioni di spese per le finalità di cui all' art. 19 del DL 30 dicembre 1979, n. 662
1.
Per le funzioni già esercitate dalla Regione Umbria ed attribuite ai Comuni ed alle Province dal
DPR 24 luglio 1977, n. 616
, è autorizzata, per l' anno 1980 - in attuazione del disposto di cui all' art. 19 del DL 30 dicembre 1979, n. 662 - la spesa complessiva di lire 3.570.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, con iscrizione ai seguenti capitoli:
a)
cap. 920, la cui denominazione è così modificata "
Spese per l' espletamento da parte dei Comuni delle funzioni già esercitate dalla Regione in materia di assistenza scolastica all' infanzia in età prescolare e ad essi attribuite con l'
art. 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
": L. 400.000.000
b)
cap. 2640, la cui denominazione è così modificata: "
Spese per l' espletamento da parte dei Consorzi socio - sanitari delle funzioni assistenziali già esercitate dalla Regione ed attribuite ai comuni con l'
art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
": L. 1.155.000.000
c)
cap. 6600, la cui denominazione è così modificata: "
Spese per l' espletamento da parte dei Comuni delle funzioni già esercitate dalla Regione in materia di assistenza scolastica agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e ad essi attribuite con l'
art. 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
": L. 2.015.000.000
2.
Le somme di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma sono ripartite con i criteri rispettivamente indicati dalle leggi regionali 13 dicembre 1973, n. 45 (art. 6); 23 febbraio 1973, n. 12 (art. 10); 22 ottobre 1973, n. 36 (art. 7).
Art. 6
Finanziamento della
legge regionale 17 agosto 1979, n. 44
1.
Per gli interventi previsti dalla
legge regionale 17 agosto 1979, n. 44
sono autorizzate, per l' anno 1980, le seguenti spese:
- L. 200.000.000 in termini di competenza e lire 300.000.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. 3126 la cui descrizione è così modificata: "
Contributi della Regione nelle spese per la costituzione dei Consorzi tra Enti locali per l' esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti e viabilità e contributi ai Consorzi stessi per l' esercizio delle funzioni delegate
";
- L. 100.000.000 sia in termini di competenza che di cassa con iscrizione al cap. 3127 denominato: "Spesa per la predisposizione del primo piano regionale dei trasporti".
Art. 7
Rifinanziamento della
legge regionale 11 maggio 1979, n. 20
1.
Per gli interventi previsti dalla
legge regionale 11 maggio 1979, n. 20
è autorizzata, per l' anno 1980, la spesa di lire 860.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, con iscrizione al cap. 3125 "Sovvenzione annua a favore della Società Mediterranea Strade Ferrate Umbro Aretine per l' esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni - Umbertide con diramazione Ponte - San Giovanni - Perugia e Umbertide - San Sepolcro".
Art. 8
Rifinanziamento della
legge regionale 2 settembre 1974, n. 55
1.
Per gli interventi previsti agli artt. 3, 4 e 5 della
legge regionale 2 settembre 1974, n. 55
è autorizzata, per l' anno 1980, la spesa di lire 230.000.000 in termini di competenza e di lire 353.240.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 7530 denominato: "Stralcio al programma regionale di sviluppo. Interventi a favore dell' agricoltura".
Art. 10
Rifinanziamento della
legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
1.
Per gli interventi previsti dall'
art. 3, lett. a), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
, è autorizzata, per l' anno 1980, la spesa di lire 1.800.000.000 in termini di competenza e di lire 4.000.000.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. 8900 denominato: "Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali".
Art. 13
Modifica della descrizione di alcuni capitoli
1.
La descrizione del cap. 6000 della parte spesa è sostituita dalla seguente: "
Sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili di imposte e tasse erariali, di tributi regionali e di entrate varie indebitamente riscosse
".
2.
La descrizione del cap. 3450 dell' entrata è così sostituito: "
Rimborso di fondi anticipati a funzionari delegati per spese di funzionamento di uffici e servizi regionali
".
3.
La descrizione del cap. 9820 della spesa è così sostituita: "
Anticipazioni di fondi a funzionari delegati per spese di funzionamento di uffici e servizi regionali
".
4.
Il cap. 8461 della spesa è trasferito dalla rubrica 43 "Foreste e sviluppo della montagna" alla rubrica 42 "Agricoltura e zootecnia" ed assume il n. 7666.
Art. 14
Fondo di riserva di cassa
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'
art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, è stabilito, per l' anno 1980, in lire 32.234.136.094 (cap. 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
Art. 15
Variazioni al bilancio con provvedimento della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'
art. 28, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni al bilancio dell' anno 1980 mediante l' istituzione di nuovi capitoli o la modifica degli stanziamenti di quelli esistenti, al fine di iscrivere nello stesso le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione dell' anno 1980, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3100 dell' entrata e 9730 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sul conto corrente fruttifero intestato "Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di leggi sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l' entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Art. 16
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'
art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- quelle descritte nell' elenco n. 1 allegato alla tabella B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, il prelevamento di somma dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nel precedente comma, nonchè per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'
art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
Art. 17
Fondo di riserva per le spese impreviste
1.
In osservanza dell'
art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.
Art. 18
Mutuo per il ripiano del disavanzo finanziario
1.
Per il ripiano del disavanzo finanziario del bilancio per l' esercizio 1980, previsto in lire 7.080.413.000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa e fino alla concorrenza dell' importo suindicato, uno o più mutui con istituti di credito a ciò abilitati, per una durata massima di trenta anni, entro il limite annuo di spesa di lire 1.360.150.000 per oneri di ammortamento.
2.
A tale spesa si farà fronte, per l' anno 1980, con quota dello stanziamento appositamente previsto al cap. 9790 della spesa denominato: "Rate ammortamento di mutui passivi".
3.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo di cui al presente articolo è diretto, in modo specifico:
a)
al finanziamento dei programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo previsti dalle leggi regionali 24 luglio 1978, n. 32 e 27 ottobre 1978, n. 56, per lire 6.500.000.000 (cap. 8350 della spesa);
b)
al finanziamento, per la quota di lire 580 milioni e 413.000, della spesa per opere di edilizia ospedaliera prevista al cap. 7270.
Art. 19
Fondo per garanzie prestate dalla Regione
1.
In attuazione del disposto di cui all' art. 33, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 è iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell' anno 1980, il cap. 6045 con uno stanziamento di lire 345.000.000 in termini di competenza e di lire 200.000.000 in termini di cassa, da destinare alla copertura del rischio connesso al rilascio di garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione in attuazione delle seguenti leggi regionali:
1.
23 gennaio 1973, n. 10: garanzie sussidiarie sul credito turistico ed alberghiero L. 35.000.000
2.
28 gennaio 1974, n. 10: fideiussione sui mutui contratti dagli Enti locali per la esecuzione di opere pubbliche L. 120.000.000
3.
28 gennaio 1974, n. 11: garanzie fidejussorie per le strutture dell'infanzia L. 20.000.000
4.
20 maggio 1975, n. 38: garanzia fidejussoria a favore dei Comuni singoli o associati sul pagamento dei mutui contratti per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico L. 20.000.000
5.
20 luglio 1979, n. 36: garanzie fidejussorie a favore dell' ESAU L. 150.000.000
6.
Totale L. 345.000.000
2.
Sono eliminati, di conseguenza, gli stanziamenti di spesa disposti dalle suindicate leggi regionali nei capp. 9300, 9180, 6690 e 6895.
Art. 20
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
1.
In relazione al disposto dell' art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell' anno 1980 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l' importo di lire 1.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dalla emissione dell' avviso di notifica, ove previsto.
Art. 21
Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione
1.
Sono autorizzati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - l' accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l' impegno ed il pagamento delle spese previste, per l' anno 1980, negli annessi bilanci dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
1)
Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali( CRURES) istituito con
legge regionale 8 marzo 1972, n. 2
(Appendice n. 1);
2)
Centro studi giuridici e politici istituito con la
legge regionale 26 giugno 1975, n. 38
(Appendice n. 2);
3)
Istituto per la storia dell' Umbria dal Risorgimento alla Liberazione istituito con la
legge regionale 29 aprile 1974, n. 31
(Appendice n. 3).
Art. 22
Aggiornamento del bilancio pluriennale
1.
Le previsioni dell' entrata e della spesa contenute nel bilancio pluriennale 1979/ 1981 approvato con
legge regionale 26 marzo 1979, n. 12
, sono sostituite - per quanto attiene agli anni 1980 e 1981 - con quelle riportate nell' appendice n. 4.