Art. 1
Finalità
1.
Le funzioni amministrative dirette alla valorizzazione dei territori collinari e montani sono delegate alle Comunità montane dell' Umbria.
Art. 2
Piani e programmi d' intervento.
1.
Per l' attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione finanzia i progetti esecutivi redatti per l' attuazione dei piani di sviluppo e dei programmi predisposti dalle Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla programmazione regionale.
2.
Per la formazione dei programmi e la realizzazione degli interventi, le Comunità montane si avvalgono dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria e, su disposizione della Giunta regionale, del Corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione ai sensi dei
DPR n. 11 del 15 gennaio 1972
e n. 616 del 24 luglio 1977, nonchè dei servizi tecnici regionali operanti nel territorio.
3.
La Regione può comandare il proprio personale presso gli Enti delegati per l' espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.
4.
Tutti gli interventi previsti dall' articolo precedente possono essere realizzati anche nei territori non appartenenti ad Enti pubblici.
5.
Gli interventi dovranno essere preceduti da apposita convenzione con i proprietari dei terreni.
6.
La Regione contribuisce inoltre, al finanziamento della quota a carico delle Comunità montane per la realizzazione di progetti speciali relativi al settore della forestazione, redatti in base a normative statali e della Comunità Economica Europea.
Art. 3
Intese.
1.
Per interventi che interessino territori di due o più Comunità montane, queste possono addivenire ad intese per la presentazione di progetti comuni a carattere interzonale.
Art. 4
Interventi sul territorio.
1.
Gli interventi consentiti sono i seguenti:
a)
rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati e colture da legno;
b)
ricostituzione, rinfoltimento dei boschi degradati e conversione dei boschi cedui;
c)
sistemazione e miglioramento dei pascoli e dei prati - pascoli;
d)
sistemazione idraulico - forestale, consolidamento delle pendici franose e dissestate e relative opere di manutenzione;
e)
difesa del suolo e dell' ambiente, salvaguardia della natura e dell' equilibrio ecologico, recupero delle risorse;
f)
prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
g)
difesa antiparassitaria;
h)
settore vivaistico;
i)
opere infrastrutturali e di valorizzazione fondiaria.
Art. 5
Criteri di riparto.
1.
Entro il 31 dicembre dell' anno precedente i programmi sono inviati alla Giunta regionale per l' istruttoria e la proposta al Consiglio regionale.
2.
Entro 30 giorni dall' approvazione del bilancio regionale, il Consiglio regionale provvede alla ripartizione fra le Comunità montane dei fondi previsti per gli interventi di cui al precedente articolo in base ai seguenti criteri:
- 20 per cento in ragione della superficie montana di ciascuna Comunità montana;
- 20 per cento in ragione della popolazione montana;
- 10 per cento in base alla differenza tra la superficie totale dei comuni del Comprensorio e la superficie montana;
- 50 per cento in base ai programmi presentati dalle Comunità montane riscontrati conformi agli indirizzi del Piano di sviluppo e approvati dal Consiglio regionale.
3.
L' assegnazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale dei progetti esecutivi.
4.
La stessa Giunta regionale provvede all' erogazione dei fondi che viene effettuata fino ad un massimo dell' 80 per cento dell' importo, con anticipazione, per la parte rimanente, ad opere ultimate, contabilizzate e collaudate e previa approvazione da parte della Giunta regionale dei relativi rendiconti.
Art. 6
Attività promozionali.
1.
La Regione assegna inoltre alle Comunità montane contributi per:
a)
acquisto di macchine ed attrezzi per l' attuazione dei programmi di forestazione;
b)
ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni o costruzioni di immobili idonei agli usi delle Comunità montane;
c)
attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna, della tartuficoltura e della micologia.
Art. 7
Erogazione fondi.
1.
Per ottenere i contributi relativi agli interventi previsti al precedente articolo le Comunità montane debbono presentare alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, progetti e preventivi di spesa, che inoltra la proposta al Consiglio regionale, il quale provvede al riparto e alla assegnazione.
2.
L' entità di ciascun contributo non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
3.
Le Comunità montane possono utilizzare quote di contributi loro assegnati anche per il finanziamento di progetti operanti nel settore di cui alla lett. c) dell' art. 6 della presente legge.
4.
I contributi assegnati sono erogati:
- per il 50 per cento al momento della approvazione del progetto o preventivo;
- per il rimanente 50 per cento al seguito dell'esito positivo del collaudo definitivo, o accertamento di acquisto.
Art. 8
Incentivazione delle attività produttive.
1.
Per incentivare le attività di natura economica comunque idonee a perseguire la valorizzazione dei territori delle Comunità montane, vengono assegnate alle stesse finanziamenti per la realizzazione di interventi o per la concessione di mutui e contributi come previsto dalla
legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, sulla base dei programmi da presentarsi entro il 30 aprile.
Art. 9
Erogazione.
1.
Entro 90 giorni dalla loro presentazione la Giunta regionale, visti i programmi per l' utilizzo delle somme presentati dalle Comunità montane, provvede al riparto tra le stesse dei fondi di cui al
precedente art. 8
, subordinando l' erogazione all' approvazione degli stessi da parte della Giunta regionale.
Art. 10
Rendicontazione.
1.
Le Comunità montane inviano entro il 31 marzo di ogni anno una relazione illustrativa ed idonea cartografia sulla attività svolta relativa ai finanziamenti di cui alla presente legge con una distinta analitica delle spese effettuate.
Art. 11
Pubblica utilità
1.
Le opere realizzate ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti, indifferibili e conformi alle disposizioni relative alla difesa dell' ambiente, alla protezione della natura, ai vincoli panoramici ed idrogeologici.
Art. 12
Indirizzo e coordinamento.
1.
La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dal Consiglio regionale mediante direttive di carattere generale, nell' ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.
Art. 13
1.
Qualora le Amministrazioni interessate non adempiano all' espletamento delle funzioni delegate, la Giunta regionale, sentito l' Ente delegato, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi, avvalendosi anche dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria per la realizzazione delle opere.
Art. 14
Finanziamento
1.
Per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dalla presente legge, relativamente all' anno 1980 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, sia in termini di competenza, che di cassa:
- lire 5,85 miliardi per gli interventi previsti all'
art. 4
, con imputazione al cap. 8350 la cui denominazione è così modificata: "
Spese per la valorizzazione dei territori collinari e montani e per l' esercizio delle relative funzioni delegate alle Comunità montane; - lire 150 milioni per interventi di cui all' art. 6, con imputazione al cap. 8400;
"
- lire 148 milioni, per gli interventi di cui all'
art. 8
, con imputazione al cap. 8505;
- lire 650 milioni per le spese di funzionamento connesse all' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge da imputare al cap. 4170, di nuova istituzione( Tit. 1 - Sez. 10 - Rub. 43 - Cat. 5 - Tipo 2.1 - Sett. 11) denominato: "Contributo alle Comunità montane nelle spese di funzionamento degli uffici per l' esercizio delle funzioni regionali delegate".
2.
Per gli esercizi successivi l' ammontare del finanziamento sarà determinato con la legge di bilancio.
3.
Al bilancio regionale dell' esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento:
Cap. 4170
Competenza L. 650.000.000, cassa L. 650.000.000
In diminuzione:
Cap. 8350 Competenza L. 650.000.000, cassa L. 650.000.000
Art. 15
1.
Per quanto non regolato dalla presente legge valgono le norme di cui alla
legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48
.
2.
Con la presente legge sono abrogate le leggi regionali 18 marzo 1977, n. 15; 24 luglio 1978, n. 32 e 27 ottobre 1978, n. 56.