Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 14 del 2 Aprile 1982 (1)
Comunità montana Monte Subasio, Valtopina. Modifica dello statuto (art. 19).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 07/04/1982


ARTICOLO UNICO

1. L'art. 19 dello statuto della Comunità montana, Monte Subasio - Valtopina, approvato con legge regionale 11 marzo 1974, n. 15 , è così sostituito: " Il personale della Comunità montana è ordinato in un ruolo unico secondo le norme del regolamento organico. Il regolamento organico prevede, inoltre, norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8 . Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli Enti locali. La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e dagli Enti locali. La Comunità montana può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni per programmi e progetti specifici ".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. p). Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett. r), L.R. 24 settembre 2003, n. 18