Regione Umbria
LEGGE REGIONALE del 28 maggio 1980 n. 57 (1)
Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34, S.o. n. 2 del 28/05/1980


ARTICOLO 1

(Oggetto delle tasse)

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla Regione Umbria nell' esercizio delle proprie funzioni sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla Regione Umbria con la legge 30 dicembre 1971, n. 2 , nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

ARTICOLO 2

(Obbligo del pagamento)

1. La tassa di rilascio in occasione dell' emanazione dell' atto, va corrisposta non oltre la consegna di esso all' interessato.

2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza vengono di nuovo posti in essere.

3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito dalla tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l' atto è stato emesso.

5. Nel caso di smarrimento o distruzione dell' atto soggetto a tassa può rilasciarsi duplicato, con un nuovo atto senza il pagamento della relativa tassa.

6. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell' ultimo censimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 3

(Modalità di pagamento)

1. Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione.

ARTICOLO 4

(Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639 .

ARTICOLO 5

(Mancato o ritardato pagamento delle tasse)

1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

ARTICOLO 6

(Sanzioni)

1. Chi esercita un' attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l' atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo par al sestuplo della tassa e in ogni caso non inferiore a lire 2.000.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

3. Salvo che non sia diversamente disposto nell' annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma , si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) , ma prima dell' accertamento dell' infrazione.

ARTICOLO 7

(Accertamento e definizione delle violazioni)

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche - ai sensi dell' art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 - dai funzionari dell' Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza di cui all' art. 43 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 .

3. Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .

ARTICOLO 8

(Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)

1. Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e, successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all' Erario agli effetti di detta legge.

ARTICOLO 9

(Ricorsi amministrativi)

1. I ricorsi amministrativi contro l' applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati entro trenta giorni al Presidente della Giunta regionale.

2. Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile .

4. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

5. Il Presidente della Giunta regionale, d' ufficio o su istanza del ricorrente, può sospendere per gravi motivi l' esecuzione dell' atto impugnato.

ARTICOLO 10

(Decadenza e rimborso)

1. L' accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. In caso di versamento di tassa non dovuta può esserne richiesta la restituzione, con istanza in carta legale diretta al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento o dalla comunicazione del rifiuto del provvedimento richiesto.

3. Nonostante l' inutile decorso del termine di cui al primo comma , l' atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta, in tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

ARTICOLO 11

(Norme abrogate)

1. Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 9 agosto 1974, n. 47, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

2. Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468 .

ARTICOLO 12

(Rinvio alle norme legislative dello Stato)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

ARTICOLO 13

(Norme finali e transitorie)

1. La tariffa ha applicazione dal 1º gennaio 1980.

2. Il pagamento, per l' anno 1980, delle tasse indicate nell' allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 9 agosto 1974, n. 47 , può essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Per i provvedimenti amministrativi previsti dall' allegata tariffa, per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nella citata legge regionale n. 47 del 1974 e successiva modificazione, l' eventuale integrazione per l' anno 1980 per essere effettuata congiuntamente al pagamento della tassa per l' anno 1981.



ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - (Tabella Ristrutturata) Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Tariffa.

(I numeri immediatamente successivi al numero d' ordine fanno riferimento al DPR 121/ 196 1 ; i numeri ancora successivi indicati fra parentesi, ove esistenti, fanno riferimento al DPR 641/ 19 72 ).

Titolo I IGIENE E SANITA' N. d' ordine 1; 15: Concessione per l' apertura e l' esercizio di farmacie nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione: // a) fino a 5.000 abitanti Tassa di rilascio L. 50.000, tassa annuale L. 10.000; // b) da 5.001 a 10.000 abitanti Tassa di rilascio L. 125.000, tassa annuale L. 25.000; // c) da 10.001 a 15.000 abitanti Tassa di rilascio L. 250.000, tassa anuuale L. 50.000; // d) da 15.001 a 40.000 abitanti Tassa di rilascio L. 400.000, tassa annuale L. 80.000; // e) da 40.001 a 100.000 abitanti Tassa di rilascio L. 600.000, tassa annuale L. 120.000; // f) da 100.001 a 200.000 abitanti Tassa di rilascio L. 800.000, tassa annuale L. 160.000; // g) da 200.001 a 500.000 abitanti Tassa di rilascio L. 1.250.000, tassa annuale L. 250.000; // h) superiore a 500.000 abitanti Tassa di rilascio L. 2.000.000, tassa annuale L. 400.000 . DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, secondo comma, lett. m) Note Per Comune si intende la popolazione calcolata in base ai risultati dell' ultimo censimento per l' intero comune; per centro abitato devesi intendere la popolazione calcolata in base ai risultati di cui sopra solo per il centro abitato (frazione o borgata).

La tassa riflette non soltanto le concessioni per l' apertura e l' esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l' esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l' apertura e l' esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell' art. 109 del TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un' altra dello stesso Comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell' art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706 .

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate. Analogamente la tassa è dovuta per l' autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell' art. 369 del suddetto TU.

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacie principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato TU.

Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell' art. 129 del citato TU, nè nel caso previsto dal secondo comma dell' art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706 ; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.

Sono esenti dal pagamento della tassa sopra indicata le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da essi dipendono (art. 114 del succitato TU, modificato dall ' art. 1 della legge 20 maggio 1960, n. 5 19 ).

Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa sopra indicata le farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell' indennità di residenza, stabilita dall' art. 115 del TU delle leggi sanitarie, approvato co n RD 27 luglio 1934, n. 12 65, e successive modificazioni.

Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell' art. 128 del TU delle leggi sanitarie, nella seguente misura:

nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione:

// a) fino a 10.000 abitanti L. 6.250;

// b) da 10.001 a 40.000 abitanti L. 10.000;

// c) da 40.001 a 100.000 abitanti L. 20.000;

// d) da 100.001 a 200.000 abitanti L. 50.000;

// e) superiore a 200.000 abitanti L. 70.000.

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi dell a legge 22 novembre 1954, n. 11 07 , nella seguente misura:

nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione: // a) fino a 10.000 abitanti L. 12.000; // b) da 10.001 a 15.000 abitanti L. 15.000; // c) da 15.001 a 40.000 abitanti L. 30.000;

// d) da 40.001 a 100.000 abitanti L. 60.000;

// e) superiore a 100.000 abitanti L. 120.000.

Le tasse e il contributo vanno corrisposti entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.

N. d' ordine 2; 22, (10): Autorizzazione all' apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, primo comma del TU delle leggi sanitarie e successive modificazioni) tassa di rilascio, L. 338.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 27, lett. f) Note Non si considerano acque minerali le normali acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica ed i fanghi.

L' autorizzazione è sempre necessaria anche se l' acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione. Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio ( regolamento 28 settembre 1919, n. 1924 ).

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

N. d' ordine 3; 24, (11): Autorizzazione all' impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcooliche ( art. 30 del DPR 19 maggio 1958, n. 7 19 ) tassa di rilascio L. 169.000 . DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 27, lett. e) ed f) N. d' ordine 4; 25, (12): Autorizzazione all' apertura e all'esercizio di: (artt. 194 e 196 del TU delle leggi sanitarie e d art. 24 del DPR 10 giugno 1955, n. 8 54 ) a) stabilimenti termali - balneari di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie tassa di rilascio L. 338.000, tassa annuale L. 169.000 . DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 27, lett. a) b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia Tassa di rilascio L. 338.000 tassa annuale L. 169.000 . DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lett. e) Note E' soggetta alla tassa l' autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini ( articolo 18, regolamento 28 settembre 1919, n. 1924 ).

Ai sensi dell' art. 196 del TU delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all' esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volta L. 50.000 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volta L. 20.000 I possessori di due o più apparecchi di uguale tensione sono tenuti al pagamento dell' intera tassa per il primo e della metà della stessa per gli altri.

Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonchè gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. N. d' ordine 5; 27: Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del TU delle leggi sanitarie e art. 23 del DPR 10 giugno 1955, n. 8 54 ):

1) per le case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

- se l' istituto ha non più di 10 posti letto Tassa di rilascio L. 150.000 tassa annuale L. 75.000;

// - se l' istituto ha non più di 50 posti letto Tassa di rilascio L. 300.000 tassa annuale L. 150.000;

// - se l' istituto ha non più di 100 posti letto Tassa di rilascio L. 600.000 tassa annuale L. 300.000;

// - se l' istituto ha più di 100 posti letto Tassa di rilascio L. 1.500.000 tassa annuale L. 750.000; // 2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico Tassa di rilascio L. 60.000 tassa annuale L. 30.000;

/ / DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lett. e) Note Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da medici. Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Per l' esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolotici, i consorzi provinciali antitubercolari e gli istituti o enti nazionali di previdenza ed assistenza.

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.

N. d' ordine 6, 28: Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo:

a) per ambulatori o case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, primo comma del TU delle leggi sanitarie, sostituito dall ' art. 7 della legge 1º maggio 1941, n. 4 22 , e art. 25 del DPR 10 giugno 1955, n. 8 54 ) Tassa di rilascio L. 7.500, tassa annuale L. 7.500 . DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, secondo comma, lett. f) b) per prevenzione e cura delle malattie, cure fisiche ed affini, acque minerali ed artificiali (art. 201, primo comma, del TU delle leggi sanitarie, sostituito dall ' art. 7 della legge 1º maggio 1941, n. 4 22 ) Tassa di rilascio L. 15.000 tassa annuale L. 15.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 27, lett. a) Note Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l' autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce. N. d' ordine 7, 30: Autorizzazione per l' apertura dei pubblici esercizi e vidimazione annuale dell' autorizzazione medesima (art. 231 del TU delle leggi sanitarie, modificato dall a legge 16 giugno 1939, numero 11 12 ):

a) alberghi e ristoranti di lusso Tassa di rilascio L. 270.000 tassa annuale L. 270.000;

b) alberghi e ristoranti di 1a categoria Tassa di rilascio L. 150.000 tassa annuale L. 150.000;

c) alberghi e ristoranti di 2a categoria e pensioni di 1a categoria Tassa di rilascio L. 75.000 tassa annuale L. 75.000;

d) alberghi e ristoranti di 3a categoria e pensioni di 2a categoria Tassa di rilascio L. 54.000 tassa annuale L. 54.000.

e) alberghi, ristoranti e pensioni di altra categoria:

- nei comuni con popolazione:

// 1) superiore a 500.000 ab. Tassa di rilascio L. 45.000, tassa annuale L. 45.000;

// 2) superiore a 100.000 ab. Tassa di rilascio L. 30.000, tassa annuale L. 30.000;

// 3) superiore a 50.000 ab. Tassa di rilascio L. 24.000, tassa annuale L. 24.000;

// 4) superiore a 10.000 ab. Tassa di rilascio L. 15.000 tassa annuale L. 15.000;

// 5) non superiore a 10.000 ab. Tassa di rilascio L. 6.000, tassa annuale L. 6.000.

f) caffè - bar, locande, alberghi diurni, esercizi di mescita, osterie e esercizi di vendita di bevande analcooliche: - nei comuni con popolazione:

1) superiore a 500.000 ab. Tassa di rilascio L. 24.000, tassa annuale L. 24.000;

2) superiore a 100.000 ab. Tassa di rilascio L. 18.000, tassa annuale L. 18.000;

3) superiore a 50.000 ab. Tassa di rilascio L. 9.000, tassa annuale, L. 9.000;

4) superiore a 10.000 ab. Tassa di rilascio L. 6.000, tassa annuale L. 6.000;

5) non superiore a 10.000 ab. Tassa di rilascio L. 3.000, tassa annuale L. 3.000.

g) esercizi di affittacamere:

- nei comuni con popolazione:

1) superiore a 500.000 ab. Tassa di rilascio L. 16.000, tassa annuale L. 16.000;

2) superiore a 100.000 ab. Tassa di rilascio L. 12.000, tassa annuale L. 12.000;

3) superiore a 50.000 ab. Tassa di rilascio L. 8.000, tassa annuale L. 8.000;

4) superiore a 10.000 ab. Tassa di rilascio L. 5.000, tassa annuale L. 5.000;

5) non superiore a 10.000 ab. Tassa di rilascio L. 3.000, tassa annuale L. 3.000 . DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, terzo comma Note Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui a l RDL 18 gennaio 1937, n. 9 75, e successive modificazioni L' autorizzazione occorre anche per le "dipendenze" staccate dall' esercizio principale costituendo queste esercizi a se stanti.

Per ristoranti di altre categorie devesi intendere qualsiasi esercizio dove si confezionano, vendono o somministrano vivande; mentre per esercizi di mescita tutti gli spacci, mense, mescite e consimili gestite anche da CRAL o circoli ricreativi o culturali.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.

N. d' ordine 8, 32: Autorizzazione all' apertura e all' esercizio di rivendite di latte (art. 22 del RD 9 maggio 1929, n. 9 94) Tassa di rilascio L. 3.000, tassa annuale L. 1.500.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. a) Note Sono esonerati dall' autorizzazione i caffè ed i bar, che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza. N. d' ordine 9, 34: Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del RD 9 maggio 1929, n. 9 94 Tassa di rilascio, L. 50.000, tassa annuale L. 25.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. a) Note Non hanno l' obbligo di munirsi dell' autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati. Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.

N. d' ordine 10; 37, (17): Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti ( art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 8 36 e art. 1 DPR 30 maggio 1953, n. 5 67 ) Tassa di rilascio L. 338.000.

DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 27 - lett. l) Note La domanda diretta ad ottenere l' autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.

N. d' ordine 11; 37 bis (18): Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi ( articolo 6 della legge 8 marzo 1968, n. 3 99 ) Tassa di rilascio L. 34.00 0 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 27 - lett. l) N. d' ordine 12, 39, (19): Autorizzazione per l' impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata ( art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 1 27 ):

a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio Tassa di rilascio L. 253.500 b) in tutti gli altri casi Tassa di rilascio L. 34.00 0 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 27 - lett. l) e art. 75 L' autorizzazione ha validità triennale, è personale ed è rinnovabile. N. d' ordine 13, 41, (20): Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate: a) per l' attivazione l' esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione ( art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 10 09 integrato dall ' art. 40 del DPR 10 giugno 1955, n. 8 54 e art. 7 del DPR 28 gennaio 1958, n. 12 56 ) Tassa di rilascio L. 84.500 b) per l' attivazione e l' esercizio di sottocentri destinati alla suddetta fecondazione ( art. 40 del DPR 10 giugno 1955, n. 8 54 e art. 8 del DPR n. 1256, succitato) Tassa di rilascio L. 42.50 0 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 27 - lett. l) N. d' ordine 14, 224, (122): Provvedimento amministrativo che abilita all' esercizio di un' arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del TU delle leggi sanitarie) Tassa di rilascio L. 7.00 0 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 27 - lett. i) Titolo II CACCIA E PESCA N. d' ordine 15; 51: Licenza di appostamento fisso di caccia:

a) senza tabelle Tassa di rilascio L. 20.000;

b) con tabelle Tassa di rilascio L. 100.00 0 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. o) Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno dall' Amministrazione provinciale competente per territorio previo pagamento della sopraindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.

N. d' ordine 16; 52: Concessione di costituzione di:

1) azienda faunistica - venatoria, per ettaro Tassa di rilascio L. 8.000, tassa annuale L. 8.000;

2) centro privato di produzione di selvaggina Tassa di rilascio L. 100.000, tassa annuale L. 100.00;

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. o) Legge 27 dicembre 1977, n. 9 68 - artt. 36 e 6 Note La concessione ed il rinnovo per le aziende faunistiche - venatorie ed i centri privati di produzione è disciplinata dall a legge 27 dicembre 1977, n. 9 68 , e dalla legge regionale in materia n. 1 del 3 gennaio 1980.

La tassa e la soprattassa devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.

N. d' ordine 17: Abilitazione all' esercizio venatorio:

a) con fucile ad un colpo, con falchi, furetto ed arco Tassa di rilascio L. 13.000, tassa annuale L. 13.000;

b) con fucile a due colpi Tassa di rilascio L. 18.500, tassa annuale L. 18.500;

c) con fucile a più di due colpi Tassa di rilascio L. 23.500, tassa annuale L. 23.500.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. o) DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 99 Note Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo dell' abilitazione all' esercizio venatorio e non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l' anno.

Il rilascio del tesserino è gratuito ed è subordinato alla validità della licenza di caccia.

L' abilitazione si consegue soltanto dopo aver superato l' esame previsto dall a legge 27 dicembre 1977, n. 9 68 N. d' ordine 18; 54: Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell ' art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 3 83, e successive modificazioni:

Tipo A: licenza per la pesca professionale valida con tutti gli attrezzi consentiti Tassa di rilascio L. 12.000 tassa annuale L. 12.000 Tipo B: licenza per i pescatori dilettanti tassa di rilascio L. 6.000 tassa annuale L. 6.00 0 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p) Note Le licenze hanno la durata di 6 anni dalla data di rilascio.

I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere contestualmente le seguenti soprattasse:

a) per la licenza di Tipo A L. 3.000 b) per la licenza di Tipo B L. 2.000 La licenza di Tipo B è valida anche per la pesca col bilancione e per la pesca subacquea da praticarsi in apnea nelle località consentite da parte di pescatori dilettanti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l' anno. N. d' ordine 19; 55, (28): Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico ( art. 1 , DL 19 marzo 1948, n. 735) Tassa di rilascio L. 3.000 tassa annuale L. 3.00 0 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p) Note La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.

N. d' ordine 20, 174: Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15, secondo comma e art. 9 ultimo comma dell a legge 10 maggio 1976, n. 3 19 ) Tassa di rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 15.00 0 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 100 Note Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.

N. d' ordine 21, 178: Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle leggi vigenti Tassa di rilascio L. 12.00 0 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p) Titolo III TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA N. d' ordine 22, 89, (59):

1. Autorizzazione rilasciata ai sensi dell ' art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 3 26 , per l' apertura e l' esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

a) alberghi od ostelli per la gioventù Tassa di rilascio L. 6.000 tassa annuale L. 6.000 b) campeggi di superficie:

- non superiore a 1.000 mq Tassa di rilascio L. 12.000 tassa annuale L. 12.000 - non superiore a 2.000 mq Tassa di rilascio L. 24.000 tassa annuale L. 24.000 - superiore a 2.000 mq Tassa di rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 30.000 c) villaggi turistici Tassa di rilascio L. 15.000 tassa annuale L. 15.000 d) case per ferie Tassa di rilascio L. 18.000 tassa annuale L. 18.000 e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute da l RDL 18 gennaio 1937, n. 9 75, convertito nell a legge 30 dicembre 1937, n. 26 51 , e successive modificaz. Tassa di rilascio L. 9.000 tassa annuale L. 9.000 f) autostelli Tassa di rilascio L. 15.000 tassa annuale L. 15.000 - se funzionamenti su autostrade Tassa di rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 30.000 2. Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante ( art. 6, legge 21 marzo 1958, n. 3 29 ) Tassa di rilascio L. 3.000 tassa annuale L. 3.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. g) Note Se le autorizzazioni comprendono anche l' esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche o di altri esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al titolo I (n. 7) della presente tariffa.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.

N. d' ordine 23, 95, (64): Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggi:

nei comuni con popolazione:

a) fino a 10.000 abitanti Tassa di rilascio L. 18.000 tassa annuale L. 9.000 b) da 10.001 a 20.000 abitanti Tassa di rilascio L. 36.000 tassa annuale L. 18.000 c) da 20.001 a 50.000 abitanti Tassa di rilascio L. 72.000 tassa annuale L. 36.000 d) da 50.001 a 100.000 abitanti Tassa di rilascio L. 108.000 tassa annuale L. 54.000 e) da 100.001 a 500.000 abitanti Tassa di rilascio L. 180.000 tassa annuale L. 90.000 f) superiore a 50.000 abitanti Tassa di rilascio L. 300.000 tassa annuale L. 150.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, secondo comma, lett. f) DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - artt. 56 e 58, n. 2) Note Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla - osta dello Stato, sentita la Regione.

Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della sopraindicata tassa, i titolari delle agenzie sono tenuti al pagamento della cauzione di cui all ' articolo 14 del RDL 23 novembre 1936, n. 25 23, nella misura da lire 500.000 a lire 5.000.000 avuto anche riguardo delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 5 del citato RDL, sostituito dall ' art. 1 del DPR 28 giugno 1955, n. 6 30 .

La licenza è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma situate nella stessa o in altre località della regione. In tal caso, gli interessati devono corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lett. f).

Le succursali e le filiali anche con gestione non autonoma delle agenzie aventi la sede principale in altra regione, sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione dell' Umbria con conseguente pagamento della relativa tassa.

In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.

Titolo IV FIERE E MERCATI N. d' ordine 24, 119: Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta le leggi 17 maggio 1866, n. 2933 e 19 maggio 1976, n. 398, nonchè l'art. 53, n. 11, del TU delle leggi comunali e provinciali approvato co n RD 3 marzo 1934, n. 3 83:

a) per istituzione di fiere e mercati Tassa di rilascio L. 10.000 b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati Tassa di rilascio L. 5.00 0 DPR 15 gennaio 1972, n. 7 Note La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

Titolo V AGRICOLTURA N. d' ordine 25, 121: Licenza dell' Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l' esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore ( art. 5 , DLL 3 luglio 1944, n. 152):

- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore Tassa di rilascio L. 3.00 0 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. c) Note La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l' annata agraria e nell' ambito della provincia per la quale è stata rilasciata. Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio (art. 6 del RDL 23 aprile 1942, n. 4 33).

La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.

La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l' esercizio della trebbiatura a macchina all' atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine quali sgranatoi, che compiano le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria. N. d' ordine 26; 130, (96): Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli o stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parte di piante o semi ( art. 1 della legge 13 giugno 1931, n. 9 87 e art. 11 del RD 12 ottobre 1933, n. 17 00) Tassa di rilascio L. 13.00 0 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 66 - primo comma TITOLO VI ACQUE MINERALI E TERMALI CAVE E TORBIERE N. d' ordine 27; 163, (99): Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4, 5 de l RD 29 luglio 1927, n. 14 43, e modifiche di cui a l DPR 28 giugno 1955, n. 6 20 , artt. 1 e 2) Tassa di rilascio L. 30.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a) Note Oltre la tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

N. d' ordine 28, 165, (101): Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del RD 29 luglio 1927, n. 14 43) Tassa di rilascio L. 150.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a) N. d' ordine 29; 167: Decreto che autorizza il trasferimento della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del RD 29 luglio 1927, n. 14 43) Tassa di rilascio L. 150.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a) N. d' ordine 30, 168, (104): Autorizzazione per l' iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, secondo comma, RD 29 luglio 1927, n. 14 43 e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, secondo comma, RD 29 luglio 1927, n. 14 43, sostituito dall ' art. 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 6 20 ) Tassa di rilascio L. 15.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - primo comma N. d' ordine 31; 169: Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. de l RD 29 luglio 1927, n. 14 43, e art. 5 del DPR 28 giugno 1955, n. 6 20 ) Tassa di rilascio L. 300.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a) N. d' ordine 32; 170: Concessione per la coltivazione di cave e torbiere date dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio e non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, secondo comma, del RD 29 luglio 1927, n. 14 43, sostituito dall ' art. 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 6 20 ) Tassa di rilascio L. 60.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. e) Note Oltre alla tassa di concessione è dovuto l' eventuale diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

Titolo VII TRANVIE E SIMILI LINEE AUTOMOBILISTICHE NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI N. d' ordine 33, 152: Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata, di interesse regionale ( art. 30 del DPR 28 giugno 1955, n. 7 71 ) Tassa di rilascio L. 6.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a) N. d' ordine 34; 153: Concessione della costruzione dell' esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose, ( art. 20 del DPR 28 giugno 1955, n. 7 71 ):

a) se adibite al trasporto di cose Tassa di rilascio L. 15.000 tassa annuale L. 7.500 b) se adibite al trasporto di persone:

- con cabine di portata fino a 30 persone Tassa di rilascio L. 60.000 tassa annuale L. 30.000 - con cabine di portata oltre 30 persone Tassa di rilascio L. 90.000 tassa annuale L. 45.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a) Note Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lett. a). I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi dell a legge 23 giugno 1927, n. 11 10 , al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1) funivie bifuni (fino a m. 750):

a) per la costruzione L. 315.000 b) per l' esercizio L. 157.500 2) funivie bifuni (oltre n. 750) a) per la costruzione 420.000 per Km.

b) per l' esercizio L. 210.000 per Km.

3) funivie monofuni escluso le seggiovie (fino a m. 750):

a) per la costruzione L. 315.000 b) per l' esercizio L. 157.500 4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750):

a) per la costruzione L. 420.000 per Km.

b) per l' esercizio L. 210.000 per Km.

La tassa annuale e il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.

N. d' ordine 35; 154: Licenza d' impianto di funicolari aeree, o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, primo comma de l RD 25 agosto 1908, n. 8 29, sostituito dagli artt. 33 e 35 de l DPR 28 giugno 1955, n. 7 71 ):

a) se rilasciata dal presidente della Giunta provinciale Tassa di rilascio L. 18.000;

b) se rilasciata dal sindaco Tassa di rilascio L. 9.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a) DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 84 N. d' ordine 36; 155: Licenza di esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso contemplato da l terzo comma dell' art. 14 del RD 25 agosto 1908, n. 8 29, sostituito dall ' art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 7 71 e cioè quando la funicolare interessi corsi d' acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:

a) se rilasciata dal presidente della Giunta provinciale Tassa di rilascio L. 18.000, tassa annuale L. 18.000;

b) se rilasciata dal sindaco Tassa di rilascio L. 12.000, tassa annuale L. 12.000 . DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a) DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 84 Note La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.

N. d' ordine 37; 156: Concessione di filovie, di interesse regionale ( art. 19 del DPR 28 giugno 1955, n. 7 71 ):

a) se emessa dal presidente della Giunta regionale:

1) già di pertinenza del Ministero dei trasporti Tassa di rilascio L. 75.000 tassa annuale, L. 37.500;

2) già di pertinenza della Direzione compartimentale o ufficio distaccato della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Tassa di rilascio L. 45.000 tassa annuale L. 22.500;

b) se emessa dal sindaco Tassa di rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 15.000 . DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a) DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 84 Note I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi dell a legge 28 settembre 1939, n. 18 22 , al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) per la costruzione L. 10.500 per Km.

b) per l' esercizio L. 5.250 per Km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.

N. d' ordine 38; 157: Concessione per l' impianto e l' esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia, di interesse regionale ( art. 26 del DPR 28 giugno 1955, n. 7 71 ):

a) se emessa dal presidente della Giunta regionale Tassa di rilascio L. 30.000, tassa annuale L. 15.000;

b) se emessa dal presidente della Giunta provinciale Tassa di rilascio L. 18.000, tassa annuale L. 9.000;

c) se emessa dal sindaco Tassa di rilascio L. 9.000, tassa annuale L. 4.500 . DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a) DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 84 Note Quando l' impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo.

Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione salvo rinnovo di stagione in stagione. I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi de l RDL 7 settembre 1938, n. 16 96 al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:

1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 105.000 2) per l' esercizio, per ciascun impianto L. 52500 b) ascensori in servizio pubblico:

1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 84.000 2) per l' esercizio, per ciascun impianto L. 42.000 La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.

N. d' ordine 39; 184, (110): Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciate ai sensi dell ' art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 13 49 , sostituito dall ' art. 60 del DPR 28 giugno 1955, n. 7 71 , nonchè dall ' art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 4 13 :

- per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l' autorizzazione o concessione:

a) portata sino a 35 q.li Tassa di rilascio L. 9.000 tassa annuale L. 9.000 b) portata oltre 35 q.li Tassa di rilascio L. 12.000 tassa annuale L. 12.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b) DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 84 Note Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce. La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.

N. d' ordine 40; 185: Concessione tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario:

1) autoservizi con frequenza giornaliera Tassa di rilascio L. 84.500 tassa annuale L. 84.500 2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana Tassa di rilascio L. 51.000 tassa annuale L. 51.000 3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana Tassa di rilascio L. 17.000 tassa annuale L. 17.000 4) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti:

- per ciascun anno di durata della concessione L. 1.690 5) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:

- per il primo giorno di validità L. 1.690 - per ogni giorno ulteriore di validità L. 845 Per le linee di gran turismo vanno applicate le stesse tasse di cui ai primi 3 punti ridotte della metà.

I concessioni sono tenuti, ai sensi dell a legge 28 settembre 1939, n. 18 22 , al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1) se di competenza regionale per ogni giorno effettivo di servizio:

a) da 1 a 20 Km. L. 50;

b) da 20,01 a 40 Km. L. 100;

c) da 40,01 a 60 Km. L. 150;

d) da 60,01 a 80 Km. L. 200;

e) oltre 80 Km. L. 250.

2) se di competenza comunale: per ogni giorno effettivo di servizio L. 100 La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.

N. d' ordine 41; 186: Concessione per l' esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell' art. 225, primo comma, del codice della navigazione Tassa di rilascio L. 18.000 tassa annuale L. 18.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 97 Note I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi de l DPR 28 giugno 1949, n. 6 31 , al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 15.750 per Km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono. N. d' ordine 42; 187: Concessione per l' esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell' art. 225, secondo comma del codice della navigazione Tassa di rilascio L. 12.000 tassa annuale L. 12.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 97 Note I concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi de l DPR 28 giugno 1949, n. 6 31 , al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 15.750 per Km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.

N. d' ordine 43; 188: Autorizzazione per l' esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell' art. 226 del codice della navigazione Tassa di rilascio L. 6.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 97 N. d' ordine 44; 189: Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall' ufficio d' iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell' art. 227 del codice della navigazione Tassa di rilascio L. 12.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 97 N. d' ordine 45; 197: Permesso rilasciato per trasporto ai sensi dell' art. 34 del TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato co n DPR 5 febbraio 1953, n. 39 , per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati aventi interesse regionale:

- per il primo giorno di permesso Tassa di rilascio L. 6.000 - per ogni giorno di ulteriore validità Tassa di rilascio L. 3.00 0 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b) e d art. 3, lett. c) DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 84 Note Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.

Titolo VIII ARTIGIANATO N. d' ordine 46; 204, (117): Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l' esercizio di arti e mestieri Tassa di rilascio L. 5.50 0 DPR 24 luglio 1977, n. 6 16 - art. 63 - lett. c) INDICE DELLA TARIFFA Titolo I - Igiene e sanità (nn. 1 - 14) Titolo II - Caccia e pesca (nn. 15 - 21) Titolo III - Turismo e industria alberghiera (nn. 22 - 23) Titolo IV - Fiere e mercati (n. 24) Titolo V - Agricoltura (nn. 25 - 26) Titolo VI - Acque minerali e termali, cave e torbiere (nn. 27 - 32) Titolo VII - Tranvie e simili - Linee automobilistiche - Navigazione e porti lacuali (nn. 33 - 45) Titolo VIII - Artigianato (n. 46)


Note della redazione

(1) - 

Testo coordinato con modifiche ed integrazioni.