Date di vigenza

22/05/1980 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE, 2 maggio 1980 n. 37
Deleghe in materia urbanistica ed accelerazione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 07/05/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l' esercizio delle deleghe in materia di pianificazione urbanistica fino all'approvazione del piano urbanistico comprensoriale di cui ai capi IV e V della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e la formazione e l' approvazione degli strumenti urbanistici in attuazione dell' art. 9 del DL 10 novembre 1978, n. 702 convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3 .

ARTICOLO 2

Deleghe ai Consorzi comprensoriali.

1. Oltre alle funzioni amministrative delegate dall' articolo 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 modificato dall' art. 14 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 , sono delegate ai Consorzi di cui all' art. 11 della medesima legge regionale n. 40/ 1975 , alle Comunità montane di cui alla legge regionale del 28 marzo 1978, n. 12 ed al Consorzio del Trasimeno di cui alla legge regionale 17 gennaio 1977, n. 6 , le seguenti funzioni:
 
- la preventiva autorizzazione ad apportare variante al PRG ai sensi dell' art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ;
 
- la preventiva autorizzazione a formare il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui al primo comma dell' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
 
- l' approvazione di variante di strumenti urbanistici generali adottati dai Comuni con l' approvazione dei progetti ai sensi del quinto comma dell' art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ;
 
- l' approvazione di variante di strumenti urbanistici generali relativa esclusivamente alla viabilità secondaria, interna o di penetrazione di singole zone omogenee.

ARTICOLO 3

Attribuzioni ai Comuni.

1. L' approvazione da parte del Comune del piano di lottizzazione di aree di cui all' art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ha efficacia dal momento in cui la deliberazione del Consiglio comunale ha riportato il visto di cui all' art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .

2. I piani particolareggiati di cui all' art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 sono approvati con la deliberazione del Consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di cui all' art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .

ARTICOLO 4

Accelerazione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.

1. L' adozione di variante dello strumento urbanistico generale per la realizzazione di servizi pubblici che ricadano in zone non destinate a tale finalità e l' adozione di variante di strumenti urbanistici generali relativi esclusivamente alla viabilità secondaria e interna o di penetrazione di singole zone omogenee, non necessitano di autorizzazione preventiva.

2. Le procedure per l' adozione delle anzidette varianti e per la formazione del piano particolareggiato di cui all' art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e del piano di recupero di iniziativa sia pubblica che privata di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 sono svolte secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167 .

ARTICOLO 5

Termini per il rilascio di pareri ed autorizzazioni nel procedimento di formazione di strumenti urbanistici.

1. I pareri e le autorizzazioni di competenza regionale o delegati ai Consorzi comprensoriali e attribuiti ai medesimi dall' ultimo comma dell' art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , necessari per disposizione legislativa e norme tecniche di attuazione del PRG nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, debbono essere rilasciati entro sessanta giorni dalla ricezione della loro richiesta.

ARTICOLO 6

Termini per l' approvazione degli strumenti urbanistici.

1. L' approvazione degli strumenti urbanistici, delegata in base al precedente art. 2 , deve avvenire da parte degli Enti delegatari entro sessanta giorni dalla ricezione dello strumento urbanistico adottato.

2. L' approvazione degli strumenti urbanistici generali da parte della Regione deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione dello strumento urbanistico adottato.

3. I termini di cui ai commi precedenti sono prorogati di ulteriori sessanta giorni nei casi di motivata richiesta al Comune di documentazione integrativa.

ARTICOLO 7

Pubblicazione degli atti inerenti al processo di formazione degli strumenti urbanistici e dei relativi decreti e deliberazioni di definitiva approvazione.

1. La notizia del deposito degli atti di adozione di strumenti urbanistici stabilita dagli artt. 9 e 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dall' art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 deve essere data anche a mezzo del Foglio annunzi legali della Provincia.

2. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione di strumenti urbanistici generali è pubblicato, sul BUR anche l' estratto della relativa delibera del Consiglio regionale.

3. Le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai precedenti artt. 2 e 3 della presente legge sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 8

Partecipazione preventiva.

1. L' approvazione degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale non è soggetta alla partecipazione preventiva di cui all' art. 2 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 31 .

ARTICOLO 9

Poteri sostitutivi e norme transitorie.

1. I poteri sostitutivi di cui all' art. 43 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 sono esercitati anche in relazione al mancato esercizio degli adempimenti delegati in materia urbanistica di cui ai precedenti artt. 2- 3- 4- 5- 6.

2. Fino a quando non siano formalmente costituiti gli organi statutari degli Enti delegatari, le relative funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art. 2 sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 10

1. Le spese per l' esercizio della delega di cui alla presente legge sono finanziate ai sensi dell' art. 45 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 maggio 1980

MARRI

Note della redazione

 - 

Abrogata dalla L.R. 10 aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1, lett. d)