Date di vigenza

30/06/1981 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/06/1981
24/03/1983 modifica mostra documento vigente dal 24/03/1983
02/05/1987 modifica mostra documento vigente dal 02/05/1987
18/02/1993 modifica mostra documento vigente dal 18/02/1993
07/04/1994 modifica mostra documento vigente dal 07/04/1994
13/01/2007 modifica mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 Giugno 1981, 33
Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all' aria aperta.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32 del 15/06/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [7]
[ ARTICOLO 2 ] [8]
[ ARTICOLO 3 ] [11]
[ ARTICOLO 4 ] [12]
[ ARTICOLO 5 ] [17]
[ ARTICOLO 6 ] [18]
[ ARTICOLO 7 ] [19]
[ ARTICOLO 8 ] [20]
[ ARTICOLO 9 ] [21]
[ ARTICOLO 10 ] [22]
[ ARTICOLO 11 ] [27]
[ ARTICOLO 12 ] [30]
[ ARTICOLO 12 bis ] [31]
[ ARTICOLO 13 ] [32]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 8 giugno 1981

Marri


ALLEGATI:

ALLEGATI OMISSIS

Note sulla vigenza

[7] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[8] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[11] - Abrogazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 14 marzo 1994, n. 8.

[12] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[13] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[16] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[17] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[18] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[19] - Abrogazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 14 marzo 1994, n. 8.

[20] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[21] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[22] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 Lettera s legge Regione Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[27] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 Lettera s legge Regione Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1987, n. 23.

[30] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[31] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 marzo 1983, n. 5. - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

[32] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1993, n. 4.

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(2) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(3) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(4) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(5) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(9) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera dd), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

(10) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera dd), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

(6) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(7) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(8) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).