ARTICOLO UNICO
1.
I comma terzo ed ultimo dell'
art. 12 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48
, sono sostituiti dai seguenti: "
L' ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è reso noto attraverso il deposito in segreteria e l' affissione nell' Albo dell' Ufficio. In caso di particolare urgenza possono essere trattati argomenti non iscritti all' ordine del giorno, sempre che la decisione sia presa con il consenso unanime dei membri aventi diritto di voto
.
Anche in questi casi l' ordine del giorno deve essere depositato in Segreteria e affisso all' Albo dell' Ufficio
".