Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 45 del 30 Luglio 1981 (1)
Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Contributi per l'acquisto e collocamento di tassametri e colorazione della carrozzeria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 03/08/1981


ARTICOLO 1

1. Ai titolari di licenza comunale per il servizio pubblico da piazza, che risultino proprietari degli autoveicoli, è concesso un contributo per acquisto e collocamento del tassametro sugli autoveicoli stessi.

2. Il contributo, commisurato al trentotto per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate, non potrà , comunque, superare l' importo di 300.000 lire per apparecchio installato, semprechè l' installazione sia resa obbligatoria dalle norme di cui all'articolo 105 del RD 8 dicembre 1933, n. 1740, richiamato dall' art. 145 del TU approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393 .

3. Il tassametro, installato con i contributi di cui al comma precedente, non può essere rimosso dall'autoveicolo senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 2

1. Per rendere più agevole da parte del pubblico la identificazione degli autoveicoli in servizio da piazza, è concesso ai titolari di licenze comunali, di cui al precedente art. 1, che intendano verniciare il proprio autoveicolo in fondo bianco per il tetto e in fondo bleu per la rimanente carrozzeria, un contributo di lire 150.000.

ARTICOLO 3

1. I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono ammissibili anche per autoveicoli nuovi di fabbrica, il cui acquisto non si verifichi oltre la data del 31 dicembre 1981, semprechè siano conformi a quanto stabilito con la presente legge.

2. I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono ammissibili anche per gli autoveicoli acquistati non anteriormente alla data dell' 1 gennaio 1979.

ARTICOLO 4

1. L' assegnazione dei contributi e le funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 1 e 2 e 3 della presente legge sono delegate ai Consorzi per i servizi di trasporto pubblico, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 .

2. I contributi di cui alla presente legge sono destinati alla regolare prosecuzione del servizio pubblico da piazza e possono essere accordati solo a coloro che, all' atto della liquidazione dei contributi, risultino legittimamente esercenti del servizio stesso.

3. La liquidazione dei contributi ai richiedenti avviene a cura dei Consorzi per i servizi di trasporto pubblico, in base alle spese effettivamente sostenute e documentate e corredate dei necessari riferimenti di individuazione degli autoveicoli e dei tassametri.

4. La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata ai suddetti Consorzi non oltre la data del 31 gennaio 1982.

5. Qualora i Consorzi per i servizi di trasporto pubblico non adempiano all' espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentiti i Consorzi suddetti e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

ARTICOLO 5

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzato, per l' anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, lo stanziamento di lire 60.000.000 a carico del cap. 7405 di nuova istituzione nel bilancio per l' installazione dei tassametri nelle autovetture in servizio pubblico da piazza e per la verniciatura delle medesime" . Tit. 2; Sez. 9; Rubr. 35; Categ. 3, Settore 18; Tipo 2.1).

2. All' onere suddetto si fa fronte con la seguente variazione di bilancio:
 
PARTE SPESA
 
in aumento
 
Cap. 7405 competenza L. 60.000.000, cassa L. 60.000.000
 
in diminuzione
 
Cap. 6121 (fondo globale - elenco n. 3 allegato al bilancio n. d' ordine 3) competenza L. 20.000.000, cassa L. 20.000.000
 
Cap. 9790 (mediante utilizzo di quota del fondo a calcolo di cui all' elenco H allegato al bilancio 1981) competenza L. 40.000.000, cassa L. 40.000.000
 
Totale: competenza L. 60.000.000, cassa L. 60.000.000

ARTICOLO 6

1. Lo stanziamento di cui al precedente art. 5 è così ripartito:

A) per acquisto e collocamento tassametri negli autoveicoli:
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Perugino L. 24.050.000
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Ternano L. 7.320.000
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Folignate, Spoletino e della Valnerina L. 8.630.000

B) per colorazione autoveicoli:
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Perugino L. 12.025.000
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Ternano L. 3.660.000
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Folignate, Spoletino e della Valnerina L. 4.315.000


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. v)