ARTICOLO UNICO
1.
Per specifiche esigenze funzionali connesse all' attuazione dei provvedimenti per la rinascita e lo sviluppo della Valnerina, la Giunta regionale è autorizzata a prorogare fino a un massimo di 12 mesi i contratti stipulati ai sensi dell'
art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27
, recante disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979.
2.
Per le finalità di cui al primo comma è autorizzata, per l' anno 1981, in termini sia di competenza che di cassa, un ulteriore spesa di lire 200.000.000 a carico del cap. 285 istituito con
legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
.
3.
All' onere suddetto si fa fronte con quota della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio 1981 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio, n. d' ordine 11) a fronte del contributo speciale dello Stato di cui alla
legge 3 aprile 1980, n. 1159
Al bilancio per l' esercizio in corso sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
- Cap. 285 Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 200.000.000
In diminuzione
- Cap. 9700 Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 200.000.000
4.
La spesa relativa all' anno 1982 sarà determinata con legge di bilancio a norma dell' art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nell'ambito della disponibilità prevista nel bilancio pluriennale 1981- 83, IV settore, III programma, progetto 8.