Date di vigenza

02/07/1981 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 luglio 1981 n. 34
Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. al n. 35 del 01/07/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La Regione dell' Umbria con la presente legge disciplina la concessione delle provvidenze a favore di privati ed enti pubblici, al fine di consentire la realizzazione degli interventi volti al ripristino ed alla ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche colpiti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, nell' ambito delle previsioni di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei comuni già ricompresi o da ricomprendere in zone classificate come sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , le provvidenze sono altresì volte a consentire l' adeguamento alla normativa antisismica delle opere necessarie e di quelle strettamente consequenziali relative agli immobili ed alle opere pubbliche di cui al precedente comma.

3. Nei comuni della Valnerina di cui alla allegata tabella A) le provvidenze ricomprendono anche le opere di consolidamento e di miglioramento tecnico funzionale di cui al successivo art. 2 .

ARTICOLO 2

Opere di miglioramento tecnico - funzionale

1. Per gli immobili di proprietà dei privati e degli enti pubblici economici le opere di miglioramento tecnico funzionale sono volte a fini igienico - sanitari e ricomprendono la costruzione e ristrutturazione dei servizi igienici, l' adeguamento dell' altezza dei vani alla normativa vigente, anche di carattere locale, nonchè ogni altra opera volta al risanamento dell'edificio ed al miglioramento delle condizioni di abitabilità sotto il profilo igienico e sanitario, e comunque nei limiti della normativa vigente in materia.

2. Per le opere pubbliche i miglioramenti tecnico - funzionali sono quelli ritenuti strettamente necessari per l' uso cui le opere sono destinate.

3. Le opere di cui al presente articolo sono ammesse a contributo solo limitatamente agli interventi effettuati nei comuni della Valnerina di cui alla tab. A) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

Integrazioni e modifica della delega di cui all' art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 .

1. La delega di funzioni amministrative ai Comuni, di cui all' art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , ricomprende le funzioni di cui all' art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364 , limitatamente agli eventi sismici degli anni 1971, 1972, 1974 e 1975, nonchè quelle relative al sisma che ha colpito il comune di Valfabbrica di cui al DL 1º aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1971, n. 288 .

2. A parziale modifica di quanto previsto dall' art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , così come sopra integrato, la delega delle funzioni amministrative ivi previste non ricomprende quelle relative agli interventi di competenza dell' Amministrazione provinciale di Perugia, finanziati ai sensi della legge 26 aprile 1976, n. 176 .

3. Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale.

4. I Comuni ai quali sono già stati erogati i finanziamenti di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176 , per interventi di competenza dell' Amministrazione provinciale di Perugia, devono procedere al versamento delle somme non utilizzate alla Tesoreria della Regione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

Proroga dei termini

1. Il termine di cui all' art. 3 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , per l' adozione da parte della Comunità montana della Valnerina e del Comune di Ferentillo dei piani per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale, è prorogato fino al 31 agosto 1981. Qualora la Comunità montana della Valnerina e o il Comune di Ferentillo non provvedano ad adottare il piano nel termine sopra indicato, la Giunta regionale si sostituisce ai predetti enti anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

2. Il termine di cui all' art. 9, primo comma della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , per la predisposizione del piano previsto dallo stesso articolo è prorogato fino al 31 ottobre 1981.

ARTICOLO 5

Interventi a carattere unitario e condizione per la concessione del contributo.

1. Nella ipotesi di cui all' art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è subordinata alla presentazione di un progetto, predisposto d' intesa fra i proprietari interessati, e di un atto di impegno unilaterale dei medesimi alla realizzazione unitaria dell' intervento. Il progetto e l' atto di impegno devono essere presentati unitamente alla documentazione di cui al nono comma dell' art. 13 della presente legge.

2. L' intervento unitario può ricomprendere un singolo immobile o complessi di più immobili tra di loro interdipendenti per le necessità dell' intervento medesimo.

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA VALNERINA


CAPO I

TIPOLOGIA DELLE PROVVIDENZE

ARTICOLO 6

Ambito territoriale

1. Le provvidenze di cui al presente titolo sono dirette a consentire il ripristino e la ricostruzione degli immobili di proprietà di privati e di enti pubblici economici siti nei comuni della Valnerina, di cui alla allegata tab. A).

ARTICOLO 7

Provvidenze a favore di privati e enti pubblici economici.

1. A favore dei privati e degli enti pubblici economici è disposto un contributo a fondo perduto sulla spesa ritenuta ammissibile, quale risulta dalla istruttoria effettuata dal Comune competente per territorio ai sensi dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 .

2. Il contributo è calcolato sulla spesa ammissibile ed è stabilito nelle seguenti misure percentuali a seconda della destinazione degli immobili:
 
1) - Immobili urbani e immobili rurali non al servizio di aziende agricole:
 
A) fino a lire 35 milioni di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:
 
- 80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;
 
- 50 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;
 
B) da lire 35.000.001 a lire 70.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:
 
- 80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;
 
- 30 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;
 
C) da lire 70.000.001 fino a lire 200.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:
 
- 70 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;
 
D) oltre lire 200.000.000 di spesa ritenuta ammissibile:
 
- 50 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale.
 
2) - Immobili e strutture al servizio di aziende agricole:
 
A) fino a lire 35.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:
 
- 80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;
 
- 50 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;
 
B) da lire 35.000.001 a lire 70.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:
 
- 80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;
 
- 30 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;
 
C) da lire 70.000.001 fino a lire 150.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:
 
- 70 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale.

3. Salvo le ipotesi di cui alle lettere C) e D) del punto 1 e della lettera C) del punto 2 di cui al precedente comma, il contributo è concesso a condizione che l' avente diritto realizzi sia gli interventi di carattere strutturale sia i connessi lavori di rifinitura, anche per la parte non coperta da contributo e comunque necessari a conseguire l' abitabilità e/ o agibilità dell' opera.

4. Gli interventi di carattere strutturale consistono in: lavori in fondazione, lavori relativi a murature portanti, solai, coperture, struttura portante delle scale esclusa la rifinitura, tamponature esterne di strutture portanti in cemento armato.

5. Gli interventi per lavori di rifinitura consistono in: intonaci interni ed esterni, divisori interni, pavimenti, soffittature non portanti, impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento e igienico - sanitari, tinteggiature esterne ed interne, infissi, ed ogni altra rifinitura indispensabile per conseguire livelli di funzionalità adeguata.

6. Il contributo relativo agli interventi di carattere strutturale, limitatamente alla prima unità abitativa, è elevato del 10 per cento sulla spesa ammissibile a contributo, fino all' importo massimo di lire 35 milioni, a favore dei proprietari privati che alla data del 19 settembre 1979 risultavano avere la residenza anagrafica nel comune.

7. La spesa ammissibile a contributo relativa ai lavori da eseguirsi nell' ambito dei piani di recupero ad iniziativa pubblica non ricomprende la spesa per l' istruttoria della domanda di cui all' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e per la progettazione esecutiva.

8. Le certificazioni concernenti le aziende agricole, ai fini della concessione del contributo di cui al punto 2, sono rilasciate dall' Ufficio agricoltura della Regione.

ARTICOLO 8

Elevazione del contributo

1. Con riferimento agli aventi diritto che, ai sensi del successivo art. 15 , nell' ambito dei piani di recupero convenzionino con il Comune l' attuazione dei relativi interventi, le aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile relativa agli interventi a carattere strutturale di cui al precedente art. 7, comma secondo , punto 1, lett. A), B) e C) sono rispettivamente elevate dall' 80 per cento al 90 per cento, dall' 80 per cento al 90 per cento e dal 70 per cento all' 80 per cento, con riferimento agli immobili ricompresi nel piano.

2. L' elevazione del contributo di cui al precedente comma è altresì disposta a favore degli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, i quali si convenzionino con il Comune con le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 15 , oppure inizino i lavori, previa autorizzazione del Comune, entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del la Regione delle direttive tecniche di cui al primo comma del successivo art. 38 e li completino entro i successivi 24 mesi, salvo i casi di proroga di cui al successivo art. 13 .

3. L' aliquota percentuale di contributo sulla quota della spesa ammissibile, relativa agli interventi per lavori di rifinitura, di cui al precedente art. 7, comma secondo , punto 1, lett. A), punto 2, lett. A), sia con riguardo agli immobili compresi, che a quelli non ricompresi nell' ambito dei piani di recupero, è elevata dal 50 per cento al 60 per cento, quando i lavori vengano iniziati, previa autorizzazione del Comune, entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive tecniche, di cui al primo comma del successivo art. 38 e vengano ultimati entro i successivi 24 mesi, salvo i casi di proroga di cui al successivo art. 13 .

4. L' autorizzazione di cui al secondo comma e terzo comma è volta a verificare la esistenza in capo agli aventi diritto dei requisiti necessari per essere ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge, tenuto altresì conto delle priorità di cui ai successivi artt. 10 e 11. Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato alla documentazione di cui al nono comma dell' art. 13 , ma non al rilascio del provvedimento concessorio previsto dal primo comma dell' articolo medesimo.


CAPO II

PROVVIDENZE A FAVORE DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

ARTICOLO 9

Aventi diritto

1. Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse a favore di coloro che risultino proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, in ordine ai quali è stata ritualmente presentata la domanda di cui all' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e compiuta l' istruttoria ai fini dell' indicazione delle opere da realizzare, della spesa necessaria ed ammissibile a contributo e della individuazione degli aventi diritto.

2. Qualora successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma precedente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, l' immobile venga trasferito per atto tra vivi o per causa di morte, il contributo è concesso al proprietario avente causa, previa acquisizione da parte del Comune del titolo di proprietà o della relativa documentazione successoria.

3. Il contributo di cui alla presente legge non può essere concesso per immobili che vengano trasferiti per atto tra vivi successivamente all' entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli atti necessari per l' attuazione dei piani di recupero.

4. Qualora il trasferimento riguardi solo parte del patrimonio immobiliare del dante causa, ricompresso nella istruttoria di cui all' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , all' avente causa compete la quota del contributo spettante all' originario proprietario, individuata proporzionalmente con riguardo alla spesa ammessa.

ARTICOLO 10

Concessione delle provvidenze a favore dei proprietari di immobili ricompresi in piani di recupero.

1. Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse dal Comune competente per territorio a favore degli aventi diritto, proprietari di immobili ricompresi in piani di recupero regolarmente approvati, tenuto conto e nei limiti dei fondi assegnati ai sensi del successivo art. 12 .

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma, ciascun Comune individua le priorità di intervento tra diversi piani di recupero o nell' ambito dello stesso piano di recupero, avuto riguardo alla natura ed urgenza delle opere da realizzare, con precedenza per quelle a carattere strutturale, da valutarsi anche in relazione agli interessi urbanistici, storicoartistici ed ambientali.

3. Nell' ambito del piano di recupero hanno comunque diritto alla priorità i proprietari di immobili le cui abitazioni, per effetto degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, siano state abbandonate a causa dei danni subiti.

ARTICOLO 11

Concessione delle provvidenze a favore dei proprietari degli immobili non ricompresi nei piani di recupero.

1. Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse dal Comune competente per territorio a favore degli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di recupero, tenuto conto dei fondi assegnati ai sensi del successivo art. 12 .

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma ciascun Comune individua le priorità dei vari interventi avuto riguardo alla natura ed alla urgenza delle opere da realizzare, con precedenza per quelle a carattere strutturale, da valutarsi anche in relazione agli interessi urbanistici, storico - artistici ed ambientali. Devono comunque avere la preferenza gli interventi a carattere unitario, previsti dall' art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , nonchè quelli di cui all' art. 18 della stessa legge.

3. Hanno comunque diritto alla priorità i proprietari di immobili le cui abitazioni, per effetto degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, siano state abbandonate a causa dei danni subiti.

ARTICOLO 12

Destinazione dei fondi

1. I Comuni deliberano la quota da destinare a favore dei proprietari di immobili per gli interventi rispettivamente previsti dall' art. 10 e dell' art. 11 , sulla base delle assegnazioni dei fondi effettuata ai sensi del successivo art. 34 .

2. Per l' anno 1981 i Comuni provvedono entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e per il 1982 entro 60 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione.

ARTICOLO 13

Determinazione del contributo e provvedimento di concessione

1. Il Comune con propria delibera, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, individua gli aventi diritto e determina l' ammontare complessivo del contributo. Con lo stesso atto concede il contributo nei limiti di cui al successivo quarto comma e fissa il termine per l' inizio e l' ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l' inizio dei lavori è fissato entro tre mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e il termine per l' ultimazione è fissato in 24 mesi dalla data stabilita per l' inizio dei lavori.

3. Il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per giustificati motivi, a richiesta dell' interessato, fino a sei mesi.

4. Qualora in relazione alle priorità di cui agli artt. 10 e 11 gli interventi riguardino solo una parte degli immobili di proprietà dell' avente diritto, il provvedimento di concessione individua la quota parte di contributo, da erogare ai sensi del successivo art. 14 , tenuto conto della spesa ammissibile relativa all' immobile sul quale i lavori dovranno essere iniziati. La fissazione del termine per l' inizio e l' ultimazione dei lavori è stabilita limitatamente agli interventi per i quali è prevista l' erogazione del contributo.

5. La quota di contributo, relativa agli interventi concernenti gli altri immobili di proprietà dell' avente diritto, è concessa con successivo provvedimento del Comune nei limiti e tenuto conto dei fondi eventualmente ancora disponibili e sempre in base alle priorità di cui agli artt. 10 e 11.

6. Nel caso di istruttoria congiunta ai sensi dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , il Comune con l' atto di cui al primo comma provvede altresì a concedere i contributi previsti dalle disposizioni concernenti gli eventi sismici precedenti a quello del 19 settembre 1979 e successivi, imputando distintamente la spesa ai fondi già assegnati ai singoli stanziamenti.

7. Le graduatorie formate dai Comuni interessati per la concessione dei contributi di cui alle leggi 16 marzo 1972, n. 88, 17 maggio 1973, n. 205, e 26 aprile 1976, n. 176, restano valide unicamente per gli aventi diritto che non abbiano prodotto domanda di aggravamento dei danni ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 .

8. Le provvidenze in ogni caso sono concesse nei limiti dei fondi assegnati al Comune e disponibili.

9. Il rilascio dell' atto di concessione delle provvidenze è subordinato alla presentazione da parte degli aventi diritto della seguente documentazione:
 
1) concessione edilizia o autorizzazione di cui all' art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
 
2) le autorizzazioni, se prescritte, di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 2 febbraio 1974, n. 64 ed ogni altra autorizzazione prescritta dalla vigente legislazione.

10. L' atto di concessione delle provvidenze, divenuto esecutivo, è comunicato in via amministrativa agli interessati e vale quale autorizzazione all' inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal precedente secondo comma .

11. Con l' atto di concessione del contributo il Comune procede altresì all' aggiornamento della spesa ritenuta ammissibile sulla base dei prezzi unitari risultanti dal preziario regionale vigente alla data di deliberazione dell' atto. Nel caso di cui al primo comma dell' art. 8 della presente legge e dell' art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , l' aggiornamento è effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all' inizio dei lavori.

ARTICOLO 14

Erogazione delle provvidenze

1. Il contributo concesso ai sensi del precedente articolo 13 , detratte le eventuali anticipazioni di cui all' art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , è erogato all' avente diritto come segue:

a) quanto al 50 per cento dopo presentazione di regolare dichiarazione di inizio dei lavori, debitamente verificata;

b) quanto all' ulteriore importo dopo la presentazione del consuntivo dei lavori e la redazione, ai soli fini della erogazione del contributo, del certificato di regolare esecuzione di lavori, emesso dall'ufficio tecnico comunale.

2. I proprietari possono conseguire una rata di acconto, non inferiore all' 80 per cento del contributo concesso, dietro presentazione del relativo stato di avanzamento dei lavori.

3. Il Comune interessato dovrà provvedere all' accertamento della regolarità dei lavori eseguiti, procedendo nella definizione della rata di acconto alla detrazione della quota di contributo di cui alla precedente lett. a).

4. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui alla precedente lett. b), non può essere rilasciato qualora le opere realizzate non siano conformi al progetto approvato, alla normativa vigente in materia urbanistica ed ambientale, alle direttive tecniche di cui al successivo art. 38 , nonchè , per le zone dichiarate sismiche, alle previsioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 . Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve altresì contenere la dichiarazione di conformità delle opere alle direttive tecniche di cui all' art. 38 , nonchè alla normativa antisismica nei casi in cui non sia necessaria la certificazione prevista dall' art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 .

5. Il contributo di cui al terzo comma dell' art. 8 è erogato unitamente alla quota di contributo di cui alla precedente lett. b). Il contributo di cui al primo e secondo comma dello stesso art. 8 è erogato per il 50 per cento unitamente alla quota di contributo di cui alla precedente lett. a) e per il restante 50 per cento unitamente alla quota di cui alla lett. b).

6. L' erogazione del contributo, nella ipotesi di cui all' ultimo comma del successivo art. 18 , è altresì subordinata alle demolizioni ivi previste.

7. Nel caso di cui al successivo art. 15 le provvidenze concesse agli aventi diritto sono accreditate al Comune con vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere. Il Comune provvederà alla loro iscrizione in un conto speciale.

8. Qualora i lavori ultimati siano inferiori a quelli per i quali sono state concesse le provvidenze, in sede di erogazione finale il Comune provvede alla rideterminazione del contributo.

ARTICOLO 15

Attuazione dei piani di recupero

1. Per l' attuazione dei piani di recupero di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , i proprietari interessati possono affidare al Comune competente per territorio, mediante apposita convenzione, la realizzazione delle opere previste dal piano.

2. La convenzione deve regolare i rapporti finanziari ed in particolare autorizzare il Comune al prelievo delle somme accreditate nel conto speciale di cui all' art. 14 e indicare le modalità di copertura dell'ulteriore spesa necessaria per realizzare l' intervento, ponendo a carico dei proprietari interessati l' obbligo di prestare idonee garanzie.

3. I prelievi dal conto speciale di cui al precedente articolo sono effettuati dal Comune sulla base degli stati di avanzamento e secondo le modalità fissate con la convenzione.


CAPO III

CONSOLIDAMENTO, TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI E ALTRE PROVVIDENZE

ARTICOLO 16

Consolidamento

1. Per l' esecuzione di opere di consolidamento degli abitati siti nei comuni della Valnerina di cui alla allegata tabella A) è disposto un finanziamento straordinario di lire 100.000.000.

2. Il consolidamento resta regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 .

ARTICOLO 17

Trasferimento degli abitati

1. Per gli interventi a carico della Regione di cui all' art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 , da realizzarsi nei comuni di cui alla allegata tabella A) e dipendenti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è disposto un finanziamento straordinario di lire 2.500.000.000.

2. Il procedimento relativo al trasferimento degli abitati resta regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 , salvo quanto previsto dal comma seguente.

3. Gli aventi diritto alle provvidenze di cui alla presente legge ed alle leggi concernenti precedenti eventi sismici possono optare per le stesse in luogo del contributo di cui al primo comma lettera b) dell'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 .

ARTICOLO 18

Trasferimento di immobili

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo, le provvidenze di cui alla presente legge, calcolate con riguardo all' immobile danneggiato dal sisma, sono concesse agli aventi diritto anche nel caso in cui sia necessario procedere alla demolizione dell' immobile danneggiato ed alla sua ricostruzione in luogo diverso per prescrizioni e vincoli di natura urbanistica, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge, oppure quando non sia possibile procedere alla ricostruzione nello stesso luogo in conformità alla normativa antisismica o per cause dipendenti dalla natura del terreno.

2. Agli aventi diritto proprietari di immobili distrutti o da demolire, i quali non possono ricostruire in sito per i motivi di cui al presente articolo, il Comune assegna in proprietà l' area occorrente, nell' ambito dei piani per insediamento produttivo o di edilizia economica e popolare.

3. In tal caso il contributo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell' area e le aree di sedime degli immobili non ricostruibili sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune.

4. Nell' ipotesi in cui l' avente diritto non si avvalga del beneficio di cui al precedente comma, a favore del medesimo è disposto con l' atto di concessione un contributo aggiuntivo pari al costo dei lavori necessari alla demolizione dell' immobile, calcolato sulla base del prezzario regionale.

ARTICOLO 19

Contributi a favore delle cooperative edilizie.

1. E' costituito un fondo speciale di lire 1.000.000.000 per l' erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di abitazione aventi la sede sociale in uno dei comuni della Valnerina di cui all'allegata tabella A). Del contributo possono beneficiare solo i soci ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso dei requisiti per l' assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Il contributo è concesso nella misura del 40 per cento sulla spesa necessaria per l' acquisto dell' area e per la costruzione dell' edificio, fino al massimo di lire 20.000.000 per ogni alloggio nei comuni di cui all' allegata tabella A). La spesa ammissibile a contributo deve essere calcolata ai sensi della vigente normativa in materia, cui devono altresì corrispondere la tipologia e le caratteristiche degli alloggi.

3. La Giunta regionale con propria delibera approva il bando che deve prevedere il termine per la presentazione delle domande da parte delle cooperative interessate, la documentazione da allegare alla domanda medesima, i criteri di priorità e le modalità per la concessione delle provvidenze. I criteri di priorità sono determinati in base a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 .

4. Alle cooperative di cui al presente articolo, in alternativa al contributo di cui al secondo comma , può essere concesso un contributo per l' acquisto di immobili, compresa l' area di sedime e le pertinenze strettamente necessarie, da destinare a civile abitazione, siti in centri storici, anche qualora l' acquisto avvenga dopo l' entrata in vigore della presente legge.

5. Il contributo è concesso nella misura pari al 50 per cento del valore venale dell' immobile da acquistare, comprensivo dell' area di sedime e delle pertinenze necessarie.

6. Alla determinazione del valore venale, ai soli fini della concessione di cui al presente articolo, procede il Comune competente per territorio, escludendo dalla relativa stima l' eventuale incremento di valore connesso con le provvidenze di cui beneficia l'immobile ai sensi della presente legge.

7. Il contributo non può in ogni caso superare l' importo massimo di lire 7.500.000 per ogni singolo alloggio da realizzarsi con gli interventi di recupero, sulla base dei criteri che verranno fissati dalla Giunta regionale con il bando di cui al precedente terzo comma , tenuto conto delle caratteristiche e delle superfici dei singoli alloggi da realizzare.

ARTICOLO 20

Rifinanziamento dell' art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50

1. Nei Comuni della Valnerina di cui all' allegata tabella A) è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata di cui all' art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , oltre a quelli già finanziati sulla base della stessa legge.

2. E' altresì autorizzata la spesa di lire 1.600.000.000 per la revisione dei prezzi e per gli altri oneri connessi all' attuazione dei programmi di cui al precedente comma e di cui all' art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 .

3. Gli immobili costruiti nell' ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata ai sensi dell' art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 sono di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari delle province di Perugia e di Terni, che ne curano la gestione e la manutenzione.

TITOLO III

PROVVIDENZE A FAVORE DI ALTRI COMUNI

ARTICOLO 21

Ambito territoriale

1. Le provvidenze di cui al presente titolo sono dirette a consentire il ripristino di immobili di proprietà di privati e di enti pubblici economici siti nei comuni di cui all' allegata tabella B).

ARTICOLO 22

Provvidenze a favore di privati ed enti pubblici economici

1. A favore dei privati e degli enti pubblici economici è disposto un contributo a fondo perduto sulla spesa ritenuta ammissibile, quale risulta dall' istruttoria effettuata dal Comune competente per territorio ai sensi dell' art. 14 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 .

2. Il contributo è stabilito nella misura del 50 per cento fino ad un massimo di lire 15.000.000 di spesa ammissibile per:

a) immobili urbani e immobili rurali non al servizio di aziende agricole;

b) immobili e strutture al servizio di aziende agricole.

3. La determinazione dei contributi è effettuata distintamente per ogni categoria di immobili di cui alle precedenti lettere a) e b). Per i Comuni di Arrone, Campello sul Clitunno, Foligno, Montefranco, Polino, Spoleto e Trevi la spesa ammissibile a contributo di cui al precedente comma è elevata a lire 20.000.000.

4. I contributi di cui al presente articolo sono calcolati sulla spesa ritenuta ammissibile, complessivamente determinata con riguardo a tutte le proprietà , anche pro - quota, di ciascun avente diritto, site nello stesso Comune.

5. Il contributo di cui alle lett. a) e b), limitatamente alla prima unità abitativa è elevato del 5 per cento fino a lire 5.000.000 di spesa ammissibile a favore dei proprietari privati che alla data del 19 settembre 1979 risultavano avere la residenza anagrafica nel Comune.

6. Le certificazioni concernenti le aziende agricole, ai fini della concessione del contributo di cui alla lettera b), sono rilasciate dall' Ufficio agricoltura della Regione.

ARTICOLO 23

Aventi diritto

1. I contributi di cui al presente titolo sono concessi a favore dei soggetti così come individuati ai sensi del precedente art. 9 .

ARTICOLO 24

Concessione delle provvidenze

1. I contributi di cui al presente titolo sono concessi dal Comune competente per territorio a favore degli aventi diritto nei limiti dei fondi assegnati ai sensi del successivo art. 34 .

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma ciascun Comune individua le priorità dei vari interventi avuto riguardo alla natura ed all' urgenza delle opere da realizzare, con preferenza per quelli di cui all' art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 .

ARTICOLO 25

Determinazione, concessione ed erogazione del contributo

1. La determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui al presente titolo sono regolate dai precedenti artt. 13 e 14 in quanto applicabili.

ARTICOLO 26

Trasferimento di immobili

1. Al trasferimento degli immobili si applica la disposizione di cui al precedente art. 18 .

TITOLO IV

PROVVIDENZE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

ARTICOLO 27

Contributi

1. A favore dei Comuni e degli enti pubblici non economici che hanno presentato la domanda di cui all' art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , i quali hanno subito danni ad immobili ed opere pubbliche appartenenti al patrimonio o al demanio e sia stata compiuta l' istruttoria, ai fini della indicazione delle opere da realizzare e della spesa ammissibile, è disposto nei limiti dei fondi disponibili un contributo a fondo perduto pari all' intera spesa.

2. La spesa ammissibile a contributo ricomprende altresì le spese tecniche e di collaudo fino all' importo del 6 per cento, la spesa per imprevisti fino all' importo del 5 per cento e la spesa per la eventuale revisione prezzi fino all' importo massimo del 20 per cento.

ARTICOLO 28

Istruttoria

1. In attesa del piano di cui all' art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , ai soli fini della assegnazione dei fondi stanziati per l' anno 1981, all'istruttoria provvede la Giunta regionale. A tale fine entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Giunta regionale, anche in copia autentica, la domanda presentata dagli enti pubblici ai sensi dell' art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , con i relativi allegati, nonchè documentata richiesta in ordine alle opere pubbliche danneggiate di proprietà o comunque di competenza comunale con l' indicazione del presunto ammontare della spesa. Entro lo stesso termine i Comuni e gli altri enti pubblici interessati provvedono ad indicare le priorità degli interventi da effettuare.

2. La Giunta regionale sulla base della documentazione presentata dai Comuni e dagli altri enti pubblici, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, stabilisce la graduatoria degli interventi, tenuto conto della natura e dell' urgenza delle opere da realizzare, individua gli aventi diritto e provvede alla ripartizione ed assegnazione dei fondi disponibili, come previsto dal successivo art. 34 .

ARTICOLO 29

Esecuzione delle opere pubbliche

1. I Comuni e gli altri enti pubblici provvedono alla esecuzione dei lavori concernenti immobili e opere pubbliche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle imprese appaltatrici possono essere concesse anticipazioni secondo le vigenti disposizioni in materia.

3. L' ente interessato dispone i pagamenti a favore della impresa esecutrice dei lavori, in base a stati di avanzamento vistati dal capo dell' Ufficio tecnico, ovvero, se questo manchi, dal direttore dei lavori.

4. Con riguardo ai danni dipendenti dal terremoto e limitatamente ai Comuni di cui all' allegata tabella A), nonchè per i miglioramenti tecnico - funzionali non previsti nel progetto esecutivo, è consentita l' utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti e per eventuali ribassi d' asta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 30

Responsabilità e oneri degli enti

1. La responsabilità tecnica ed amministrativa dell'esecuzione degli interventi ricade sugli enti interessati, che dovranno provvedere a dare comunicazione semestrale alla Giunta regionale dell' avanzamento percentuale dei lavori e dei pagamenti effettuati.

ARTICOLO 31

Collaudo dei lavori

1. Tutti i lavori, eseguiti a norma delle disposizioni di cui al presente titolo, sono soggetti a collaudo o a certificazione del direttore dei lavori, in base alla vigente legislazione regionale in materia.

2. La nomina del collaudatore è di competenza degli enti che hanno provveduto all' appalto ed alla esecuzione dei lavori.

3. Dopo l' approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori l' ente interessato deve trasmettere il rendiconto delle somme spese e delle eventuali economie realizzate sul contributo concesso, ai fini del loro reimpiego da parte della Regione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 32

Recupero del contributo

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , il Comune interessato pronunzia la decadenza dal beneficio e provvede al recupero delle somme con il procedimento di cui al RD 14 aprile 1910, n. 639 .

ARTICOLO 33

Divieto di cumulo delle provvidenze.

1. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi concernenti precedenti eventi sismici, nonchè con le provvidenze previste dalla legge regionale 11 novembre 1980, n. 70 , avuto riguardo agli stessi danni subiti dall' immobile.

ARTICOLO 34

Ripartizione e assegnazione dei fondi

1. In attesa dell' approvazione del piano finanziario previsto dall' art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , i fondi stanziati con la presente legge per la concessione delle provvidenze di cui ai titoli II e III e relativi all' anno 1981 sono ripartiti come segue:
 
1) fra i Comuni di cui all' allegata tabella A) sulla base dell' accertamento del danno effettuato d' ufficio e recepito nelle richieste di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto nell' allegata tabella C);
 
2) fra i Comuni di cui all' allegata tabella B) sulla base dei piani dagli stessi adottati ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 . Alla relativa assegnazione provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione.

2. La Giunta regionale provvederà alla assegnazione dei fondi, relativamente all' anno finanziario 1982 per le finalità di cui al precedente comma, sulla base delle risultanze del piano finanziario previsto dall' art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , procedendo altresì ai necessari conguagli con riferimento alla ripartizione provvisoriamente effettuata ai sensi del precedente comma e tenuto conto delle anticipazioni erogate con delibera della Giunta regionale in data 26 luglio 1980, n. 4556.

3. I fondi di cui ai precedenti commi, assegnati ai Comuni per le finalità ivi previste, sono gradualmente accreditati con deliberazione della Giunta regionale in base a motivate esigenze di spesa rappresentate dai singoli Comuni. La prima anticipazione sui fondi, nella misura indicata nella tabella D), allegata alla presente legge, è accreditata ai Comuni entro trenta giorni dall' entrata in vigore della legge stessa.

4. Il piano di cui all' art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , verrà coordinato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale, in base a criteri di proporzionalità , con riguardo alle risultanze dei piani finanziari approvati dai Comuni interessati.

5. La ripartizione provvisoria e la prima assegnazione dei fondi stanziati per l' anno 1981 con la presente legge per gli interventi relativi ad immobili ed opere pubbliche di proprietà di enti pubblici non economici sono effettuate con delibera della Giunta regionale.

6. La Giunta regionale provvederà alla assegnazione definitiva dei fondi, relativamente all' anno 1982, per le finalità di cui al precedente comma, sulla base delle risultanze del piano finanziario previsto dall' art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , procedendo altresì ai necessari conguagli con riferimento alla ripartizione provvisoria effettuata tenuto conto delle anticipazioni erogate.

ARTICOLO 35

Durata di validità delle provvidenze

1. Le provvidenze di cui alla presente legge non potranno essere più concesse trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale i fondi non impegnati. Con separato provvedimento legislativo la Regione provvederà ad impiegare i fondi residui a favore delle popolazioni interessate.

ARTICOLO 36

Poteri di indirizzo e coordinamento e poteri sostitutivi

1. I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e sulla base dei criteri di indirizzo e coordinamento che verranno fissati dalla Giunta regionale, e delle direttive tecniche che verranno emanate dal Consiglio regionale ai sensi del successivo art. 38 .

2. Nel caso in cui i Comuni siano inadempienti in ordine ad atti dovuti, la Giunta regionale, previa diffida, potrà sostituirsi ad essi anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

ARTICOLO 37

Indennizzo per danni al bestiame

1. Per indennizzare i proprietari di capi di bestiame perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi è concesso alla Comunità montana della Valnerina un contributo straordinario di lire 40.000.000.

2. Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge gli interessati possono chiedere l' indennizzo di cui al precedente comma con domanda indirizzata al Presidente della Comunità montana della Valnerina.

3. L' indennizzo è liquidato avuto riguardo al prezzo di mercato del bestiame al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, limitatamente a quei capi che risultino perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici di cui al primo comma .

4. L' indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con le provvidenze di cui alla legge regionale 11 novembre 1980, n. 70 .

ARTICOLO 38

Direttive di carattere tecnico ed economicità degli interventi

1. Nell' ambito dei poteri di indirizzo e di coordinamento ed ai soli fini della concessione delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, stabilisce le direttive di carattere tecnico con riguardo all' attuazione, alla sicurezza e alla economicità degli interventi e individua i relativi ambiti territoriali di applicazione.

2. Qualora il costo della spesa ammissibile a contributo subisca un aumento per effetto delle direttive di cui al precedente comma o di modifiche intervenute con riguardo alla vigente normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, i Comuni provvedono nell' ambito dei piani di recupero ad un supplemento di istruttoria, limitatamente alle domande presentate ai sensi della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , nei termini e con le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. Nel caso di cui al terzo comma dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 il sindaco provvede a fissare un termine agli aventi diritto per la presentazione di una perizia giurata suppletiva o di variata distribuzione di spesa ai fini di cui ai precedenti commi del presente articolo o per consentire una più puntuale corrispondenza delle perizie già presentate alla normativa antisismica.

4. Le previsioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma , per quanto concerne la normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, si applicano anche nell' ipotesi di inclusione di nuovi Comuni, tra quelli interessati alle provvidenze di cui alla presente legge, negli elenchi di cui all' art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 .

5. L' accertamento della rispondenza dei progetti degli interventi, ammessi ai benefici di cui alla presente legge, alle direttive tecniche di cui al primo comma del presente articolo, è effettuato dal competente ufficio del Dipartimento per l' assetto del territorio della Regione.

ARTICOLO 39

Rifinanziamento dell' art. 23 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24

1. Per le finalità di cui all' art. 23 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 è disposto un ulteriore finanziamento di lire 500.000.000.

ARTICOLO 40

Contributo straordinario all' IACP della provincia di Perugia

1. A favore dell' Istituto autonomo della provincia di Perugia è disposto un contributo straordinario a fondo perduto fino ad un massimo di lire 10.000.000, che verrà concesso dalla Giunta regionale su documentata richiesta dell' Istituto stesso per la copertura finanziaria dell' importo relativo ai canoni concernenti alloggi sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

ARTICOLO 41

Contributo alle famiglie delle vittime.

1. Salvo quanto previsto dall' art. 19 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 è disposto un ulteriore contributo di lire 4.500.000 a favore di ciascun figlio minorenne delle vittime del sisma.

ARTICOLO 42

Contributi per spese tecniche.

1. L' ammontare massimo dei contributi a favore dei Comuni di cui alla allegata tab. A) per la formazione dei piani di recupero, nonchè per la verifica dei requisiti di ammissibilità , per l' individuazione degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, per la realizzazione dei progetti esecutivi nell' ambito dei piani di recupero, è quello fissato con le tabelle A) e B) allegate alla deliberazione del Consiglio regionale in data 2 febbraio 1981, n. 135.

2. I contributi a favore dei Comuni di cui alla allegata tab. A) per l' istruttoria delle domande di cui al terzo comma dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , limitatamente agli immobili non ricompresi nei piani di recupero, nonchè i contributi a favore dei Comuni di cui alla allegata tab. B) per l' istruttoria delle domande di cui alla stessa disposizione, sono stabiliti nella misura dello 0,50 per cento della spesa ammessa a contributo nei limiti dei fondi disponibili.

3. La Giunta regionale concede anticipazioni fino ad un massimo del 30 per cento sulle somme indicate nelle tabelle A), B) e C) allegate alla delibera consiliare 2 febbraio 1981, n. 135 nei limiti e con le modalità in essa indicate.

4. L' art. 21 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , è abrogato.

ARTICOLO 43

Comunicazione dei lavori al rustico

1. Gli aventi diritto alle provvidenze di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune competente per territorio l' avvenuta esecuzione dei lavori al rustico.

ARTICOLO 44

Rendiconto

1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il rendiconto analitico debitamente approvato degli importi ammessi a contributo e delle provvidenze concesse ed erogate sino al 31 dicembre dell' anno precedente.

2. Gli altri enti pubblici sono tenuti a trasmettere il rendiconto di cui al precedente comma relativamente alle opere di loro competenza.

3. Il rendiconto deve altresì specificare l' importo degli interessi maturati sulle somme assegnate.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla scorta anche degli elementi di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione delle leggi regionali e di ogni altro provvedimento.

ARTICOLO 45

Controllo dei lavori

1. La Giunta regionale procede a controlli periodici per sorteggio, a mezzo degli uffici tecnici regionali, in ordine alla regolare esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 46

Contributo straordinario ai Comuni per l' esercizio della delega

1. Per l' esercizio delle funzioni di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge e per l' esercizio della delega di cui all' art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , è concesso ai Comuni un contributo a fondo perduto nella misura del 2,50 per cento della spesa ammessa a contributo.

2. La Giunta regionale concede i contributi di cui al precedente comma sulla base delle risultanze del rendiconto di cui all' art. 44 .

3. A richiesta dei Comuni interessati la Giunta regionale può concedere una anticipazione sui fondi stanziati per le finalità di cui al precedente primo comma .

4. La predetta anticipazione, per i Comuni indicati nella allegata tab. A), è effettuata sulla base di quanto previsto nella allegata tab. E).

5. Per i Comuni indicati nella allegata tab. B) l' anticipazione è stabilita nella misura del 20 per cento dell' ammontare massimo del contributo di cui al primo comma , relativamente all' anno 1981.

6. L' anticipazione è calcolata sulla base dei fondi così come ripartiti ai sensi del punto 2) del primo comma del precedente art. 34 .

ARTICOLO 47

Fondo a favore dei Comuni per l' attuazione dei piani di recupero

1. Presso la Regione è costituito un fondo a favore dei Comuni, di cui alla tab. A) allegata alla presente legge, per il finanziamento degli interventi di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 relativi all' attuazione dei piani di recupero mediante esproprio od occupazione temporanea.

2. L' erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma sarà effettuata con delibera della Giunta regionale su istanza documentata del Comune interessato.

3. Le somme che verranno comunque recuperate dal Comune dopo l' attuazione degli interventi dovranno essere riversate alla Regione nei limiti del finanziamento ottenuto ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 48

Adempimenti finanziari degli enti

1. I fondi assegnati agli enti pubblici sulla base di quanto previsto dalla presente legge devono essere iscritti nei rispettivi bilanci, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

ARTICOLO 49

Spese per competenze particolari

1. La Regione, d' intesa con i Comuni interessati e per quanto di competenza con la Comunità montana della Valnerina, può promuovere studi e ricerche, la formazione di progetti speciali e favorire la costituzione di cantieri pilota.

ARTICOLO 50

Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti dagli artt. 7 e 8 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 86.275.000.000, di cui lire 57.359.000.000 in termini di competenza e lire 28.679.500.000 in termini di cassa per l' anno 1981 e lire 28.916.000.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 7043 - di nuova istituzione nel bilancio regionale( Tit. 2 - Sez. 7 - Rubr. 19 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 26) - denominato: "Contributo a fondo perduto a favore di privati e di enti pubblici economici sulla spesa ritenuta ammissibile per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà situati nei comuni della Valnerina indicati nella tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236, ivi compresi i contributi di cui all' art. 8 di tale legge".

2. La spesa di lire 100.000.000 autorizzata dall' art. 16 della presente legge è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 al cap. 8905 - di nuova istituzione( Tit. 2 - Sez. 10 - rubr. 45 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 15 - denominato: "Contributi straordinari per l' esecuzione di opere di consolidamento degli abitati situati nei comuni della Valnerina indicati nella tab. A) allegata alla legge regionale, approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236".

3. La spesa di lire 2.500.000.000 autorizzata dal precedente art. 17 è iscritta per lire 1.500.000.000 in termini di competenza e per lire 750.000.000 in termini di cassa nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 e per lire 1.000.000.000 nel bilancio dell' esercizio 1982 al cap. 8906 - di nuova istituzione( Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 45 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 15) - denominato: "Contributi straordinari per l' attuazione degli interventi di cui all' art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979, nei Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236".

4. La spesa di lire 1.000.000.000 autorizzata dal precedente art. 19 è iscritta per lire 400.000.000 in termini di competenza e per lire 200.000.000 in termini di cassa nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 e per lire 600.000.000 nel bilancio per l' esercizio 1982, al cap. 7002 - di nuova istituzione (Tit. 2 - Sez. 7 - Rubr. 19 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 26) - denominato: "Contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di abitazione aventi la sede sociale in uno dei comuni della Valnerina di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236, nella spesa ritenuta ammissibile per l' acquisto dell' area e costruzione degli alloggi".

5. La spesa di lire 2.000.000.000 autorizzata dall' art. 20 della presente legge è iscritta quanto a lire 700.000.000 in termini di competenza e a lire 350.000.000 in termini di cassa nel bilancio dell' esercizio 1981 e quanto a lire 1.300.000.000 nel bilancio dell' esercizio 1982 al cap. 7042 istituito con legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 .

6. Per gli interventi previsti dal precedente art. 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 19 miliardi 441.000.000 di cui lire 14.000.000.000 in termini di competenza e lire 6.000.000.000 in termini di cassa per l' anno 1981 e lire 5.441.000.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 7044 - di nuova istituzione (Tit. 2 - Sez. 7 - Rubr. 19 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 26) - denominato: "Contributi a fondo perduto a favore di privati e di enti pubblici economici sulla spesa ritenuta ammissibile per il ripristino di immobili di loro proprietà situati nei comuni indicati nella tabella B) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236".

7. Per le provvidenze previste dall' art. 27 è autorizzata la spesa complessiva di lire 32.012.000.000 delle quali: a) lire 20.000.000.000 in termini di competenza e lire 10.000.000.000 in termini di cassa per l' anno 1981 e lire 5.012.000.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 8907 - di nuova istituzione( Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 45 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 15) - denominato: "Contributi a fondo perduto a favore dei Comuni e degli enti pubblici non economici nella spesa per il ripristino o la ricostruzione di immobili e opere pubbliche ricadenti nei territori dei comuni di cui alla tab. A) allegato alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236"; b) lire 7.000.000.000 in termini di competenza e lire 4.500.000.000 in termini di cassa per l' anno 1981 con iscrizione al cap. 8908 - di nuova istituzione( Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 45 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 15) - denominato: "Contributi a fondo perduto a favore dei Comuni e degli enti pubblici non economici nella spesa per il ripristino o la ricostruzione di immobili e opere pubbliche ricadenti nei territori dei comuni di cui alla tab. B) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236".

8. La spesa di lire 40.000.000 autorizzata dal precedente art. 37 è iscritta, quanto a lire 30.000.000 in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio 1981, e quanto a lire 10.000.000 nel bilancio dell' esercizio 1982 al cap. 8144 - di nuova istituzione ( Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 42 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 10) - denominato: "Contributo straordinario alla Comunità montana della Valnerina per indennizzare i proprietari di capi di bestiame perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi".

9. La spesa di lire 500.000.000 prevista per gli interventi di cui al precedente art. 39 sarà iscritta nel bilancio regionale per l' esercizio 1982 al cap. 1501 istituito con legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 .

10. La spesa di lire 10.000.000 autorizzata dall' art. 40 della presente legge è iscritta nel bilancio regionale dell' esercizio 1981, sia in termini di competenza che di cassa al cap. 2906 - di nuova istituzione( Tit. 1 - Sez. 8 - Rubr. 28 - Cat. 5 - Tit. I - I - Sett. 7) - denominato: "Contributo straordinario a favore dell' Istituto autonomo case popolari della provincia di Perugia e compensazione della mancata riscossione dei canoni concernenti gli alloggi sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi".

11. La ulteriore spesa autorizzata dal precedente articolo 41 trova capienza nello stanziamento del capitolo 2845 istituito con la legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 .

12. Per le provvidenze previste all' art. 42 della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) lire 7.308.869.000 in termini di competenza e lire 3.654.434.500 in termini di cassa con iscrizione nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 al cap. 5875 - istituito con legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 la cui denominazione viene così sostituita: Contributi a favore dei Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 per la formazione dei piani di recupero, nonchè per la verifica dei requisiti di ammissibilità per la individuazione degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, per la realizzazione dei progetti esecutivi nell' ambito dei piani di recupero e nei limiti fissati dalle tabelle A) e B) allegate alla deliberazione del Consiglio regionale del 2 febbraio 1981, n. 135";

b) lire 450.228.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 al cap. 5877 - di nuova istituzione (Tit. 1 - Sez. 10 - Rubr. 50 - Cat. 5 - Tipo I - I - Sez. 27) - denominato: "Contributi a favore dei Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, numero 236 per l' istruttoria delle domande ai sensi del terzo comma dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 , limitatamente agli immobili non compresi nei piani di recupero";

c) lire 78.150.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione nel bilancio regionale dell' esercizio 1981, al cap. 5878 - di nuova istituzione (Tit. 1 - Sez. 10 - Rubr. 50 - Cat. 5 - Tipo I - I - Sett. 27) - denominato: "Contributo a favore dei Comuni di cui alla tab. B) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 per l' istruttoria delle domande ai sensi del terzo comma dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 ".

13. Per le finalità di cui all' art. 45 della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: a) lire 2.310.903.000, di cui lire 1.428.753.000 sia in termini di competenza che di cassa per l' anno 1981 e lire 882.150.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 5993 - di nuova istituzione( Tit. 1 - Sez. 11 - Rubr. 57 - Cat. 5 - Tipo I - I - Sett. 33) - denominato: "Contributo straordinario a fondo perduto a favore dei Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236, nelle spese di funzionamento necessarie per l' esercizio della delega delle funzioni di cui al Tit. II di tale legge"; b) lire 403.805.000, di cui lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa per l' anno 1981 e lire 203.850.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 5994 - di nuova istituzione( Tit. 1 - Sez. 2 - Rubr. 57 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 33) - denominato: "Contributo straordinario a fondo perduto a favore dei Comuni di cui alla tab. B) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 nelle spese di funzionamento necessarie per l' esercizio della delega delle funzioni di cui al titolo terzo di tale legge".

14. Il fondo di cui all' art. 46 della presente legge è determinato in complessive lire 1.000.000.000 da iscrivere, quanto a lire 200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa, nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 e quanto a lire 800.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1982, al cap. 7045 - di nuova istituzione ( Tit. 2 - Sez. 7 - Rubr. 19 - Cat. 3 - Tipo I - I - Sett. 26) - denominato: "Fondo di rotazione per l' esecuzione degli espropri od occupazioni temporanee di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , relativi alla realizzazione dei piani di recupero dei Comuni indicati nella tab. A) allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 e relativi all' attuazione di detta legge".

15. I rientri delle somme erogate sul predetto fondo saranno introitati al cap. 3115 - di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale( Tit. 4 - Cat. 33) denominato: "Rientri delle somme erogate sul fondo di rotazione per l' esecuzione degli espropri od occupazioni temporanee di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 nei comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi", e saranno reimpiegati per le stesse finalità. La reiscrizione in bilancio degli stessi verrà effettuata dalla Giunta regionale.

16. Per le spese di cui all' art. 48 sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

a) lire 300.000.000 dei quali lire 150.000.000 sia in termine di competenza che di cassa per l' anno 1981 e lire 150.000.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 5807 - di nuova istituzione (Tit. 1 - Sez. 10 - Rubr. 50 - Cat. 4 - Tipo I - I - Sett. 27) - denominato: "Fondo per studi e ricerche nonchè per la formazione di progetti speciali o cantieri pilota nel quadro degli interventi per la rinascita delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi";

b) lire 200.000.000, di cui lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa per l' anno 1981 e lire 100.000.000 per l' anno 1982, con iscrizione al cap. 465 - di nuova istituzione( Tit. 1 - Sez. 1 - Rubr. 4 - Cat. 4 - Tipo I - I - Sett. 1) - denominato: "Spese generali e d' ufficio connesse alla gestione delle provvidenze legislative regionali in favore delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi".

17. Alla tab. P) allegata al bilancio preventivo regionale per l' esercizio 1981 approvato con legge regionale 25 marzo 1981, n. 16 è aggiunto il cap. 465 con l' importo di lire 100.000.000.

18. Gli stanziamenti di cassa per l' anno 1982 saranno autorizzati con la legge di approvazione del bilancio regionale di tale esercizio.

19. All' onere complessivo di lire 111.015.000.000 previsto a carico del bilancio regionale dell' esercizio 1981 si fa fronte come segue:

a) quanto a lire 11.515.000.000 mediante utilizzo - ai sensi dell' art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - della residua disponibilità dello stanziamento iscritto con l' art. 10 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 67 nel fondo globale del cap. 9700 del bilancio regionale dell' esercizio 1980;

b) quanto a lire 99.500.000.000 mediante utilizzo della quota del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio regionale dell' esercizio 1981 (elenco n. 4 allegato a tale bilancio, n. d' ordine II).

20. All' onere di lire 44.505.000.000, afferente all' anno 1982, con quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1981/ 1983, al quarto settore, terzo programma, progetto B).

21. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con il contributo speciale dello Stato assegnato alla Regione Umbria a norma della legge 3 aprile 1980, n. 115 .

22. Al bilancio di previsione dell' esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento:
 
- Cap. 7043 Competenza L. 57.359.000.000 Cassa L. 28.679.500.000
 
- Cap. 8905 Competenza L. 100.000.000 Cassa L. 100.000.000
 
- Cap. 8906 Competenza L. 1.500.000.000 Cassa L. 750.000.000
 
- Cap. 7002 Competenza L. 400.000.000 Cassa L. 200.000.000
 
- Cap. 7042 Competenza L. 700.000.000 Cassa L. 350.000.000
 
- Cap. 7044 Competenza L. 14.000.000.000 Cassa L. 6.000.000.000
 
- Cap. 8907 Competenza L. 20.000.000.000 Cassa L. 10.000.000.000
 
- Cap. 8908 Competenza L. 7.000.000.000 Cassa L. 4.500.000.000
 
- Cap. 8144 Competenza L. 30.000.000 Cassa L. 30.000.000
 
- Cap. 2906 Competenza L. 10.000.000 Cassa L. 10.000.000
 
- Cap. 5875 Competenza L. 7.308.869.000 Cassa L. 3.654.434.500
 
- Cap. 5877 Competenza L. 450.228.000 Cassa L. 450.228.000
 
- Cap. 5878 Competenza L. 78.150.000 Cassa L. 78.150.000
 
- Cap. 5993 Competenza L. 1.428.753.000 Cassa L. 1.428.753.000
 
- Cap. 5994 Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 200.000.000
 
- Cap. 7045 Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 200.000.000
 
- Cap. 5807 Competenza L. 150.000.000 Cassa L. 150.000.000
 
- Cap. 465 Competenza L. 100.000.000 Cassa L. 100.000.000
 
Totale Competenza L. 111.015.000.000
 
Cassa L. 56.881.065.500
 
In diminuzione:
 
- Cap. 9700 Competenza L. 99.500.000.000 cassa L. 56.881.065.500
 
Utilizzo disponibilità del cap. 9700/80 a norma dello art. 26, quinto comma, della legge regionale 23/1978 . Competenza L. 11.515.000.000 Cassa L. 0
 
Totale Competenza L. 111.015.000.000 Cassa L. 56.881.065.500

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 1 luglio 1981

Marri


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Tabella A) (Titolo dedotto) Comuni ammessi alle provvidenze di cui all' art. 6 .

ARTICOLO 1
 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
 
1. - Cascia
 
2. - Cerreto di Spodeto
 
3. - Monteleone di Spoleto
 
4. - Norcia
 
5. - Poggiodomo
 
6. - Preci
 
7. - Sant' Anatolia di Narco
 
8. - Scheggino
 
9. - Sellano
 
10. - Vallo di Nera
 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERNI
 
1. - Ferentillo


ALLEGATO 2 - Tabella B) (Titolo dedotto) Comuni ammessi alle provvidenze di cui all' art. 21 .

ARTICOLO 1
 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
 
1. - Assisi
 
2. - Bastia Umbra
 
3. - Bettona
 
4. - Bevagna
 
5. - Campello sul Clitunno
 
6. - Cannara
 
7. - Castel Ritaldi
 
8. - Corciano
 
9. - Costacciaro
 
10. - Foligno
 
11. - Fossato di Vico
 
12. - Giano dell' Umbria
 
13. - Gualdo Cattaneo
 
14. - Gualdo Tadino
 
15. - Magione
 
16. - Massa Martana
 
17. - Monte Castello di Vibio
 
18. - Montefalco
 
19. - Nocera Umbra
 
20. - Piegaro
 
21. - Pietralunga
 
22. - Sigillo
 
23. - Spello
 
24. - Spoleto
 
25. - Todi
 
26. - Trevi
 
27. - Umbertide
 
28. - Valfabbrica
 
29. - Valtopina
 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERNI
 
1. - Acquasparta
 
2. - Allerona
 
3. - Alviano
 
4. - Amelia
 
5. - Arrone
 
6. - Avigliano Umbro
 
7. - Baschi
 
8. - Calvi dell' Umbria
 
9. - Ficulle
 
10. - Giove
 
11. - Guardea
 
12. - Lugnano in Teverina
 
13. - Montecastrilli
 
14. - Montecchio
 
15. - Montegabbione
 
16. - Montefranco
 
17. - Narni
 
18. - Orvieto
 
19. - Otricoli
 
20. - Parrano
 
21. - Polino
 
22. - Porano
 
23. - Sangemini
 
24. - S. Venanzo
 
25. - Stroncone
 
26. - Terni


ALLEGATO 3 - Tabella C) RIPORTO STANZIAMENTO SULLA BASE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI D' UFFICIO E RECEPITI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PRESENTATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLA DATA DEL 20 DICEMBRE 1979 PER I COMUNI DELLA VALNERINA ( art. 34 ); (Importo espresso in milioni di lire).

Prima ripartizione
 
Contributi per privati ed Enti pubblici economici
 
Comune Norcia; incidenza 40,844%; L. 24.653,03; //
 
comune Cascia; incidenza 33,909%; L. 20.467,13; //
 
comune Preci; incidenza 9,209%; L. 5.558,46; //
 
comune Cerreto di Spoleto; incidenza 4,856%; L. 2.931,03; //
 
comune Sellano incidenza 3,640%; L. 2.197,07; //
 
comune Vallo di Nera; incidenza 2,768%; L. 1.670,74; //
 
comune Monteleone di Spoleto; incidenza 2,600%; L. 1.569,33; //
 
comune S. Anatolia di Narco; incidenza L. 0,750 %; L. 452,69 ; //
 
comune Poggiodomo; incidenza 0,581%; L. 350,69 ; //
 
comune Scheggino; incidenza 0,439%; L. 264,98 ; //
 
comune Ferentillo; incidenza 0,404%; L. 243,85 ; //
 
Totale incidenza 100,000%; L. 60.359.


ALLEGATO 4 - Tabella D) (Tabella Ristrutturata) RIPORTO STANZIAMENTO SULLA BASE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI D' UFFICIO E RECEPITI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PRESENTATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLA DATA DEL 20 DICEMBRE 1979 PER I COMUNI DELLA VALNERINA ( ART. 34 ).

Prima assegnazione
 
Contributi per privati ed Enti pubblici economici
 
Accanto alla denominazione del comune sono indicati: l' importo attribuito 1/ 3; l' importo già erogato art. 18 lr 50/ 80; l' importo residuo da erogare: //
 
(importi espressi in milioni di lire): //
 
Norcia: L. 8.218, L. 300, L. 7.918; //
 
Cascia: L. 6.822, L. 300, L. 6.522; //
 
Preci: L. 1.853, L. 150, L. 1.703; //
 
Cerreto di Spoleto: L. 977, L. 100, L. 877; //
 
Sellano: L. 732, L. 80, L. 652; //
 
Vallo di Nera: L. 557, L. 80, L. 477; //
 
Monteleone di Spoleto: L. 523, L. 80, L. 443; //
 
S. Anatolia di Narco: L. 200, L. 80, L. 120; //
 
Poggiodomo: L. 200, L. 80, L. 120; //
 
Scheggino: L. 200, L. 80, L. 120; //
 
Ferentillo: L. 200, L. 80, L. 120; //
 
Totale L. 20.482, L. 1.410, L. 19.072.
 
NB L' importo minimo per Comune della prima anticipazione è stabilito nella misura di lire 200.000.000.


ALLEGATO 5 - (Tabella Ristrutturata) ANTICIPAZIONE AI COMUNI DELLA VALNERINA DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL' ART. 45

Tabella E) Accanto alla denominazione del comune sono indicati:
 
1) importo attribuito salvo conguaglio su stanziamento bilancio 1981;
 
2) calcolo del contributo 2,50% su importo colonna 1;
 
3) contributi prima anticipazione del 20% su importo colonna 2: //
 
(importi espressi in milioni di lire) //
 
Norcia: L. 24.653,03, L. 616,33 , L. 125; //
 
Cascia: L. 20.467,13, L. 511,68 , L. 105; //
 
Preci: L. 5.558,46, L. 138,96 , L. 28; //
 
Cerreto di Spoleto: L. 2.931,03, L. 73,28 , L. 15; //
 
Sellano: L. 2.197,07, L. 54,93 , L. 11; //
 
Vallo di Nera: L. 1.670,74, L. 41,77 , L. 8; //
 
Monteleone di Spoleto: L. 1.569,33, L. 39,23 , L. 8; //
 
S. Anatolia di Narco: L. 452,69 , L. 11,32 , L. 3; //
 
Poggiodomo: L. 350,69 , L. 8,77 , L. 3; //
 
Scheggino: L. 264,98 , L. 6,62 , L. 3; //
 
Ferentillo: L. 243,85 , L. 6,10 , L. 3; //
 
Totale L. 60,359 , L. 1.508,99, L. 312.
 
NB L' importo minimo per Comune della prima anticipazione è stabilito nella misura di lire 3.000.000.

Note della redazione

 - 

La presente legge era stata, in un primo momento, abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. i) L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente la suddetta lett. i) è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza della presente legge, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7