TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1.
La Regione dell' Umbria con la presente legge disciplina la concessione delle provvidenze a favore di privati ed enti pubblici, al fine di consentire la realizzazione degli interventi volti al ripristino ed alla ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche colpiti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, nell' ambito delle previsioni di cui alla
legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Nei comuni già ricompresi o da ricomprendere in zone classificate come sismiche ai sensi della
legge 2 febbraio 1974, n. 64
, le provvidenze sono altresì volte a consentire l' adeguamento alla normativa antisismica delle opere necessarie e di quelle strettamente consequenziali relative agli immobili ed alle opere pubbliche di cui al precedente comma.
3.
Nei comuni della Valnerina di cui alla allegata tabella A) le provvidenze ricomprendono anche le opere di consolidamento e di miglioramento tecnico funzionale di cui al
successivo art. 2
.
ARTICOLO 2
Opere di miglioramento tecnico - funzionale
1.
Per gli immobili di proprietà dei privati e degli enti pubblici economici le opere di miglioramento tecnico funzionale sono volte a fini igienico - sanitari e ricomprendono la costruzione e ristrutturazione dei servizi igienici, l' adeguamento dell' altezza dei vani alla normativa vigente, anche di carattere locale, nonchè ogni altra opera volta al risanamento dell'edificio ed al miglioramento delle condizioni di abitabilità sotto il profilo igienico e sanitario, e comunque nei limiti della normativa vigente in materia.
2.
Per le opere pubbliche i miglioramenti tecnico - funzionali sono quelli ritenuti strettamente necessari per l' uso cui le opere sono destinate.
3.
Le opere di cui al presente articolo sono ammesse a contributo solo limitatamente agli interventi effettuati nei comuni della Valnerina di cui alla tab. A) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Integrazioni e modifica della delega di cui all'
art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
.
1.
La delega di funzioni amministrative ai Comuni, di cui all'
art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, ricomprende le funzioni di cui all'
art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364
, limitatamente agli eventi sismici degli anni 1971, 1972, 1974 e 1975, nonchè quelle relative al sisma che ha colpito il comune di Valfabbrica di cui al DL 1º aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1971, n. 288
.
2.
A parziale modifica di quanto previsto dall'
art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, così come sopra integrato, la delega delle funzioni amministrative ivi previste non ricomprende quelle relative agli interventi di competenza dell' Amministrazione provinciale di Perugia, finanziati ai sensi della
legge 26 aprile 1976, n. 176
.
3.
Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale.
4.
I Comuni ai quali sono già stati erogati i finanziamenti di cui alla
legge 26 aprile 1976, n. 176
, per interventi di competenza dell' Amministrazione provinciale di Perugia, devono procedere al versamento delle somme non utilizzate alla Tesoreria della Regione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
Proroga dei termini
1.
Il termine di cui all'
art. 3 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, per l' adozione da parte della Comunità montana della Valnerina e del Comune di Ferentillo dei piani per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale, è prorogato fino al 31 agosto 1981. Qualora la Comunità montana della Valnerina e o il Comune di Ferentillo non provvedano ad adottare il piano nel termine sopra indicato, la Giunta regionale si sostituisce ai predetti enti anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.
2.
Il termine di cui all'
art. 9, primo comma della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, per la predisposizione del piano previsto dallo stesso articolo è prorogato fino al 31 ottobre 1981.
ARTICOLO 5
Interventi a carattere unitario e condizione per la concessione del contributo.
1.
Nella ipotesi di cui all'
art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è subordinata alla presentazione di un progetto, predisposto d' intesa fra i proprietari interessati, e di un atto di impegno unilaterale dei medesimi alla realizzazione unitaria dell' intervento. Il progetto e l' atto di impegno devono essere presentati unitamente alla documentazione di cui al
nono comma dell' art. 13
della presente legge.
2.
L' intervento unitario può ricomprendere un singolo immobile o complessi di più immobili tra di loro interdipendenti per le necessità dell' intervento medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 33
Divieto di cumulo delle provvidenze.
1.
Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi concernenti precedenti eventi sismici, nonchè con le provvidenze previste dalla
legge regionale 11 novembre 1980, n. 70
, avuto riguardo agli stessi danni subiti dall' immobile.
ARTICOLO 34
Ripartizione e assegnazione dei fondi
1.
In attesa dell' approvazione del piano finanziario previsto dall'
art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, i fondi stanziati con la presente legge per la concessione delle provvidenze di cui ai titoli II e III e relativi all' anno 1981 sono ripartiti come segue:
1) fra i Comuni di cui all' allegata tabella A) sulla base dell' accertamento del danno effettuato d' ufficio e recepito nelle richieste di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto nell' allegata tabella C);
2) fra i Comuni di cui all' allegata tabella B) sulla base dei piani dagli stessi adottati ai sensi dell'
art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
. Alla relativa assegnazione provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione.
2.
La Giunta regionale provvederà alla assegnazione dei fondi, relativamente all' anno finanziario 1982 per le finalità di cui al precedente comma, sulla base delle risultanze del piano finanziario previsto dall'
art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, procedendo altresì ai necessari conguagli con riferimento alla ripartizione provvisoriamente effettuata ai sensi del precedente comma e tenuto conto delle anticipazioni erogate con delibera della Giunta regionale in data 26 luglio 1980, n. 4556.
3.
I fondi di cui ai precedenti commi, assegnati ai Comuni per le finalità ivi previste, sono gradualmente accreditati con deliberazione della Giunta regionale in base a motivate esigenze di spesa rappresentate dai singoli Comuni. La prima anticipazione sui fondi, nella misura indicata nella tabella D), allegata alla presente legge, è accreditata ai Comuni entro trenta giorni dall' entrata in vigore della legge stessa.
4.
Il piano di cui all'
art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, verrà coordinato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale, in base a criteri di proporzionalità , con riguardo alle risultanze dei piani finanziari approvati dai Comuni interessati.
5.
La ripartizione provvisoria e la prima assegnazione dei fondi stanziati per l' anno 1981 con la presente legge per gli interventi relativi ad immobili ed opere pubbliche di proprietà di enti pubblici non economici sono effettuate con delibera della Giunta regionale.
6.
La Giunta regionale provvederà alla assegnazione definitiva dei fondi, relativamente all' anno 1982, per le finalità di cui al precedente comma, sulla base delle risultanze del piano finanziario previsto dall'
art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, procedendo altresì ai necessari conguagli con riferimento alla ripartizione provvisoria effettuata tenuto conto delle anticipazioni erogate.
ARTICOLO 35
Durata di validità delle provvidenze
1.
Le provvidenze di cui alla presente legge non potranno essere più concesse trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore.
2.
Alla scadenza del termine di cui al comma precedente i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale i fondi non impegnati. Con separato provvedimento legislativo la Regione provvederà ad impiegare i fondi residui a favore delle popolazioni interessate.
ARTICOLO 36
Poteri di indirizzo e coordinamento e poteri sostitutivi
1.
I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e sulla base dei criteri di indirizzo e coordinamento che verranno fissati dalla Giunta regionale, e delle direttive tecniche che verranno emanate dal Consiglio regionale ai sensi del
successivo art. 38
.
2.
Nel caso in cui i Comuni siano inadempienti in ordine ad atti dovuti, la Giunta regionale, previa diffida, potrà sostituirsi ad essi anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.
ARTICOLO 37
Indennizzo per danni al bestiame
1.
Per indennizzare i proprietari di capi di bestiame perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi è concesso alla Comunità montana della Valnerina un contributo straordinario di lire 40.000.000.
2.
Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge gli interessati possono chiedere l' indennizzo di cui al precedente comma con domanda indirizzata al Presidente della Comunità montana della Valnerina.
3.
L' indennizzo è liquidato avuto riguardo al prezzo di mercato del bestiame al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, limitatamente a quei capi che risultino perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici di cui al
primo comma
.
4.
L' indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con le provvidenze di cui alla
legge regionale 11 novembre 1980, n. 70
.
ARTICOLO 38
Direttive di carattere tecnico ed economicità degli interventi
1.
Nell' ambito dei poteri di indirizzo e di coordinamento ed ai soli fini della concessione delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, stabilisce le direttive di carattere tecnico con riguardo all' attuazione, alla sicurezza e alla economicità degli interventi e individua i relativi ambiti territoriali di applicazione.
2.
Qualora il costo della spesa ammissibile a contributo subisca un aumento per effetto delle direttive di cui al precedente comma o di modifiche intervenute con riguardo alla vigente normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, i Comuni provvedono nell' ambito dei piani di recupero ad un supplemento di istruttoria, limitatamente alle domande presentate ai sensi della
legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, nei termini e con le modalità fissate dalla Giunta regionale.
3.
Nel caso di cui al
terzo comma dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
il sindaco provvede a fissare un termine agli aventi diritto per la presentazione di una perizia giurata suppletiva o di variata distribuzione di spesa ai fini di cui ai precedenti commi del presente articolo o per consentire una più puntuale corrispondenza delle perizie già presentate alla normativa antisismica.
4.
Le previsioni di cui ai precedenti secondo e
terzo comma
, per quanto concerne la normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, si applicano anche nell' ipotesi di inclusione di nuovi Comuni, tra quelli interessati alle provvidenze di cui alla presente legge, negli elenchi di cui all'
art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
.
5.
L' accertamento della rispondenza dei progetti degli interventi, ammessi ai benefici di cui alla presente legge, alle direttive tecniche di cui al
primo comma
del presente articolo, è effettuato dal competente ufficio del Dipartimento per l' assetto del territorio della Regione.
ARTICOLO 40
Contributo straordinario all' IACP della provincia di Perugia
1.
A favore dell' Istituto autonomo della provincia di Perugia è disposto un contributo straordinario a fondo perduto fino ad un massimo di lire 10.000.000, che verrà concesso dalla Giunta regionale su documentata richiesta dell' Istituto stesso per la copertura finanziaria dell' importo relativo ai canoni concernenti alloggi sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.
ARTICOLO 42
Contributi per spese tecniche.
1.
L' ammontare massimo dei contributi a favore dei Comuni di cui alla allegata tab. A) per la formazione dei piani di recupero, nonchè per la verifica dei requisiti di ammissibilità , per l' individuazione degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, per la realizzazione dei progetti esecutivi nell' ambito dei piani di recupero, è quello fissato con le tabelle A) e B) allegate alla deliberazione del Consiglio regionale in data 2 febbraio 1981, n. 135.
2.
I contributi a favore dei Comuni di cui alla allegata tab. A) per l' istruttoria delle domande di cui al
terzo comma dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, limitatamente agli immobili non ricompresi nei piani di recupero, nonchè i contributi a favore dei Comuni di cui alla allegata tab. B) per l' istruttoria delle domande di cui alla stessa disposizione, sono stabiliti nella misura dello 0,50 per cento della spesa ammessa a contributo nei limiti dei fondi disponibili.
3.
La Giunta regionale concede anticipazioni fino ad un massimo del 30 per cento sulle somme indicate nelle tabelle A), B) e C) allegate alla delibera consiliare 2 febbraio 1981, n. 135 nei limiti e con le modalità in essa indicate.
4.
L'
art. 21 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, è abrogato.
ARTICOLO 43
Comunicazione dei lavori al rustico
1.
Gli aventi diritto alle provvidenze di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune competente per territorio l' avvenuta esecuzione dei lavori al rustico.
ARTICOLO 44
Rendiconto
1.
I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il rendiconto analitico debitamente approvato degli importi ammessi a contributo e delle provvidenze concesse ed erogate sino al 31 dicembre dell' anno precedente.
2.
Gli altri enti pubblici sono tenuti a trasmettere il rendiconto di cui al precedente comma relativamente alle opere di loro competenza.
3.
Il rendiconto deve altresì specificare l' importo degli interessi maturati sulle somme assegnate.
4.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla scorta anche degli elementi di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione delle leggi regionali e di ogni altro provvedimento.
ARTICOLO 45
Controllo dei lavori
1.
La Giunta regionale procede a controlli periodici per sorteggio, a mezzo degli uffici tecnici regionali, in ordine alla regolare esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 46
Contributo straordinario ai Comuni per l' esercizio della delega
1.
Per l' esercizio delle funzioni di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge e per l' esercizio della delega di cui all'
art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, è concesso ai Comuni un contributo a fondo perduto nella misura del 2,50 per cento della spesa ammessa a contributo.
2.
La Giunta regionale concede i contributi di cui al precedente comma sulla base delle risultanze del rendiconto di cui all'
art. 44
.
3.
A richiesta dei Comuni interessati la Giunta regionale può concedere una anticipazione sui fondi stanziati per le finalità di cui al
precedente primo comma
.
4.
La predetta anticipazione, per i Comuni indicati nella allegata tab. A), è effettuata sulla base di quanto previsto nella allegata tab. E).
5.
Per i Comuni indicati nella allegata tab. B) l' anticipazione è stabilita nella misura del 20 per cento dell' ammontare massimo del contributo di cui al
primo comma
, relativamente all' anno 1981.
6.
L' anticipazione è calcolata sulla base dei fondi così come ripartiti ai sensi del punto 2) del
primo comma del precedente art. 34
.
ARTICOLO 47
Fondo a favore dei Comuni per l' attuazione dei piani di recupero
1.
Presso la Regione è costituito un fondo a favore dei Comuni, di cui alla tab. A) allegata alla presente legge, per il finanziamento degli interventi di cui all'
art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457
relativi all' attuazione dei piani di recupero mediante esproprio od occupazione temporanea.
2.
L' erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma sarà effettuata con delibera della Giunta regionale su istanza documentata del Comune interessato.
3.
Le somme che verranno comunque recuperate dal Comune dopo l' attuazione degli interventi dovranno essere riversate alla Regione nei limiti del finanziamento ottenuto ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 48
Adempimenti finanziari degli enti
1.
I fondi assegnati agli enti pubblici sulla base di quanto previsto dalla presente legge devono essere iscritti nei rispettivi bilanci, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
ARTICOLO 49
Spese per competenze particolari
1.
La Regione, d' intesa con i Comuni interessati e per quanto di competenza con la Comunità montana della Valnerina, può promuovere studi e ricerche, la formazione di progetti speciali e favorire la costituzione di cantieri pilota.
ARTICOLO 50
Norma finanziaria
1.
Per gli interventi previsti dagli artt. 7 e 8 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 86.275.000.000, di cui lire 57.359.000.000 in termini di competenza e lire 28.679.500.000 in termini di cassa per l' anno 1981 e lire 28.916.000.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 7043 - di nuova istituzione nel bilancio regionale( Tit. 2 - Sez. 7 - Rubr. 19 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 26) - denominato: "Contributo a fondo perduto a favore di privati e di enti pubblici economici sulla spesa ritenuta ammissibile per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà situati nei comuni della Valnerina indicati nella tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236, ivi compresi i contributi di cui all'
art. 8
di tale legge".
2.
La spesa di lire 100.000.000 autorizzata dall'
art. 16
della presente legge è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 al cap. 8905 - di nuova istituzione( Tit. 2 - Sez. 10 - rubr. 45 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 15 - denominato: "Contributi straordinari per l' esecuzione di opere di consolidamento degli abitati situati nei comuni della Valnerina indicati nella tab. A) allegata alla legge regionale, approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236".
3.
La spesa di lire 2.500.000.000 autorizzata dal
precedente art. 17
è iscritta per lire 1.500.000.000 in termini di competenza e per lire 750.000.000 in termini di cassa nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 e per lire 1.000.000.000 nel bilancio dell' esercizio 1982 al cap. 8906 - di nuova istituzione( Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 45 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 15) - denominato: "Contributi straordinari per l' attuazione degli interventi di cui all'
art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65
in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979, nei Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236".
4.
La spesa di lire 1.000.000.000 autorizzata dal
precedente art. 19
è iscritta per lire 400.000.000 in termini di competenza e per lire 200.000.000 in termini di cassa nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 e per lire 600.000.000 nel bilancio per l' esercizio 1982, al cap. 7002 - di nuova istituzione (Tit. 2 - Sez. 7 - Rubr. 19 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 26) - denominato: "Contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di abitazione aventi la sede sociale in uno dei comuni della Valnerina di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236, nella spesa ritenuta ammissibile per l' acquisto dell' area e costruzione degli alloggi".
5.
La spesa di lire 2.000.000.000 autorizzata dall'
art. 20
della presente legge è iscritta quanto a lire 700.000.000 in termini di competenza e a lire 350.000.000 in termini di cassa nel bilancio dell' esercizio 1981 e quanto a lire 1.300.000.000 nel bilancio dell' esercizio 1982 al cap. 7042 istituito con
legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
.
6.
Per gli interventi previsti dal
precedente art. 22
è autorizzata la spesa complessiva di lire 19 miliardi 441.000.000 di cui lire 14.000.000.000 in termini di competenza e lire 6.000.000.000 in termini di cassa per l' anno 1981 e lire 5.441.000.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 7044 - di nuova istituzione (Tit. 2 - Sez. 7 - Rubr. 19 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 26) - denominato: "Contributi a fondo perduto a favore di privati e di enti pubblici economici sulla spesa ritenuta ammissibile per il ripristino di immobili di loro proprietà situati nei comuni indicati nella tabella B) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236".
7.
Per le provvidenze previste dall'
art. 27
è autorizzata la spesa complessiva di lire 32.012.000.000 delle quali: a) lire 20.000.000.000 in termini di competenza e lire 10.000.000.000 in termini di cassa per l' anno 1981 e lire 5.012.000.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 8907 - di nuova istituzione( Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 45 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 15) - denominato: "Contributi a fondo perduto a favore dei Comuni e degli enti pubblici non economici nella spesa per il ripristino o la ricostruzione di immobili e opere pubbliche ricadenti nei territori dei comuni di cui alla tab. A) allegato alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236"; b) lire 7.000.000.000 in termini di competenza e lire 4.500.000.000 in termini di cassa per l' anno 1981 con iscrizione al cap. 8908 - di nuova istituzione( Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 45 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 15) - denominato: "Contributi a fondo perduto a favore dei Comuni e degli enti pubblici non economici nella spesa per il ripristino o la ricostruzione di immobili e opere pubbliche ricadenti nei territori dei comuni di cui alla tab. B) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236".
8.
La spesa di lire 40.000.000 autorizzata dal
precedente art. 37
è iscritta, quanto a lire 30.000.000 in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio 1981, e quanto a lire 10.000.000 nel bilancio dell' esercizio 1982 al cap. 8144 - di nuova istituzione ( Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 42 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 10) - denominato: "Contributo straordinario alla Comunità montana della Valnerina per indennizzare i proprietari di capi di bestiame perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi".
9.
La spesa di lire 500.000.000 prevista per gli interventi di cui al
precedente art. 39
sarà iscritta nel bilancio regionale per l' esercizio 1982 al cap. 1501 istituito con
legge regionale 11 giugno 1979, n. 24
.
10.
La spesa di lire 10.000.000 autorizzata dall'
art. 40
della presente legge è iscritta nel bilancio regionale dell' esercizio 1981, sia in termini di competenza che di cassa al cap. 2906 - di nuova istituzione( Tit. 1 - Sez. 8 - Rubr. 28 - Cat. 5 -
Tit. I
- I - Sett. 7) - denominato: "Contributo straordinario a favore dell' Istituto autonomo case popolari della provincia di Perugia e compensazione della mancata riscossione dei canoni concernenti gli alloggi sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi".
11.
La ulteriore spesa autorizzata dal
precedente articolo 41
trova capienza nello stanziamento del capitolo 2845 istituito con la
legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
.
12.
Per le provvidenze previste all'
art. 42
della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a)
lire 7.308.869.000 in termini di competenza e lire 3.654.434.500 in termini di cassa con iscrizione nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 al cap. 5875 - istituito con
legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
la cui denominazione viene così sostituita: Contributi a favore dei Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 per la formazione dei piani di recupero, nonchè per la verifica dei requisiti di ammissibilità per la individuazione degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, per la realizzazione dei progetti esecutivi nell' ambito dei piani di recupero e nei limiti fissati dalle tabelle A) e B) allegate alla deliberazione del Consiglio regionale del 2 febbraio 1981, n. 135";
b)
lire 450.228.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 al cap. 5877 - di nuova istituzione (Tit. 1 - Sez. 10 - Rubr. 50 - Cat. 5 - Tipo I - I - Sez. 27) - denominato: "Contributi a favore dei Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, numero 236 per l' istruttoria delle domande ai sensi del
terzo comma dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, limitatamente agli immobili non compresi nei piani di recupero";
c)
lire 78.150.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione nel bilancio regionale dell' esercizio 1981, al cap. 5878 - di nuova istituzione (Tit. 1 - Sez. 10 - Rubr. 50 - Cat. 5 - Tipo I - I - Sett. 27) - denominato: "Contributo a favore dei Comuni di cui alla tab. B) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 per l' istruttoria delle domande ai sensi del
terzo comma dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
".
13.
Per le finalità di cui all'
art. 45
della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: a) lire 2.310.903.000, di cui lire 1.428.753.000 sia in termini di competenza che di cassa per l' anno 1981 e lire 882.150.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 5993 - di nuova istituzione( Tit. 1 - Sez. 11 - Rubr. 57 - Cat. 5 - Tipo I - I - Sett. 33) - denominato: "Contributo straordinario a fondo perduto a favore dei Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236, nelle spese di funzionamento necessarie per l' esercizio della delega delle funzioni di cui al
Tit. II
di tale legge"; b) lire 403.805.000, di cui lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa per l' anno 1981 e lire 203.850.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 5994 - di nuova istituzione( Tit. 1 - Sez. 2 - Rubr. 57 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 33) - denominato: "Contributo straordinario a fondo perduto a favore dei Comuni di cui alla tab. B) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 nelle spese di funzionamento necessarie per l' esercizio della delega delle funzioni di cui al
titolo terzo
di tale legge".
14.
Il fondo di cui all'
art. 46
della presente legge è determinato in complessive lire 1.000.000.000 da iscrivere, quanto a lire 200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa, nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 e quanto a lire 800.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1982, al cap. 7045 - di nuova istituzione ( Tit. 2 - Sez. 7 - Rubr. 19 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 26) - denominato: "Fondo di rotazione per l' esecuzione degli espropri od occupazioni temporanee di cui all'
art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457
, relativi alla realizzazione dei piani di recupero dei Comuni indicati nella tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 e relativi all' attuazione di detta legge".
15.
I rientri delle somme erogate sul predetto fondo saranno introitati al cap. 3115 - di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale( Tit. 4 - Cat. 33) denominato: "Rientri delle somme erogate sul fondo di rotazione per l' esecuzione degli espropri od occupazioni temporanee di cui all'
art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457
nei comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi", e saranno reimpiegati per le stesse finalità. La reiscrizione in bilancio degli stessi verrà effettuata dalla Giunta regionale.
16.
Per le spese di cui all'
art. 48
sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
a)
lire 300.000.000 dei quali lire 150.000.000 sia in termine di competenza che di cassa per l' anno 1981 e lire 150.000.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 5807 - di nuova istituzione (Tit. 1 - Sez. 10 - Rubr. 50 - Cat. 4 - Tipo I - I - Sett. 27) - denominato: "Fondo per studi e ricerche nonchè per la formazione di progetti speciali o cantieri pilota nel quadro degli interventi per la rinascita delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi";
b)
lire 200.000.000, di cui lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa per l' anno 1981 e lire 100.000.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 465 - di nuova istituzione( Tit. 1 - Sez. 1 - Rubr. 4 - Cat. 4 - Tipo I - I - Sett. 1) - denominato: "Spese generali e d' ufficio connesse alla gestione delle provvidenze legislative regionali in favore delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi".
17.
Alla tab. P) allegata al bilancio preventivo regionale per l' esercizio 1981 approvato con
legge regionale 25 marzo 1981, n. 16
è aggiunto il cap. 465 con l' importo di lire 100.000.000.
18.
Gli stanziamenti di cassa per l' anno 1982 saranno autorizzati con la legge di approvazione del bilancio regionale di tale esercizio.
19.
All' onere complessivo di lire 111.015.000.000 previsto a carico del bilancio regionale dell' esercizio 1981 si fa fronte come segue:
a)
quanto a lire 11.515.000.000 mediante utilizzo - ai sensi dell' art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - della residua disponibilità dello stanziamento iscritto con l'
art. 10 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 67
nel fondo globale del cap. 9700 del bilancio regionale dell' esercizio 1980;
b)
quanto a lire 99.500.000.000 mediante utilizzo della quota del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio regionale dell' esercizio 1981 (elenco n. 4 allegato a tale bilancio, n. d' ordine II).
20.
All' onere di lire 44.505.000.000, afferente all' anno 1982, con quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1981/ 1983, al quarto settore, terzo programma, progetto B).
21.
Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con il contributo speciale dello Stato assegnato alla Regione Umbria a norma della
legge 3 aprile 1980, n. 115
.
22.
Al bilancio di previsione dell' esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento:
- Cap. 7043 Competenza L. 57.359.000.000 Cassa L. 28.679.500.000
- Cap. 8905 Competenza L. 100.000.000 Cassa L. 100.000.000
- Cap. 8906 Competenza L. 1.500.000.000 Cassa L. 750.000.000
- Cap. 7002 Competenza L. 400.000.000 Cassa L. 200.000.000
- Cap. 7042 Competenza L. 700.000.000 Cassa L. 350.000.000
- Cap. 7044 Competenza L. 14.000.000.000 Cassa L. 6.000.000.000
- Cap. 8907 Competenza L. 20.000.000.000 Cassa L. 10.000.000.000
- Cap. 8908 Competenza L. 7.000.000.000 Cassa L. 4.500.000.000
- Cap. 8144 Competenza L. 30.000.000 Cassa L. 30.000.000
- Cap. 2906 Competenza L. 10.000.000 Cassa L. 10.000.000
- Cap. 5875 Competenza L. 7.308.869.000 Cassa L. 3.654.434.500
- Cap. 5877 Competenza L. 450.228.000 Cassa L. 450.228.000
- Cap. 5878 Competenza L. 78.150.000 Cassa L. 78.150.000
- Cap. 5993 Competenza L. 1.428.753.000 Cassa L. 1.428.753.000
- Cap. 5994 Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 200.000.000
- Cap. 7045 Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 200.000.000
- Cap. 5807 Competenza L. 150.000.000 Cassa L. 150.000.000
- Cap. 465 Competenza L. 100.000.000 Cassa L. 100.000.000
Totale Competenza L. 111.015.000.000
Cassa L. 56.881.065.500
In diminuzione:
- Cap. 9700 Competenza L. 99.500.000.000 cassa L. 56.881.065.500
Utilizzo disponibilità del cap. 9700/80 a norma dello
art. 26, quinto comma, della legge regionale 23/1978
. Competenza L. 11.515.000.000 Cassa L. 0
Totale Competenza L. 111.015.000.000 Cassa L. 56.881.065.500
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.