ARTICOLO UNICO
1.
I punti nn. 14 e 15 del
secondo comma dell' art. 6 della legge 17 agosto 1979, n. 44
, sono sostituiti dai seguenti: "
14) tre rappresentanti delle Associazioni di autotrasporto di persone scelti dal Consiglio regionale su terne designate dalle singole organizzazioni regionali; 15) tre rappresentanti delle Associazioni di autotrasporto di cose scelti dal Consiglio regionale su terne designate dalle singole organizzazioni regionali
".
2.
Dopo il punto n. 16 del comma suddetto aggiungere: "
17) un funzionario designato dalla Direzione generale della programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti
".