Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 10 del 26 Febbraio 1981 (1)
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell' accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1979/ 81. Modifiche e integrazioni delle LLRR 9 agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed.str. n. 11 del 27/02/1980


Titolo I

FINALITA' E DURATA CONTRATTUALE

Art. 1

Finalità  della legge.

1. Il recepimento nell' ordinamento della Regione dell'Umbria dei contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1979- 81, è disciplinato dalla presente legge, che modifica e integra le leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Validità  del contratto nazionale

1. Il periodo di validità  del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1º gennaio 1979.

2. Le anzianità  occorrenti per i concorsi interni, i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportino aumenti del costo contrattuale decorrono dal 1º gennaio 1979.

Titolo II

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE


Capo I

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3

Formazione e aggiornamento professionale.

1. In attuazione dei principi di cui all' art. 1 - secondo comma - della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , la Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l' aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale, ricercando anche la collaborazione dell' Università degli studi di Perugia, della Scuola superiore della pubblica amministrazione e degli Istituti specializzati.

2. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, nonchè la definizione di orari privilegiati e l' uso parziale delle 150 ore sono demandati alla contrattazione decentrata a livello regionale, prevista dal successivo art. 10.

3. Il personale, che in base ai predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l' indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.


Capo II

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 4

Procedure speciali per il reclutamento del personale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all' impiego regionale, recate dagli artt. 11 e seguenti della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

a) la prima, consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio, nonchè di un colloquio, per l' ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda, consistente in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

2. Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato dalla Giunta regionale in proporzione ai posti messi a concorso e, comunque, in misura non superiore al doppio dei posti stessi.

3. La disponibilità , determinata ai sensi del predetto secondo comma, è ripartita tra i candidati esterni e i dipendenti di ruolo che hanno titolo a fruire della riserva, secondo l' aliquota prevista dalle norme vigenti.

4. Durante il periodo di frequenza del corso di formazione, il personale regionale è considerato in servizio a tutti gli effetti e ha diritto, pertanto, all' intero trattamento economico con esclusione di compensi o indennità di qualsiasi genere.

5. Ai candidati esterni ammessi ai corsi di formazione può essere corrisposta una borsa di studio a carico della Regione, il cui ammontare è determinato dalla Giunta regionale, in relazione alla qualità e alla durata dei corsi medesimi e in misura, comunque, non superiore al 70 per cento dello stipendio iniziale del livello funzionale per il quale è indetto il concorso.

6. L' identificazione delle peculiari professionalità per le quali è consentita la procedura concorsuale prevista dal presente articolo avviene con le modalità di cui al successivo art. 10, lettera a).

7. Con il regolamento di esecuzione di cui al terzo comma dell' art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , verranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonchè le modalità di espletamento del colloquio e dell' accertamento sulla formazione conseguita.


Capo III

DOVERI E DIRITTI

Art. 5

Lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

1. All' art. 18 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , sono aggiunti i seguenti commi: " In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Giunta regionale, sentito l' Ufficio di presidenza del Consiglio, può disporre che un numero complessivo di dipendenti, non superiore al 2 per cento dell' organico, effettui prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue. I dipendenti, cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al secondo comma del presente articolo non può comunque comportare eccedenze di spesa rispetto ai limiti ammessi in applicazione dell' accordo relativo al primo contratto nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario, recepito con legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 . La spesa complessiva annuale, a decorrere dal 1º gennaio 1981, non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro - capite ".

Art. 6

Congedo ordinario.

1. All' art. 20 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , sono aggiunti i seguenti commi: " La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva fruizione, nel corso dell' anno, delle quattro giornate di riposo previste, in attuazione dell' art. 1, lett. b), della legge n. 937/ 1977 , dal secondo comma del presente articolo. Il godimento del congedo ordinario è interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave. In tale caso l' infermità deve essere tempestivamente comunicata e adeguatamente documentata ".

Art. 7

Assenze per malattia.

1. All' art. 24 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , è aggiunto il seguente comma: " L' assenza per malattia prevista dal presente articolo può essere utilizzata anche per attendere a cure idropiniche o termali, su presentazione di idonea certificazione medica e con l' obbligo, al rientro in servizio, della dimostrazione delle avvenute terapie ".

Art. 8

Trasferimento di personale tra la Regione e gli Enti locali.

1. Ferma restando la normativa prevista dall' art. 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e dagli artt. 40, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , in materia di mobilità , è consentito il trasferimento del personale di ruolo della Regione agli Enti locali e da questi alla Regione.

2. Il provvedimento di trasferimento è adottato con il consenso dell' interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore a un anno, previa intesa delle amministrazioni interessate, a condizione che esista nell' ente di destinazione la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale e al profilo professionale omogeneo rivestiti dal dipendente nell' Ente di provenienza.

3. L' inquadramento decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell' Ente di provenienza.

4. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento.


Capo IV

DIRITTI SINDACALI

Art. 9

Informazione

1. Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali e al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l' organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.

2. L' informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l' organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

3. L' informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 10

Contrattazione decentrata

1. Nell' ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo recepito con la presente legge, sono demandate agli organi regionali, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in campo nazionale, le decisioni in materia di:

a) formazione ed aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura regionale;

b) articolazione degli orari di lavoro;

c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l' efficienza dei servizi, nonchè connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano profili professionali non previsti dalla normativa regionale vigente, si provvederà all' inquadramento di detti profili nei livelli funzionali - retributivi mediante la contrattazione decentrata di cui al presente articolo.

3. La Regione procederà all' inquadramento del personale in servizio in possesso dei prescritti requisiti nei profili professionali e nei livelli di cui al comma precedente, mediante concorso interno e previa riqualificazione professionale.

4. Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto, in conformità all' accordo contrattuale nazionale, dalla presente legge.

Art. 11

Assemblea.

1. Viene determinato in dodici ore il limite annuale per le assemblee del personale durante l' orario di lavoro, previste dall' art. 64 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 .

Titolo III

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 12

Trattamento economico di livello

1. Al personale del ruolo unico regionale spetta, a decorrere dal 1º febbraio 1981, il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza, di cui all' allegata tabella B), che sostituisce la tabella B) di identica denominazione, allegata - in forza dell' art. 32 - alla legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 .

Art. 13

Progressione economica nell' ambito di ciascun livello funzionale

1. L' art. 33 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , è sostituito dal seguente: " La progressione economica in ciascun livello funzionale procede per classi e scatti, nella misura e con le modalità appresso indicate: a) otto classi biennali dell' 8 per cento costante sul valore iniziale del livello; b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio iniziale di livello aumentato delle classi in godimento, fino al raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale, realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 . Le classi di stipendio e gli scatti biennali anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento, alle condizioni previste per l' attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all' atto del conferimento della classe o dello scatto di stipendio successivi ".

Art. 14

Retribuzione del lavoro straordinario.

1. Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto nazionale 1979- 81, sugli importi tariffari determinati ai sensi dell' art. 34 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , fatti salvi gli incrementi derivanti dall' indennità integrativa speciale.

Art. 15

Indennità di funzione di coordinamento.

1. Il compenso per la funzione di coordinamento, di cui all' art. 36 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , è fissato, a decorrere dal 1º febbraio 1981, nella misura del 20 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Art. 16

Lavoro ordinario notturno e festivo.

1. Il primo e secondo comma dell' art. 37 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , sono sostituiti, a decorrere dal 1º febbraio 1981, dai seguenti: " 1. Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 600 orarie. 2. Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di lire 675, elevato a lire 1.000 se il servizio è reso in orario notturno festivo ".

Art. 17

Trattenute in caso di scioperi.

1. Nel caso di scioperi interessanti l' intera giornata lavorativa, viene trattenuto al dipendente un importo pari ad un trentesimo dello stipendio mensile lordo in godimento, maggiorato dell' indennità integrativa speciale.

2. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell' astensione dal lavoro.

3. In tale caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, di cui all' art. 34 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Anticipazione dei benefici contrattuali.

1. I benefici mensili di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 58 , sono corrisposti fino al 31 gennaio 1981. Per quanto concerne la tredicesima mensilità dell' anno 1980, lo stesso beneficio è ridotto del 50 per cento.

2. Il beneficio di cui al primo comma dell' art. 1 della citata legge regionale n. 58/ 80 , rapportato a lire 10.000 mensili, nonchè le anticipazioni dei benefici contrattuali di cui al comma precedente, corrisposte per il 1980 e il gennaio 1981, sono pensionabili e, pertanto, sono soggetti alle normali trattenute, comprese quelle previdenziali e assistenziali.

Art. 19

Beneficio per riparametrazione professionale.

1. A decorrere dal 1º febbraio 1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili, a titolo di riparametrazione professionale:
 
TABELLA RISTRUTTURATA
 
Livello I, Stip. iniziale annuo L. 2.160.000, Beneficio mensile L. 45.000; //
 
Livello I (dopo 6 mesi), Stip. iniziale annuo L. 2.400.000, Beneficio mensile L. 51.500; //
 
Livello II, Stip. iniziale annuo L. 2.688.000, Beneficio mensile L. 51.500; //
 
Livello III, Stip. iniziale annuo L. 3.012.000, Beneficio mensile L. 55.000; //
 
Livello IV, Stip. iniziale annuo L. 3.372.000, Beneficio mensile L. 61.200; //
 
Livello V, Stip. iniziale annuo L. 4.140.000, Beneficio mensile L. 101.250; //
 
Livello VI, Stip. iniziale annuo L. 4.920.000, Beneficio mensile L. 128.700; //
 
Livello VII, Stip. iniziale annuo L. 5.964.000, Beneficio mensile L. 133.600; //
 
Livello VIII, Stip. iniziale annuo L. 8.700.000, Beneficio mensile L. 180.416.

Art. 20

Valutazione dell' anzianità.

1. L' anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dall' art. 92 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , ai fini dell' inquadramento economico nel ruolo regionale vengono valutate, con decorrenza dal 1º febbraio 1981, nella misura di lire 800 mensili per ogni anno di servizio e per frazioni eccedenti i 6 mesi. Si trascurano le frazioni inferiori.

Art. 21

Inquadramento nei nuovi livelli retributivi.

1. L' attribuzione dei livelli retributivi e la progressione economica previste dagli artt. 12 e 13 della presente legge decorrono dal 1º febbraio 1981.

2. L' inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico, così determinato:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti, con esclusione dei benefici concessi con l' art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 58 e con l' art. 18 della presente legge;

b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 19, calcolato per 12 mensilità ;

c) riconoscimento dell' anzianità di servizio di cui al precedente art. 20, in ragione di lire 800 mensili per ogni anno di servizio, calcolato per 12 mensilità.

3. La posizione giuridica ed economica nel livello è determinata ai sensi dell' art. 44 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 .

4. Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 22

Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti.

1. Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto degli impiegati civili dello Stato e del contratto degli Enti pubblici, viene inquadrato, con decorrenza 1º febbraio 1981, con le modalità da definire in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali e, comunque, tali da evitare il cumulo dei benefici nell' arco dello stesso triennio.

Art. 23

Inquadramento nel ruolo regionale del personale di ruolo comandato da altra Amministrazione regionale.

1. Il dipendente di ruolo di altra Amministrazione regionale, in posizione di comando presso la Regione dell' Umbria alla data del 22 luglio 1980, può essere inquadrato nel ruolo regionale con le modalità e le condizioni previste dall' art. 8 della presente legge.

Art. 24

Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.

Art. 25

Oneri finanziari.

1. La maggiore spesa a carico del bilancio regionale 1981 per l' attuazione della presente legge è valutata, sia in termini di competenza che di cassa, in complessive lire 660.000.000, così distinte:

a) lire 5.000.000 per la formazione e l' aggiornamento professionale del personale previsti dal precedente art. 3;

b) lire 5.000.000 per le borse di studio a favore dei candidati esterni ammessi ai corsi di formazione, come previsto all' art. 4, quarto comma, della presente legge;

c) lire 650.000.000 per i miglioramenti economici previsti dai precedenti artt. 15, 18 secondo comma, e 21.

2. L' onere di cui alla precedente lett. a) sarà imputato al cap. 320 del bilancio 1981 il cui stanziamento sarà integrato di lire 5.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 280.

3. L' onere di cui alla precedente lett. b) sarà imputato al cap. 325 che verrà istituito nel bilancio 1981 con la seguente denominazione: "Borse di studio a favore di candidati esterni ammessi ai corsi di formazione per il reclutamento del personale" ( tit. I - sez. I - rubr. 4 - cat. 2 - tipo 1.1 - sett. 01) e ad esso si farà fronte con pari riduzione dello stanziamento del cap. 280.

4. L' onere di cui alla precedente lett. c) verrà imputato quanto a lire 85.000.000 al cap. 50 e quanto a lire 565.000.000 al cap. 280 del bilancio 1981 e ad esso si farà fronte con la disponibilità derivante dal fondo a calcolo appositamente previsto nei detti capitoli.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - (Tabella Ristrutturata) Trattamento economico iniziale annuo lordo per ciascun livello funzionale.

ARTICOLO 1
 
TABELLA B)
 
ARTICOLO UNICO
 
livello I, stipendio iniziale L. 2.160.000; //
 
livello I (dopo sei mesi di servizio) stipendio iniziale L. 2.400.000; //
 
livello II, stipendio iniziale L. 2.688.000; //
 
livello III, stipendio iniziale L. 3.012.000; //
 
livello IV, stipendio iniziale L. 3.372.000; //
 
livello V, stipendio iniziale L. 4.140.000; //
 
livello VI, stipendio iniziale L. 4.920.000; //
 
livello VII, stipendio iniziale L. 5.964.000; //
 
livello VIII, stipendio iniziale L. 8.700.000.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. u)