Art. 1
1.
L' avanzo finanziario dell' esercizio 1979 accertato in lire 64.467.532.822 è destinato come segue:
a)
lire 54.618.239.637 a fronte dei fondi reiscritti nella parte spesa del bilancio per l' anno 1979 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell' esercizio 1979, a norma dell' art. 53, quarto e quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata ed integrata con
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
;
b)
lire 5.545.000.000 alla copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell' esercizio 1979 (Tabella C), in relazione al disposto di cui all' art. 26, quinto e sesto comma, della vigente legge regionale di contabilità sopra richiamata;
c)
lire 4.304.293.185 per le maggiori o nuove spese autorizzate con la presente legge.
Art. 2
1.
Al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1980 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2.
Le stesse variazioni si intendono apportate anche al bilancio pluriennale 1979- 81 aggiornato con
legge regionale 18 marzo 1980, n. 17
.
Art. 3
1.
Lo stanziamento iscritto al cap. 115 della spesa per le finalità della
legge regionale 22 giugno 1979, n. 48
- concernente la istituzione del difensore civico - è elevato per l' anno 1980 di lire 5.000.000, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 4
1.
Il fondo di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati, istituito con
legge regionale 22 giugno 1979, n. 31
, ed iscritto al cap. 2860 della spesa (ex cap. 2530) è elevato, per l' anno 1980, di lire 40.000.000, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 5
1.
Per gli interventi a favore dell' associazionismo tra i giovani, di cui alla
legge regionale 21 agosto 1978, n. 42
, è autorizzata, limitatamente all' anno 1980, in termini di competenza, l' ulteriore spesa di lire 50 milioni con iscrizione al cap. 2870 (ex cap. 2580).
Art. 6
1.
A norma di quanto disposto, dall' art. 54, ultimo comma, della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata l' iscrizione al cap. 6060, sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento di lire 31.536.330 per i finanziamenti di debiti riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell' esercizio 1979 e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 marzo 1980 (Tabella D).
Art. 7
1.
Per le finalità della
legge regionale 29 maggio 1980, n. 63
- recante interventi per la tutela e il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica - è autorizzata, per l' anno 1980, la spesa di lire 400.000.000 in termini di competenza con iscrizione al cap. 6645.
Art. 8
1.
Il contributo a favore dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria - previsto dalla
legge regionale 24 aprile 1975, n. 24
- è aumentato, per l' anno 1980, di lire 850.000.000 con iscrizione, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 7820, ed è erogato per il parziale ripiano del disavanzo di amministrazione dell' esercizio 1979.
Art. 9
1.
Il fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è aumentato, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 320.000.000 con destinazione al progetto di legge in corso concernente il finanziamento dei servizi di collegamento automobilistico da affidare alla Società Mediterranea SSFF Umbro - Aretine nel periodo 1º ottobre- 31 dicembre 1980.
2.
Lo stanziamento di cui al comma precedente è aggiunto all' elenco n. 2 allegato al bilancio dell' esercizio 1980.
3.
In dipendenza della variazione riduttiva apportata allo stesso cap. 6120 con la presente legge, lo stanziamento di competenza indicato al punto 2 dell' elenco di cui al precedente comma è ridotto di lire 928.000.000 e quello di cassa di lire 178.000.000.
Art. 10
1.
Il fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è aumentato di lire 34.835.000.000 in termini di competenza e di lire 16.950.750.000 in termini di cassa, con destinazione ai progetti di legge in corso per interventi nelle zone della Valnerina colpite dal terremoto del settembre 1979 in attuazione della legge dello Stato 3 aprile 1980, n. 115.
2.
Lo stanziamento di cui al comma precedente è aggiunto all' elenco n. 4 allegato al bilancio dell' esercizio 1980.
Art. 11
1.
Il fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è aumentato di lire 364.000.000 in termini di competenza e di cassa, con destinazione ad interventi in agricoltura, in relazione alla maggiore assegnazione statale sullo stanziamento recato per l' anno 1979 dall'
art. 1 della legge 1º luglio 1977, n. 403
.
2.
Lo stanziamento regionale di cui al comma precedente è aggiunto all' elenco n. 5 allegato al bilancio dell' esercizio 1980.
Art. 12
1.
Alla tabella C) allegata al bilancio 1980 - concernente la destinazione del fondo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la somma di lire 391.163.210 indicata in corrispondenza del cap. 9710 è elevata a lire 708.163.210;
2)
il totale di lire 11.385.000.000 è elevato a lire 11.702.000.000.
Art. 13
1.
Alla tabella I) allegata al bilancio preventivo regionale dell' anno 1980, l' importo di lire 300.000.000 indicato in corrispondenza della
legge regionale 22 agosto 1979, n. 49
(interventi per la difesa dell' olivicoltura dagli attacchi parassitari) è elevato a lire 362.000.000. La maggiore spesa trova capienza nello stanziamento del cap. 7665.
Art. 14
1.
Alla copertura finanziaria delle maggiori spese autorizzate dalla presente legge si provvede con le variazioni di cui al precedente art. 2.
Art. 15
1.
L'
art. 18 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 17
, è così sostituito:
"
Per il ripiano del disavanzo finanziario del bilancio per l' esercizio 1980, previsto in lire 5.850.000.000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa e fino alla concorrenza dell' importo suindicato, uno o più mutui con Istituti di credito a ciò abilitati, per una durata massima di trent' anni, entro il limite annuo di spesa di lire 916.000.000.
All' onere di lire 458.000.000 previsto a carico dell'esercizio 1980 si fa fronte con la disponibilità dello stanziamento di cui al cap. 9790 della spesa denominato: "Rate ammortamento di mutui passivi"
. Per l' anno 1981 la spesa di lire 916.000.000 trova capienza nell' apposito stanziamento del bilancio pluriennale 1979- 81 (I settore); per gli anni successivi la copertura sarà assicurata nei bilanci pluriennali relativi.
3. Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo di cui al presente articolo è diretto, in modo specifico, al finanziamento delle spese per la valorizzazione dei territori collinari e montani e per l' esercizio delle relative funzioni delegate alle Comunità montane, di cui alla
legge regionale 17 maggio 1980, n. 44
(cap. 8350)
".