Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 7 del 20 Gennaio 1981 (1)
Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 28/01/1981


ARTICOLO 1

Finalità della legge.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali, la Regione disciplina con la presente legge ogni utile iniziativa in materia, con particolare riguardo alle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 .

2. Le funzioni regionali in ordine alle predette attività verranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dall' art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

ARTICOLO 2

Programmazione delle attività culturali.

1. Il Consiglio regionale adotta un piano annuale di interventi tenendo presenti le proposte dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , dei soggetti di cui all' art. 4 e dell' organismo di cui all'art. 9 della presente legge.

ARTICOLO 3

Proposte dei Consorzi comprensoriali.

1. Le proposte sono presentate dai Consorzi alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le proposte devono tenere presenti in particolare:

1) le iniziative e le produzioni di compagnie teatrali, di complessi orchestrali e corali, di operatori culturali professionisti singoli o associati, che svolgono con continuità la loro attività nella realtà locale;

2) le iniziative di gruppi teatrali di base, bande musicali, cori polifonici, gruppi folkloristici, circoli del cinema e di operatori singoli o associati valorizzandone la funzione di centri di aggregazione sociale;

3) le iniziative relative alla ricerca, allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio di tradizioni popolari e del dialetto nella regione.

3. Le proposte devono tendere in particolare:

1) a sostenere e promuovere, in un quadro di interdisciplinarità , le iniziative di ricerca e di sperimentazione nelle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive;

2) a individuare le esigenze di formazione, qualificazione e riqualificazione di operatori culturali, nel quadro dei programmi regionali per la formazione professionale, nonchè a favorire e sostenere l' attività delle scuole di musica ed altre iniziative volte alla diffusione della pratica musicale;

3) a favorire, sostenere e promuovere lo sviluppo dell' associazionismo culturale, incentivando le attività teatrali, musicali e cinematografiche di circoli, cooperative ed altre forme associative territoriali o aziendali;

4) a favorire l' istituzione e il funzionamento di centri culturali polivalenti, anche tramite interventi edilizie per le attività culturali e all' acquisizione di attrezzature idonee.

ARTICOLO 4

Proposte di singoli operatori culturali, gruppi artistici e associazioni.

1. Per la formazione del piano regionale possono essere formulate proposte anche da singoli operatori culturali, gruppi artistici ed associazioni.

2. Le proposte, da presentare alla Giunta regionale entro il termine previsto al primo comma del precedente art. 3, devono essere di rilevante interesse regionale e corredate da una relazione particolareggiata sulle attività da svolgere, da un prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti, dall' indicazione dei mezzi già a disposizione e dei tempi previsti per la realizzazione.

ARTICOLO 5

Piano regionale per le attività culturali.

1. La Giunta regionale predispone il progetto di piano per le attività sulla base delle proposte formulate dai Consorzi, dai soggetti di cui all' art. 4 e dall'organismo di cui all' art. 9, sentito il parere della Consulta di cui al successivo art. 6, entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Il piano regionale deve in particolare:

a) raccogliere e coordinare le proposte di cui ai precedenti articoli, al fine di assicurare una corretta ed equilibrata diffusione sul territorio regionale delle attività culturali, favorendo le intese tra i Consorzi nella produzione e gestione delle stesse;

b) individuare e realizzare, d' intesa con i Consorzi, servizi regionali per il teatro, la musica, la danza, la cinematografia ed altri mezzi audiovisivi, organicamente distribuiti sul territorio;

c) favorire la continuità e la sempre più alta qualificazione delle manifestazioni culturali di rilevante interesse nazionale, che si svolgano sul territorio regionale;

d) individuare mezzi e strumenti per assicurare l' organico collegamento tra la programmazione delle attività culturali e quella delle attività turistiche;

e) favorire scambi culturali con l' estero nell' ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell' art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ;

f) prevedere l' ammontare complessivo del contributo regionale per l' attuazione del piano.

ARTICOLO 6

Consulta regionale per i beni e le attività culturali.

1. La Consulta regionale per i beni e le attività culturali è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

b) i presidenti dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o loro delegati;

c) i presidenti delle Province o loro delegati;

d) tre rappresentanti delle aziende comprensoriali di cura, soggiorno e turismo designati dalla competente associazione regionale;

e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative in campo nazionale, su designazione dei rispettivi comitati regionali;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni regionali;

g) un rappresentante dell' Università degli studi di Perugia;

h) un rappresentante dell' Università italiana per stranieri;

i) un rappresentante dell' Accademia di belle arti di Perugia;

l) un rappresentante del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo;

m) un rappresentante del Conservatorio musicale " F. Morlacchi" di Perugia;

n) un rappresentante dell' Istituto musicale " G. Briccialdi" di Terni;

o) un rappresentante della Conferenza episcopale umbra;

p) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

q) i soprintendenti ai beni ambientali, artistici, architettonici e storici, ai beni archeologici, agli archivi dell' Umbria e i direttori degli archivi di Stato di Perugia e di Terni;

r) quindici esperti in rappresentanza della scuola, della cultura e degli organismi operanti nei settori dei beni e delle attività culturali, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a dieci;

s) un rappresentante dell' AGIS;

t) un rappresentante della RAI;

u) un rappresentante delle associazioni nazionali del movimento cooperativistico.

2. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

3. Le competenze della Consulta sono quelle indicate nell' art. 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 .

4. La Consulta elegge tra i suoi membri due vice - presidenti con voto limitato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione designato dalla Giunta.

6. Ai lavori della Consulta possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di Enti e Associazioni interessati agli argomenti in esame.

7. La Consulta si riunisce almeno sei volte l' anno, su convocazione del presidente, ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. La Consulta adotta, entro sessanta giorni dall' insediamento, un regolamento interno che deve essere approvato dal Consiglio regionale.

9. La Consulta può articolarsi in commissioni di lavoro.

10. Fino alla costituzione della Consulta di cui al presente articolo resta in funzione, anche ai fini delle attività di cui alla presente legge, la Consulta già prevista dall' art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 , che è abrogato.

11. Ai membri della Consulta e agli esperti e rappresentanti di cui al sesto comma è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale, nonchè un' indennità forfettaria di lire 10.000 per ogni giornata di seduta.

ARTICOLO 7

Approvazione, attuazione del piano e criteri per l' erogazione dei contributi.

1. Il Consiglio regionale provvede all' approvazione del piano di cui al precedente art. 2 entro il 30 maggio di ogni anno.

2. La Giunta regionale provvede all' attuazione del piano e all' erogazione dei contributi.

3. La ripartizione dei contributi ai Consorzi viene effettuata annualmente dalla Giunta regionale sulla base del piano approvato e con le modalità di cui agli artt. 3 e 5, tenendo conto dei seguenti criteri:
 
- 30 per cento in rapporto al numero dei Comuni;
 
- 70 per cento in rapporto alla popolazione residente.

4. Il contributo è erogato in due fasi:
 
- 60 per cento dopo l' approvazione del piano;
 
- 40 per cento in base alle risultanze della relazione di cui all' art. 8.

ARTICOLO 8

Relazione sulle attività svolte.

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare tempestivamente alla Giunta regionale una relazione su ciascuna iniziativa realizzata.

2. La mancata o parziale attuazione delle iniziative comporta la revoca e il conseguente recupero totale o parziale della concessione del contributo.

ARTICOLO 9

Associazione dei Consorzi comprensoriali e delle Amministrazioni provinciali.

1. La Regione, al fine di assicurare la più efficace diffusione sul territorio regionale delle attività culturali e artistiche, favorisce la costituzione di un' associazione tra i Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e le due Amministrazioni provinciali.

2. A tal fine la Regione eroga contributi per il funzionamento dell' Associazione e per la realizzazione delle manifestazioni da essa proposte ed inserite nel piano di cui al precedente art. 2 purchè lo statuto dell' Associazione rispetti i seguenti criteri:
 
- rappresentanza dei Consorzi e delle Province che tenga conto delle componenti di minoranza;
 
- assunzione proporzionata dei carichi finanziari da parte dei Consorzi e delle Province;
 
- programmazione omogenea degli interventi sul territorio regionale, con particolare riguardo alle esigenze del suo riequilibrio;
 
- unicità e articolazione territoriale delle singole strutture tecniche e organizzative, da realizzarsi in base a criteri di economicità e di professionalità del personale addetto;
 
- interscambio e costante circolazione di iniziative e di esperienze a livello infraregionale, interregionale, nazionale e internazionale nell' ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell' art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ;
 
- aggiornamento permanente culturale, tecnico e professionale.

ARTICOLO 10

Norma finanziaria.

1. All' onere per l' attuazione della presente legge si farà fronte, a far tempo dall' esercizio finanziario 1981, con stanziamenti che saranno iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale e quantificati annualmente con legge di bilancio ai sensi del secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .

2. Il predetto finanziamento è utilizzato:
 
- per il 50 per cento a favore dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , tenuto conto dei criteri di cui all' art. 7;
 
- per il 20 per cento a favore delle grandi manifestazioni di rilevante interesse nazionale di cui all' art. 5, lett. c);
 
- per il 20 per cento a favore dei servizi regionali di cui all' art. 5, lett. b), nonchè per il funzionamento e l' attività dell' organismo di cui all' art. 9;
 
- per il 10 per cento a favore delle iniziative di cui all' art. 4.

ARTICOLO 11

Norma transitoria.

1. Qualora i Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 non siano stati costituiti, la Giunta regionale provvede, di concerto con i Comuni dei Comprensori, sentite le commissioni comunali competenti, a coordinare le proposte di cui all' art. 3 della presente legge.

ARTICOLO 12

Norma transitoria per il 1981.

1. Per l' anno 1981 i termini di cui agli artt. 3 e 4 sono fissati al 30 aprile 1981; il termine di cui all'art. 5 è fissato al 30 giugno 1981.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 6 agosto 2004, n. 17, art. 11, comma 1, lett. b). Le norme della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R. 6/8/2004, n. 17