Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 10 del 8 Marzo 1982 (1)
Comunità montana Monti Martani e Serano - Spoleto. Modifica art. 18 dello statuto.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 17/03/1982


ARTICOLO UNICO

1. L'art. 18 dello statuto della Comunità montana Monti Martani e Serano - Spoleto, approvato con legge regionale 19 maggio 1975, n. 31 , è così sostituito: " La Comunità montana istituisce il ruolo organico unico del personale tecnico e amministrativo in conformità a norme nazionali e regionali ed al proprio regolamento organico. La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o dagli altri Enti locali. La Giunta della Comunità stipulerà accordi particolari per il rimborso degli oneri, d'intesa con gli enti interessati. La Comunità montana può conferire incarichi professionali specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacità. Al personale di cui al primo comma si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali ".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. o). Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett. q), L.R. 24 settembre 2003, n. 18