ARTICOLO 1
Istituzione dell' Ente.
1.
Per l' organizzazione, la gestione e l' erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio universitario, a norma degli artt. 3 e 34 della Costituzione e in applicazione dell'
art. 44 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
e del DL 31 ottobre 1979, n. 536, convertito con modificazioni nella
legge 22 dicembre 1979, n. 642
, è istituito l' " Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario".
2.
L' Ente è dotato di autonomia amministrativa e funzionale ed opera in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale.
3.
L' Opera dell' Università di Perugia è soppressa.
ARTICOLO 2
Finalità e destinatari.
1.
L' Ente attua le iniziative idonee a rendere effettivo il diritto allo studio universitario ed all' inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunità regionale e favorisce tutte le iniziative di raccordo con l' Università degli studi di Perugia e con gli Istituti di istruzione superiore.
2.
Sono destinatari delle provvidenze della presente legge gli studenti italiani, stranieri, apolidi e rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali, iscritti all' Università degli studi di Perugia o ad Istituti di istruzione superiore, nell' ambito dei principi e delle disposizioni della legislazione statale vigente.
ARTICOLO 3
Servizi.
1.
Per l' attuazione del diritto allo studio a livello universitario l' Ente:
a)
attribuisce l' assegno di studio universitario di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 80
ed alla
legge 21 aprile 1969, n. 162
;
b)
può istituire borse di studio o erogare sussidi a favore di studenti capaci e meritevoli che si trovino in situazioni di disagio economico;
c)
realizza servizi di orientamento professionale;
d)
realizza e gestisce servizi abitativi e di mensa;
e)
attua facilitazioni di trasporto promuovendo iniziative volte a facilitare la mobilità degli studenti attraverso intese con le Aziende di trasporto esistenti;
f)
promuove iniziative culturali, turistiche, sportive e ricreative anche in collegamento con gli Enti locali;
g)
realizza, senza fine di lucro, servizi editoriali, librari e centri di ascolto audio - visivi per gli studenti universitari;
h)
promuove ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
2.
Le provvidenze di cui ai punti a) e b) vengono erogate in servizi e solo in via eccezionale in denaro; per determinati servizi possono essere previste forme di autogestione da parte degli studenti. Per la individuazione di tali servizi e delle forme di gestione da attuare, il consiglio di amministrazione dell' Ente predispone apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
Erogazione dell' assegno di studio, dei servizi e delle provvidenze.
1.
Fino all' entrata in vigore della legge - quadro sul diritto allo studio universitario e della conseguente normativa regionale, i criteri e le modalità di erogazione dell' assegno di studio, dei servizi e delle provvidenze di cui all' art. 3 e la individuazione delle fasce di reddito per l' assegno di studio vengono determinati in conformità alle norme statali vigenti.
ARTICOLO 5
Organi dell' Ente.
1.
Sono organi dell' Ente:
1)
il consiglio di amministrazione;
2)
il presidente;
3)
il collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 6
Composizione del Consiglio di amministrazione.
1.
Il Consiglio di amministrazione dell' Ente è composto da 17 membri, dei quali:
a)
sei rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;
b)
un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Perugia e Terni;
c)
un rappresentante per ciascuna delle Province di Perugia e Terni;
d)
due rappresentanti dei docenti eletti dal Consiglio di amministrazione dell' Università degli studi di Perugia, con voto limitato;
e)
quattro studenti che siano in corso di laurea, eletti dagli studenti stessi;
f)
il Rettore dell' Università degli studi di Perugia o un suo delegato.
2.
Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire alla Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della richiesta debitamente notificata.
3.
Ai fini dell' elezione dei rappresentanti di cui alla lett. e) del primo comma, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva apposito regolamento elettorale, in conformità alle modalità previste dal DL 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella
legge 30 novembre 1973, n. 766
.
4.
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
ARTICOLO 7
Compiti del Consiglio di amministrazione.
1.
Al Consiglio di amministrazione dell' Ente compete:
- l' elezione del presidente;
- l' approvazione del bilancio di previsione, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno;
- l' approvazione dei conti consuntivi finanziari e patrimoniali entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;
- l' approvazione dei piani e dei programmi di attività annuali e pluriennali in armonia con le indicazioni della programmazione regionale generale e di settore;
- la proposta alla Giunta regionale della dotazione organica e funzionale del personale;
- la deliberazione dei regolamenti per il funzionamento degli organi interni, per gli affari del personale e per la gestione dei servizi;
- la costituzione in giudizio;
- la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in via d' urgenza ai sensi del successivo art. 9;
- l' accettazione di donazioni, eredità , legati e simili; - ogni altra funzione non espressamente attribuita agli altri organi.
2.
Il Consiglio di amministrazione può strutturarsi in commissioni di lavoro permanenti per l' esercizio della propria attività.
ARTICOLO 8
Funzionamento del Consiglio.
1.
Il Consiglio di amministrazione dell' Ente è insediato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e nella prima riunione provvede alla elezione del presidente.
2.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente o su richiesta di almeno cinque membri.
3.
Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.
4.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, e in caso di parità prevale il voto del presidente.
ARTICOLO 9
Il presidente.
1.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell' Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, predispone l' ordine del giorno del Consiglio.
2.
Il presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione e provvede all' ordinaria amministrazione.
3.
In caso d' urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione entro sette giorni.
4.
In caso di impedimento o assenza per brevi periodi, il presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal consigliere più anziano per età.
ARTICOLO 10
Collegio dei revisori dei conti.
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale con voto limitato.
2.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
3.
I revisori dei conti restano in carica per il periodo di durata del Consiglio di amministrazione.
4.
Spetta al Collegio dei revisori dei conti:
a)
verificare i bilanci preventivi e i conti consuntivi e predisporre la relazione che li accompagna;
b)
controllare la gestione economica e finanziaria dell' ente.
5.
Le risultanze dei controlli di cui alla lett. b) del precedente comma vengono trasmesse da parte del Consiglio di amministrazione alla Giunta regionale.
6.
I membri del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 11
Incompatibilità.
1.
Non possono far parte degli organi dell' Ente i dipendenti regionali, coloro che forniscono beni o prestano servizi all' Ente o svolgono attività per conto di società , aziende o imprese che forniscono beni o prestano servizi all' Ente e coloro che hanno liti pendenti con l' Ente stesso.
ARTICOLO 12
Indennità.
1.
Al presidente spetta un' indennità di funzione pari a quella dell' assessore anziano del Comune di Perugia.
2.
Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, un' indennità di presenza pari a quella dei consiglieri del Comune di Perugia.
3.
Al presidente ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti spettano compensi annui pari a quelli rispettivamente previsti per il Collegio dei revisori dei conti degli Istituti autonomi delle case popolari.
ARTICOLO 13
Controllo sugli atti.
1.
Le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci e le relative variazioni, i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali sono sottoposte all' approvazione del Consiglio regionale che provvede entro quaranta giorni dal ricevimento.
2.
Le altre deliberazioni vengono inviate alla Giunta regionale entro sette giorni dalla loro adozione e diventano esecutive se la Giunta non le annulla entro dieci giorni dalla data del ricevimento.
3.
L' esecutività della deliberazione è sospesa se nei suddetti termini siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. La deliberazione può essere riproposta dall' Ente con le procedure di cui al comma precedente.
4.
Nei casi di comprovata e motivata urgenza, il Consiglio di amministrazione può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui al primo comma del presente articolo. Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro tre giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale che può annullarle entro sette giorni dalla data di ricevimento.
5.
La procedura di cui al precedente comma è obbligatoria per la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via di urgenza.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli artt. 41 e seguenti della
legge 10 febbraio 1953, n. 62
, sulle delibere assunte dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 14
Vigilanza.
1.
Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto in caso di persistente inattività o impossibilità a funzionare o per gravi violazioni di legge o dei regolamenti dell' Ente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera del Consiglio regionale.
2.
Con lo stesso procedimento il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del presidente dell' Ente.
3.
Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto può dichiarare la decadenza di singoli componenti del Consiglio di amministrazione nel caso in cui senza giustificato motivo non partecipino alle sedute del Consiglio per tre riunioni consecutive.
4.
In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.
ARTICOLO 15
Finanziamenti.
1.
Tutte le entrate della soppressa Opera dell' Università di Perugia, compresi i contributi dello Stato e di eventuali altri Enti, destinati all' istruzione universitaria o all' istruzione superiore a carattere universitario, devono affluire al bilancio della Regione.
2.
Con la legge annuale di bilancio viene determinato l' ammontare della spesa per le finalità di cui alla presente legge, sulla base dei relativi programmi, a norma del
secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
3.
L' erogazione della somma stanziata ai sensi del precedente comma è disposta a favore dell' " Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario" dalla Giunta regionale, di norma in rate trimestrali.
ARTICOLO 16
Beni dell' Ente.
1.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare della soppressa Opera dell' Università di Perugia conserva la destinazione relativa all' espletamento dei compiti istituzionali dell' Ente e alla promozione del diritto allo studio ed è messo a disposizione dell' "Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario".
ARTICOLO 17
Norme di prima applicazione.
1.
Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le designazioni dei rappresentanti di cui all' art. 6.
2.
Entro quattro mesi dal suo insediamento il Consiglio di amministrazione dell' Ente provvede all' approvazione dei regolamenti interni di cui al precedente articolo 7 e della proposta di dotazione organica e funzionale del personale.
3.
Fino allo svolgimento delle prime elezioni previste dal primo comma dell' art. 6, entrano a far parte del Consiglio dell' Ente i rappresentanti dei docenti e degli studenti in carica nel Consiglio di amministrazione della soppressa Opera dell' Università di Perugia.
ARTICOLO 18
Norma transitoria in materia di personale.
1.
Il personale in servizio presso l' Opera dell' Università di Perugia di cui alle tabelle organiche allegate al DM 31 ottobre 1979 e il personale successivamente assunto a seguito di ampliamento regolarmente autorizzato della pianta organica medesima è immesso nei ruoli del personale della Regione dell'Umbria con decorrenza dal 1º febbraio 1981.
2.
L' inquadramento del suddetto personale, destinatario del contratto del personale non docente dell'Università , nei ruoli della Regione verrà disposto con la legge regionale sulla base delle modalità da definirsi in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali, e comunque in maniera tale da evitare il cumulo dei benefici nell' arco dello stesso triennio.
3.
Per casi di comprovata necessità dei servizi di alloggio e mensa, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell' Ente, la Giunta regionale può procedere ad assunzioni temporanee, ai sensi dell'
art. 1, lett. b) della legge 18 aprile 1962, n. 230
.