Art. 2
1.
L'
art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11
, già sostituito dall'
art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7
, è sostituito dal seguente: "
Per il funzionamento dei gruppi consiliari viene corrisposto inoltre un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei Gruppi consiliari medesimi, rappresentato: a) da una quota di lire 400.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza; b) da una quota di lire 150.000, per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo, oltre il primo
".
Art. 3
1.
Il personale assunto antecedentemente alla data del 31 maggio 1979 con contratto a tempo determinato, con funzioni di assistente, ai sensi dell'
art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
e che abbia svolto, in modo continuativo per un periodo di almeno sei mesi, secondo le modalità previste dalla legge regionale suddetta, mansioni riconducibili al settimo livello funzionale retributivo, accertate obiettivamente dalla commissione d' esame di cui all' ultimo comma del presente articolo, è ammesso, a domanda, a partecipare a un concorso riservato per l' immissione nel ruolo unico regionale al livello funzionale retributivo settimo.
2.
Il personale interessato al concorso deve presentare, a pena di esclusione, domanda al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Il concorso consiste in un colloquio sulle materie, disciplina e tecniche attinenti alle attribuzioni della qualifica di "assistente amministrativo - giuridico", con il quale la commissione d' esame, costituita ai sensi dell'
art. 15 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
, accerta l' idoneità all' immissione in ruolo dei richiedenti.
Art. 4
1.
L' immissione in ruolo, previo superamento della prova di cui all' articolo precedente, è disposta con provvedimento della Giunta regionale.
2.
Ai fini economici essa ha effetto, con le modalità di cui all'
art. 44 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
, dalla data dei provvedimenti di immissione in ruolo.
3.
Per il personale già in servizio il 1º settembre 1978, l' immissione in ruolo ha effetto, ai fini giuridici, a partire da tale data nella corrispondente qualifica funzionale prevista nel precedente ordinamento.
4.
Per il personale entrato in servizio successivamente al 1º settembre 1978, l' immissione in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dalla data di assunzione.
5.
Il periodo dell' incarico di cui all' ultimo comma dell'
art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
e le precedenti attività lavorative dei concorrenti dichiarati idonei vengono valutati in sede di immissione in ruolo, ai fini dell' attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, rispettivamente in misura intera e nella misura e con le modalità previste dall'
art. 80 della predetta legge regionale n. 33/ 1973
.
Art. 6
1.
In attuazione del disposto di cui all' articolo unico della
legge regionale 2 maggio 1979, n. 18
, la tab. A) allegata alla
legge regionale 28 marzo 1978, n. 9
, è sostituita dalla tabella di corrispondente denominazione, allegata alla presente legge.
2.
Alle modifiche dei contingenti numerici di cui alle tabb. B allegate alla predetta
legge regionale n. 9/ 1978
provvederà il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposita legge da adottarsi entro il 30 settembre 1980.
Art. 7
1.
L'
art. 7 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 9
, è così sostituito: "
L' immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui agli articoli precedenti è disposta con provvedimento della Giunta regionale. Ai fini economici essa ha effetto, con le modalità previste dall'
art. 44 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
, dalla data di esecutività del provvedimento che la dispone. Agli effetti giuridici, nel presupposto della prestazione del servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l' immissione in ruolo decorre da quest' ultima data. Il servizio prestato presso gli uffici regionali e le precedenti attività lavorative dei concorrenti dichiarati vincitori dei singoli concorsi vengono valutati in sede di immissione in ruolo, ai fini dell' attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, rispettivamente in misura intera e nella misura e con le modalità previste dall'
art. 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
".
Art. 8
1.
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 22.000.000 a carico del cap. 30 "Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari", di lire 5.000.000 a carico del capitolo 50 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio regionale" e di lire 50.000.000 a carico del cap. 280 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo della Giunta regionale", del bilancio preventivo regionale degli esercizi dal 1980 in poi.
2.
All' onere di lire 77.000.000 relativo all' anno 1980 si fa fronte con quota della disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 6120 (elenco n. 2 allegato al bilancio 1980, n. d' ord. 2). Per gli anni successivi la spesa trova copertura nella previsione del settore 1º, programma 1º, progetti 1 e 2 del bilancio pluriennale della Regione.
3.
Al bilancio dell' esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
Cap. 30 competenza L. 22.000.000, cassa L. 22.000.000
Cap. 50 competenza L. 5.000.000, cassa L. 5.000.000
Cap. 280 competenza L. 50.000.000, cassa L. 50.000.000
totale competenza L. 77.000.000, cassa L. 77.000.000
In diminuzione
Cap. 6120 competenza L. 77.000.000, cassa L. 77.000.000.