Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Maggio 1982 n. 26
Ulteriori norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 08/06/1982


Titolo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1981, N. 34

ARTICOLO 1

Modifica dell'art. 7, terzo comma, LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 è sostituito dal seguente: "solo nelle ipotesi di cui alle lettere A e B dei punti 1 e 2 di cui al precedente comma, il contributo è concesso a condizione che l'avente diritto realizzi sia gli interventi di carattere strutturale, sia i connessi lavori di rifinitura".

ARTICOLO 2

Integrazione dell'art. 8 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. All'art. 8 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono aggiunti i seguenti commi: " A favore degli aventi diritto, proprietari di immobili ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, i quali, in alternativa a quanto previsto dal primo comma, si costituiscano in cooperative edilizie a proprietà individuale al fine di effettuare la realizzazione di una unità minima di intervento, le aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile relativa agli interventi a carattere strutturale di cui al precedente art. 7, comma secondo, punto 1, lettere A), B) e C) sono rispettivamente elevate dall'80 per cento al 90 per cento, dall'80 per cento al 90 per cento e dal 70 per cento all'80 per cento, con riferimento agli immobili ricompresi nel piano ". " L'elevazione del contributo di cui al precedente comma è altresì disposta a favore degli aventi diritto proprietari di immobili non ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, i quali, in alternativa a quanto previsto dal secondo comma, si costituiscano in cooperativa edilizia a proprietà individuale al fine di realizzare gli interventi unitari di cui all'art. 5 della presente legge. Resta salva, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma, l'elevazione del contributo quando i lavori siano iniziati, previa autorizzazione del Comune, nel caso di cui al secondo comma del presente articolo ". " Le elevazioni di contributi di cui ai precedenti quinto e sesto comma sono concesse a condizione che gli interventi vengano realizzati a cura delle cooperative ".

ARTICOLO 3

Sostituzione del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono soppressi e vengono sostituiti dai seguenti commi: " Qualora successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma precedente, l'immobile venga trasferito per atto tra vivi o per causa di morte, il contributo è concesso al proprietario avente causa, previa acquisizione da parte del Comune del titolo di proprietà, o della relativa documentazione successoria ". " Nel caso di cui al precedente comma il contributo è concesso all'avente causa nella stessa misura in cui sarebbe spettato al dante causa ". " Qualora il trasferimento riguardi solo parte del patrimonio immobiliare del dante causa, ricompresso nella istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, all'avente causa compete la quota del contributo spettante all'originario proprietario, in relazione al bene trasferito, individuata proporzionalmente con riguardo alla spesa ammessa, riferita distintamente al patrimonio di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 7. La spesa ammessa a contributo è calcolata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13. L'ammontare complessivo dei contributi concessi al dante causa ed all'avente causa non può comunque superare l'ammontare del contributo di spettanza del dante causa, con riferimento al patrimonio ricompreso nella istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 ". " Nell'ipotesi che gli aventi causa non abbiano avuto la residenza anagrafica alla data del 19 settembre 1979 nel comune in cui si trova l'immobile danneggiato gli stessi non hanno diritto alla elevazione del contributo previsto dal sesto comma del precedente art. 7, anche se l'immobile provenga per atto tra vivi o per causa di morte da un proprietario residente ".

ARTICOLO 4

Modifica del primo e dell'ultimo comma dell'art. 13 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono soppresse le parole " e determina l'ammontare complessivo del contributo ".

2. Alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 13 le parole " primo comma " sono sostituite dalle parole " secondo e terzo comma ".

ARTICOLO 5

Integrazione dell'art. 16 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Il finanziamento straordinario previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 è elevato a lire 200.000.000.

2. All'art. 16 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono aggiunti i seguenti due commi: " Con i fondi previsti dal presente articolo sono altresì finanziate le opere di sistemazione idraulica nei comuni di cui alla Tab. A) allegata alla presente legge, limitatamente alle zone individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli studi di microzonazione già effettuati da parte della Regione ". " Per la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 29 ".

ARTICOLO 6

Modifica e integrazione dell'art. 17 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Il finanziamento straordinario di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 è elevato a lire 3.000.000.000.

2. Al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 l'inciso: " dal comma seguente " è sostituito dall'inciso: " dal presente articolo ".

3. All'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è aggiunto il seguente inciso: " Resta comunque salvo il beneficio di cui al primo comma, lett. a), dell'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 ".

4. All'art. 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono inoltre aggiunti i seguenti commi: " Nel caso di trasferimento degli abitati non si procede alla istruttoria congiunta di cui al penultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. In tale ipotesi, il contributo anche per la parte concernente terremoti precedenti a quello del 19 settembre 1979, è concesso ai sensi della presente legge ". " Nell'ipotesi di trasferimento degli abitati le spese tecniche, relative all'accertamento del danno, all'istruttoria delle domande, alla predisposizione del progetto di massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 e dei relativi strumenti urbanistici attuativi, sono finanziate con i fondi di cui al presente articolo ed erogati ai Comuni dietro presentazione della documentazione necessaria ". " Nei Comuni di cui alla Tab. A) allegata alla presente legge il trasferimento degli abitati, oltre all'ipotesi di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, è consentito altresì quando per motivate ragioni di ordine economico non risulti conveniente la ricostruzione degli abitati nello stesso sito ".

ARTICOLO 7

Modifica e integrazione dell'art. 23 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. All'art. 23 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, le parole " art. 9 " sono sostituite dalle seguenti " art. 9, primo, secondo e terzo comma ". Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi: " Il limite massimo dei contributi previsti dal precedente art. 22 alle lettere a) e b) vale altresì nel caso di trasferimento di parte o di tutto il patrimonio dell'originario avente diritto, per atto tra vivi o per causa di morte. Qualora il trasferimento abbia luogo per atto tra vivi e riguardi solo parte del patrimonio danneggiato, all'avente causa spetta la quota di contributo percentuale riferito alla quota di patrimonio trasferito, fermo restando che l'ammontare complessivo dei contributi concessi al dante causa e all'avente causa non può comunque superare l'ammontare del contributo del dante causa con riferimento al patrimonio ricompreso nell'istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 ". " Nell'ipotesi che gli aventi causa non abbiano avuto la residenza anagrafica alla data del 19 settembre 1979 nel comune in cui si trova l'immobile danneggiato gli stessi non hanno diritto alla elevazione del contributo previsto dal sesto comma del precedente art. 22, anche se l'immobile provenga per atto tra vivi o per causa di morte da un proprietario residente ".

ARTICOLO 8

Integrazione dell'art. 27 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono aggiunti i seguenti due commi: " Nei limiti di fondi disponibili sono altresì ammessi a contributo gli interventi effettuati per ragioni di urgenza sui beni di cui al precedente primo comma prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 ". " Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai Comuni, nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi da privati o enti pubblici entro il 31 luglio 1982 ".

ARTICOLO 9

Modifica dell'art. 28 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Nel primo comma dell'art. 28 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 le parole " in ordine alle opere pubbliche " sono sostituite dalle parole " in ordine ai beni ed alle opere pubbliche ".

ARTICOLO 10

Modifica dell'art. 29 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Al primo comma dell'art. 29 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, dopo le parole " provvedono alla " sono aggiunte le parole " progettazione ed alla ".

2. All'ultimo comma dell'art. 29 della legge regionale luglio 1981, n. 34, è aggiunto il seguente periodo " Salvo quanto previsto dal presente comma, ove dopo l'esecuzione dell'intervento risultino economie, le relative somme devono essere restituite alla Regione ".

3. Dopo l'ultimo comma dell'art. 29 è aggiunto il seguente comma: " Ove le economie realizzate dai singoli enti consentano l'esecuzione funzionale di interventi su beni od opere di loro proprietà, la Giunta regionale provvede alla riassegnazione delle stesse in favore dei predetti enti, sulla base delle priorità stabilite con il piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, cosi come integrato dall'art. 28 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 547 del 29 aprile 1982 ".

ARTICOLO 11

Modifica dell'art. 31 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 le parole " in base alla vigente legislazione regionale in materia " sono sostituite dalle parole " in base alla legge 10 dicembre 1981, n. 741 ed alla legislazione regionale in quanto applicabile ".

2. Al secondo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: " dopo la formazione dell'elenco regionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70, i collaudatori dovranno essere scelti dagli enti in detto elenco ".

ARTICOLO 12

Integrazione dell'art. 33 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. All'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono aggiunti i seguenti commi: " I benefici di cui all' art. 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115 , concernenti il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, sono cumulabili con le provvidenze previste dalla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 purchè riferiti a lavori diversi - a seconda delle singole provvidenze - da effettuarsi nelle unità immobiliari o negli immobili ". " Le opere di culto, riservate alla competenza dello Stato dall' art. 8, lett. i) del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 , non sono ammesse alle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 ". " Salvo quanto previsto dal successivo comma i benefici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 , e alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2 sono cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, purchè riferiti a lavori diversi - a seconda delle singole provvidenze - da effettuarsi nelle unità immobiliari o negli immobili ". " I benefici di cui all'art. 19 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ".

ARTICOLO 13

Modifica e integrazione dell'art. 34 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34

1. Il punto 2 del primo comma dell'art. 34 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è sostituito dal seguente: " 2) fra i Comuni di cui alla allegata tabella B) sulla base di quanto previsto dalla allegata tabella F) ".

2. Al terzo comma dell'art. 34 è aggiunto il seguente periodo: " nei Comuni di cui alla tabella B) allegata alla presente legge, la prima anticipazione sui fondi nella misura indicata nella tabella F), è accreditata ai Comuni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ".

3. All'art. 34 è aggiunto il seguente comma: " In deroga a quanto previsto dal secondo comma, ai Comuni di S. Anatolia di Narco, Poggiodomo, Scheggino e Ferentillo è concessa una anticipazione sui fondi relativi all'anno 1982, nella misura stabilita nell'allegata tabella G). L'anticipazione è accreditata ai Comuni interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ".

ARTICOLO 14

Modifica e integrazione dell'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34

1. Nel primo comma dell'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono soppresse le parole " e alla economicità ". E' inoltre aggiunto il seguente comma: " I comuni di cui alla tabella A) allegata alla presente legge procedono all'istruttoria del provvedimento di concessione di cui all'art. 13, tenendo conto della economicità degli interventi ammissibili a contributo anche con riguardo al carattere storico, artistico, monumentale, ambientale ed architettonico dei beni da ripristinare ".

ARTICOLO 15

1. L'art. 46 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è sostituito come segue: " 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge e per l'esercizio della delega di cui all'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è concesso ai Comuni, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a fondo perduto nella misura del 2,50 per cento della spesa ammessa a contributo. 2. La Giunta regionale, salvo quanto previsto dai successivi commi, concede i contributi di cui al presente articolo sulla base dei rendiconti periodici concernenti i singoli atti concessori di cui agli artt. 13 e 25 della presente legge. 3. A richiesta dei Comuni interessati la Giunta regionale può concedere anticipazioni fino ad un massimo del 20 per cento sui fondi stanziati per le finalità di cui al precedente primo comma. 4. La prima anticipazione, per i Comuni indicati nell'allegata tabella A), è effettuata sulla base di quanto previsto nella allegata tabella E) e con le integrazioni di cui alla allegata tabella H. 5. Per i Comuni indicati nell'allegata tabella B), la prima anticipazione è stabilita nella misura del 50 per cento dell'ammontare massimo del contributo di cui al primo comma, relativamente all'anno 1981, calcolato sulla base di quanto previsto nell'allegata tabella F). 6. Le ulteriori anticipazioni, nella misura indicata al terzo comma, verranno effettuate, a richiesta dei Comuni, successivamente alla presentazione dei rendiconti periodici delle provvidenze concesse ed erogate, relativi alle precedenti anticipazioni ".

ARTICOLO 16

Modifica dell'art. 49 della LR 1 luglio 1981, n 34

1. Lo stanziamento previsto dall'art. 50 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, denominato: " Fondo per studi e ricerche nonchè per la formazione di progetti speciali a cantieri pilota nel quadro degli interventi per la rinascita delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi" è aumentato di lire 500.000.000.

2. All'art. 49 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, dopo le parole: " progetti speciali " sono aggiunte le parole " e pilota ".

3. Dopo il primo comma dell'art. 49 è aggiunto il seguente comma: " Le ulteriori spese tecniche e di collaudo riguardanti interventi nei cantieri pilota, esclusa la progettazione effettuata a cura della Regione ai sensi del precedente primo comma, sono finanziate ai sensi dell'art. 27 e seguenti del Titolo IV della presente legge e sono ammesse a contributo nella misura del 4 per cento ".

Titolo II

NORME PER FAVORIRE L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 17

Modifica dell'art. 50 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. I riferimenti contenuti nella tabella H e nell'art. 50 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, agli artt. 45, 46 e 48 devono intendersi riferiti agli artt. 46, 47 e 49 della stessa legge.

ARTICOLO 18

Autorizzazione all'anticipato inizio dei lavori a favore di coloro che non sono ricompresi nelle priorità di intervento

1. Non sono esclusi dalle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 e successivi eventuali rifinanziamenti coloro che iniziano i lavori di ripristino e ricostruzione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 8, o la concessione di cui agli artt. 13 e 25, in quanto gli immobili danneggiati di loro proprietà non sono ancora ricompresi nelle priorità di intervento di cui agli artt. 10, 11 e 24. In tal caso l'avente diritto per non perdere l'ammissione al contributo deve:

a) iniziare i lavori sulla base di concessione edilizia e o delle altre autorizzazioni richieste;

b) ottenere dal Comune una previa autorizzazione volta a verificare la conformità della progettazione alle previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, in quanto applicabile.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, punto b) non concreta alcuna aspettativa, nè rappresenta criterio preferenziale in ordine all'ottenimento del contributo di cui agli artt. 13 e 24 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

3. Nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, l'autorizzazione di cui al punto b) del primo comma del presente articolo è rilasciata a condizione che l'intervento sia conforme alle previsioni del piano di recupero.

4. Nel caso di cui al presente articolo l'aggiornamento della spesa ammissibile di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all'inizio dei lavori di cui al punto b) del primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 19

Attuazione dei piani di recupero nei Comuni della Valnerina

1. L'attuazione dei piani di recupero previsti dall'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 costituisce intervento di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi dell' art. 28, comma quinto, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

2. Qualora l'attuazione del piano di recupero non avvenga nei termini e con le modalità fissate dal Comune a cura dei proprietari singoli o associati, il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero ai sensi del penultimo comma dell' art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sostituendosi ai proprietari inadempienti. In quest'ultimo caso l'attuazione del piano può avvenire in concorso con gli altri proprietari, sulla base di apposite intese.

3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai proprietari di immobili ricompresi nel piano di recupero che provvedono nei termini fissati dal Comune a stipulare la convenzione prevista dall'art. 15 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

4. Qualora il piano di recupero sia attuato dal Comune in tutto o in parte mediante occupazione temporanea o esproprio i contributi di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, afferenti agli immobili interessati all'intervento, sono erogati al Comune stesso. In tal caso il Comune può utilizzare i fondi di cui all'art. 47 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, limitatamente alla spesa non coperta dal contributo di cui all'art. 7 della legge stessa, che viene liquidato nelle misure percentuali ivi previste diminuite del 20 per cento.

5. L'azione di rivalsa di cui al penultimo comma dell' art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , è limitata alle spese sostenute non coperte dal contributo di cui all'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, così come ridotto ai sensi del precedente comma.

6. Nel caso in cui la diffida è preordinata alla occupazione temporanea di cui al penultimo comma dell' art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 il termine assegnato dal Comune ai proprietari interessati per dare corso alle opere non può essere inferiore a 3 mesi.

ARTICOLO 20

Attuazione degli interventi unitari nei Comuni della Valnerina

1. Qualora con riguardo agli interventi a carattere unitario di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, non si sia realizzata l'intesa di cui all'art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, il Comune adotta un piano di recupero e provvede alla sua attuazione ai sensi del precedente art. 19.

2. Agli effetti di cui al precedente comma l'intesa si intende non realizzata quando la documentazione prevista dall'art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, non sia stata presentata da tutti i proprietari interessati all'intervento unitario, individuati dal Comune con apposita delibera, nei termini dallo stesso fissati.

3. La deliberazione con cui è individuato l'ambito dell'intervento unitario è effettuata tenuto altresì conto delle direttive tecniche di cui all'art. 38 legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

4. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi assunti dai proprietari in ordine all'attuazione dell'intervento unitario.

5. Il presente articolo si applica ai soli Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

ARTICOLO 21

Contributi per spese tecniche

1. L'ammontare massimo dei contributi per spese tecniche di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è elevato nella misura del 14 per cento e, limitatamente al Comune di Preci, del 20 per cento. La relativa spesa è finanziata con gli interessi maturati sulle somme erogate ai Comuni e dovrà essere rendicontata ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

2. I contributi di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono erogati, nei limiti finanziari fissati con le tabelle A e B allegate alla deliberazione del Consiglio regionale in data 2 febbraio 1981, n. 135, detratta l'anticipazione di cui al terzo comma dello stesso articolo, sulla base di una documentata richiesta del Comune, contenente l'espressa liquidazione delle spese.

3. I contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono erogati, detratta l'anticipazione di cui al terzo comma dello stesso articolo, sulla base di rendiconti periodici concernenti i singoli atti concessori di cui agli artt. 13 e 25 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

4. I contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, limitatamente ai comuni di Sellano, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, S. Anatolia di Narco, Poggiodomo, Scheggino e Ferentillo non possono essere inferiori a lire 20.000.000 per ciascun comune e verranno erogati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detratta l'anticipazone già effettuata.

ARTICOLO 22

Fondo per l'attuazione dei piani di recupero

1. Il fondo a favore dei Comuni per l'attuazione dei piani di recupero, previsto dall'art. 47 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è aumentato a lire 2.000.000.000.

2. Nei casi in cui il Comune provvede all'attuazione dei piani di recupero con riguardo agli immobili che non siano destinatari delle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, deve effettuare l'intervento in conformità alle direttive tecniche di cui all'art. 38 della stessa legge.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 23

Proroga termini

1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è prorogato al 30 giugno 1982.

2. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 1983.

3. I termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono prorogati al 30 aprile 1983.

ARTICOLO 24

Sanatoria di domande irregolari di enti

1. Gli Enti ecclesiastici che abbiano tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 7, anzichè quella di cui all'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, limitatamente agli immobili di loro proprietà non destinati ad opere di culto, se presentano la documentazione di cui ai punti 1 e 2 del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Non sono tenuti a presentare tale documentazione gli Enti ecclesiastici per quanto riguarda gli immobili di loro proprietà ricompresi nei piani di recupero promossi ad iniziativa dei Comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono altresì per gli Enti privati e pubblici economici che abbiano presentato erroneamente la domanda ai sensi dell'art. 7, anzichè ai sensi dell'art. 5, dcella legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

ARTICOLO 25

Norma interpretativa dell'art. 18 LR 26 maggio 1980, n. 50 e dell'art. 18 della LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Possono essere ammessi alle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, anche coloro che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e sulla base di concessione edilizia e o delle altre autorizzazioni richieste. La concessione dei contributi resta subordinata alle priorità stabilite dal Comune ai sensi degli artt. 11 e 24 secondo comma della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, qualora l'avente diritto non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

2. L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 si applica altresì alle ipotesi in cui l'inizio dei lavori è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 in altro sito.

3. L'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 si intende abrogato alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

ARTICOLO 26

Integrazione delle tabelle allegate alla LR 1 luglio 1981, n. 34

1. Alle tabelle di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono aggiunte le tabelle F, G, H, allegate alla presente legge.

ARTICOLO 27

Criteri di ripartizione delle spese ammesse a contributi concernenti parti comuni

1. Nei Comuni di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, salvo diversa intesa fra tutti i proprietari interessati, la ripartizione delle spese ammissibili a contributo concernenti l'esecuzione delle opere sulle parti comuni relative a strutture orizzontali e verticali, coperture e prospetti, è effettuata con riguardo alle unità minime di intervento, nell'ambito dei piani di recupero, ed agli interventi unitari, nelle zone soggette a piano di recupero, così come individuati in applicazione delle direttive tecniche di cui all'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 28

Piani finanziari provvisori

1. In attesa dei piani finanziari di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i Comuni di cui alle tabelle A e B allegate alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono tenuti a predisporre entro il 31 luglio 1982 sulla base delle domande presentate ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, un piano finanziario provvisorio contenente:

1) la previsione di massima della spesa e le priorità relative alle opere e ai beni di competenza rispettivamente dei Comuni e degli Enti pubblici non economici;

2) l'indicazione delle opere da realizzare, delle spese necessarie ed ammissibili a contributo relative a immobili di proprietari privati ed Enti pubblici economici e l'individuazione degli aventi diritto.

2. Il contenuto del piano, con riguardo al punto 2 del precedente comma è limitato alle domande presentate ed istruite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, alla data del 30 giugno 1982, distinguendo i casi in cui le perizie presentate siano state adeguate o meno a quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

3. Il piano deve altresì contenere l'elenco delle domande tempestivamente presentate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e non ricompresse nel contenuto del piano di cui al precedente comma, nonchè l'accertamento sintetico del danno subito da tutti gli aventi diritto le cui domande non sono state istruite alla data del 30 giugno 1982 e l'accertamento sintetico della maggiore spesa conseguente a quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, limitatamente all'ipotesi in cui detta spesa non sia stata ricompresa nell'istruttoria effettuata dal Comune al 30 giugno 1982.

4. Qualora il piano di cui al presente articolo, debitamente deliberato dal Comune, non pervenga entro il 31 agosto 1982 alla Regione, si applica l'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

5. I piani finanziari di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, previo esperimento di verifiche anche di tipo sintetico.

6. L'approvazione del piano da parte della Giunta regionale ha efficacia solo ai fini delle ulteriori ripartizioni dei fondi disponibili di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

ARTICOLO 29

Utilizzazione di elaborati tecnici comunali

1. Qualora gli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di recupero, nei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, utilizzino elaborati tecnici predisposti a cura e spese del Comune, in sede di concessione, il contributo afferente le spese tecniche è proporzionalmente ridotto sulla base di opportune intese che debbono intercorrere al momento della consegna degli elaborati.

ARTICOLO 30

Fissazione nuovi termini

1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, e quello di cui al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, possono essere fissati nuovamente e per una sola volta dal sindaco agli effetti di quanto ivi previsto, entro e non oltre il 31 luglio 1983.

2. Resta ferma la durata di validità delle provvidenze di cui all'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

ARTICOLO 31

Norma finanziaria

1. L'onere conseguente all'aumento delle aliquote di contributo di cui al precedente art. 2 trova capienza nello stanziamento del cap. 7043 istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 con l'art. 50, primo comma, della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

2. La maggiore spesa di lire 500.000.000 per gli interventi di cui al precedente art. 6 è imputata sia in termini di competenza che di cassa al cap. 8906 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1982, istituito con l'art. 50, terzo comma, della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

3. L'onere per gli interventi previsti al precedente art. 8 trova capienza negli stanziamenti dei capitoli 8907 e 8908 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1 luglio 1981, n. 34.

4. Lo stanziamento di lire 100.000.000 per la maggiore spesa autorizzata con l'art. 5, ultimo comma, della presente legge, è iscritto in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio 1982 al cap. 8905 istituito con l'art. 50, secondo comma della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

5. Per gli interventi previsti al secondo comma del precedente art. 21 è disposto lo stanziamento di lire 90.100.000 in termini di competenza e di cassa a carico del cap. 5877 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982, istituito con l'art. 50, dodicesimo comma, lett. A), della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

6. La maggiore spesa di lire 1.000.000.000 autorizzata dall'art. 22 della presente legge è imputata in termini di competenza e di cassa al capitolo 7045 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982, istituito con l'art. 50, quattordicesimo comma della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

7. Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è autorizzata, per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 500.000.000 sia in termine di competenza che di cassa a carico del cap. 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio in corso.

8. All'onere complessivo di lire 2.190.100.000 di cui ai commi precedenti si fa fronte con quota della disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1982 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 4), al quale sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento
 
Cap. 8906 competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000
 
Cap. 8905 competenza L. 100.000.000 cassa L. 100.000.000
 
Cap. 5877 competenza L. 90.100.000 cassa L. 90.100.000
 
Cap. 7045 competenza L. 1.000.000.000 cassa L. 1.000.000.000
 
Cap. 5807 competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000
 
competenza L. 2.190.100.000 cassa L. 2.190.100.000
 
In diminuzione
 
Cap. 9700 competenza L. 2.190.100.000 cassa L. 1.500.000.000
 
Cap. 6140 (Fondo di riserva di cassa) L. 690.100.000
 
competenza L. 2.190.100.000 cassa L. 2.190.100.000

9. Gli interventi previsti dalla presente legge hanno riferimento nel bilancio pluriennale 1982 1983 al 5º settore, 2º programma, progetto 2.2.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATI:
ALLEGATO 1: - Tabella F (Tabella Ristrutturata) Parziale riparto dei fondi per l'anno 1981, per contributi a privati nei comuni di cui alla tabella B allegata alla LR 1 luglio 1981, n. 34 - prima anticipazione (in milioni di lire)


 
1) Assisi: importo teorico piano finanziario L. 3.870,000;% incidenza L. 18.066; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 1.806,600; prima assegnazione L. 602,200 .
 
2) Bastia: importo teorico piano finanziario L. 11,803 ;% incidenza 0,055; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 5,500 ; prima assegnazione L. 1,833 .
 
3) Bettona: importo teorico piano finanziario L. 15,900 ;% incidenza 0,084; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 8,400 ; prima assegnazione L. 2,800 .
 
4) Bevagna: importo teorico piano finanziario L. 84,800 ;% incidenza 0,395; importo ripartito L. 10.000 milioni L. 39,500 ; prima assegnazione L. 13,165 .
 
5) Campello sul Clitunno: importo teorico piano finanziario L. 288,205 ;% incidenza 1,345; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 134,500 ; prima assegnazione L. 44.835.
 
6) Cannara: importo teorico piano finanziario L. 31,800 ;% incidenza 0,148; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 14,800 ; prima assegnazione L. 4,935 .
 
7) Castelritaldi: non previsti contributi.
 
8) Corciano: non previsti contributi.
 
9) Costacciaro: importo teorico piano finanziario L. 5,300 ;% incidenza 0,024; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 2,400 ; prima assegnazione L. 1,200 .
 
10) Foligno: importo teorico piano finanziario L. 347,620 ;% incidenza 1,622; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 162,200 ; prima assegnazione L. 54,065 .
 
11) Fossato di Vico: importo teorico piano finanziario L. 140,695 ;% incidenza 0,666; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 66,600 ; prima assegnazione L. 22,200 .
 
12) Giano dell'Umbria: importo teorico piano finanziario L. 333,900 :% incidenza 1,558; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 155,800 ; prima assegnazione L. 51,935 .
 
13) Gualdo Cattaneo: importo teorico piano finanziario L. 47,700 ;% incidenza 0,222; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 22,200 ; prima assegnazione L. 7,400 .
 
14) Gualdo Tadino: importo teorico piano finanziario L. 439,900 ;% incidenza 2,053; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 205.300; prima assegnazione L. 68.435.
 
15) Magione: non previsti contributi.
 
16) Massa Martana: importo teorico piano finanziario L. 471,495 ;% incidenza 2,201; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 220,100 ; prima assegnazione L. 73,365 .
 
17) Montecastello Vibio: non previsti contributi.
 
18) Montefalco: importo teorico piano finanziario L. 159,000 ;% incidenza 0,742; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 74,200 ; prima assegnazione L. 24,733 .
 
19) Nocera Umbra: importo teorico piano finanziario L. 732,480 ;% incidenza 3.419; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 341,900 ; prima assegnazione L. 113,965 .
 
20) Piegaro: non previsti contributi.
 
21) Pietralunga: importo teorico piano finanziario L. 2.190,000;% incidenza 10,223; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 1.022,300; prima assegnazione L. 340,765 .
 
22) Sigillo: non previsti contributi.
 
23) Spello: non previsti contributi.
 
24) Spoleto: importo teorico piano finanziario L. 2.962,700;% incidenza 13,831; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 1.383,100; prima assegnazione L. 461,035 .
 
25) Todi: importo teorico piano finanziario L. 161,093 ;% incidenza 0,752; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 75,200 ; prima assegnazione L. 25,065 .
 
26) Trevi: importo teorico piano finanziario L. 95,400 ;% incidenza 0,445; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 44,500 ; prima assegnazione L. 14,830 .
 
27) Umbertide: importo teorico piano finanziario L. 5,300 ;% incidenza 0,024; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 2,400 ; prima assegnazione L. 1,200 .
 
28) Valfabbrica: importo teorico piano finanziario L. 1.635,000;% incidenza 7,632; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 763,200 ; prima assegnazione L. 254,400 .
 
29) Valtopina: importo teorico piano finanziario L. 153,980 ;% incidenza 0,719; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 71,900 ; prima assegnazione L. 23,965 .
 
30) Acquasparta: importo teorico piano finanziario L. 465,000 ;% incidenza 2,170; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 217,000 ; prima assegnazione L. 72,335 .
 
31) Allerona: non previsti contributi.
 
32) Alviano: importo teorico piano finanziario L. 6,760 ;% incidenza 0,031; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 3,100 ; prima assegnazione L. 1,550 .
 
33) Amelia: importo teorico piano finanziario L. 440,000 ;% incidenza 2,054; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 205,400 ; prima assegnazione L. 68,465 .
 
34) Arrone: importo teorico piano finanziario L. 1.100,000;% incidenza 5,135; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 513,500 ; prima assegnazione L. 171,165 .
 
35) Avigliano Umbro: importo teorico piano finanziario L. 381,600 ;% incidenza 1,781; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 178,100 ; prima assegnazione L. 59,365 .
 
36) Baschi: importo teorico piano finanziario L. 10,600 ;% incidenza 0,049; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 4,900 ; prima assegnazione L. 1,635 .
 
37) Calvi dell'Umbria: importo teorico piano finanziario L. 294,420 ;% incidenza 1,374; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 137,400 ; prima assegnazione L. 45,800 .
 
38) Ficulle: importo teorico piano finanziario L. 5,300 ;% incidenza 0,024; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 2,400 ; prima assegnazione L. 1,200 .
 
39) Giove: importo teorico piano finanziario L. 71,620 ;% incidenza 0,334; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 33,400 ; prima assegnazione L. 11,135 .
 
40) Guardea: importo teorico piano finanziario L. 74,200 ;% incidenza 0,346; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 34,600 ; prima assegnazione L. 11,535 .
 
41) Lugnano in Teverina: importo teorico piano finanziario L. 75,000 ;% incidenza 0,350; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 35,000 ; prima assegnazione L. 11,665 .
 
42) Montecastrilli: importo teorico piano finanziario L. 482,300 ;% incidenza 2,251; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 225,100 ; prima assegnazione L. 75,035 .
 
43) Montecchio: importo teorico piano finanziario L. 122,000 ;% incidenza 0,569; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 56,900 ; prima assegnazione L. 18,965 .
 
44) Montegabbione: importo teorico piano finanziario L. 4,500 ;% incidenza 0,021; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 2,100 ; prima assegnazione L. 1,050 .
 
45) Montefranco: importo teorico piano finanziario L. 328,600 ;% incidenza 1,534; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 153,400 ; prima assegnazione L. 51,135 .
 
46) Narni: importo teorico piano finanziario L. 657,200 ;% incidenza 3,068; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 306,800 ; prima assegnazione L. 102,265 .
 
47) Orvieto: importo teorico piano finanziario L. 74,200 ;% incidenza 0,346; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 34,600 ; prima assegnazione L. 11,535 .
 
48) Otricoli: importo teorico piano finanziario L. 45,520 ;% incidenza 0,212; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 21,200 ; prima assegnazione L. 1,765 .
 
49) Parrano: non previsti contributi.
 
50) Polino: importo teorico piano finanziario L. 312,660 ;% incidenza 1,459; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 145,900 ; prima assegnazione L. 48,635 .
 
51) Porano: importo teorico piano finanziario L. 5,300 ;% incidenza 0,024; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 2,400 ; prima assegnazione L. 1,200 .
 
52) Sangemini: importo teorico piano finanziario L. 100,700 ;% incidenza 0,470; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 47,000 ; prima assegnazione L. 15,665 .
 
53) San Venanzo: importo teorico piano finanziario L. 5,300 ;% incidenza 0,024; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 2,400 ; prima assegnazione L. 1,200 .
 
54) Stroncone: importo teorico piano finanziario L. 376,300 ;% incidenza 1,756; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 175,600 ; prima assegnazione L. 58,535 .
 
55) Terni: importo teorico piano finanziario L. 1.797,750;% incidenza 8,392; importo ripartito lire 10.000 milioni L. 839,200 ; prima assegnazione L. 279,735 .
 
Totale riparto dei fondi per l'anno 1981, per contributi a privati nei Comuni di cui alla tabella B allegata alla LR 1 luglio 1981, n. 34 - prima anticipazione (in milioni di lire) L. 21.420,981; // adeguamento L. 64/ 7 4 trenta per cento L. 6.426,2943; //
 
totali complessivi: importo teorico piano finanziario L. 27.847,2753; importo ripartito lire 10.000 milioni; prima assegnazione L. 3.336,198.
 
ALLEGATO 2:
 
Tabella G Anticipazione di cui all'ultimo comma dell'art. 13 (Tabella Ristrutturata)
 
Comune di Sant'Anatolia di Narco: importo attribuito salvo conguaglio su stanziamento bilancio 1982 L. 547.310.000; anticipazione un terzo: L. 182.500.000.
 
Comune di Poggiodomo: importo attribuito salvo conguaglio su stanziamento bilancio 1982 L. 649.310.000; anticipazione un terzo: L. 216.500.000.
 
Comune di Scheggino: importo attribuito salvo conguaglio su stanziamento bilancio 1982 L. 735.020.000; anticipazione un terzo: L. 245.000.000.
 
Comune di Ferentillo: importo attribuito salvo conguaglio su stanziamento bilancio 1982 L. 756.150.000; anticipazione un terzo: L. 252.000.000.
 
Totale importi attribuiti salvo conguaglio su stanziamento bilancio 1982 L. 2.687.790.000; anticipazione un terzo L. 896.000.000.
 
ALLEGATO 3:
 
Tabella H Integrazione della tabella E allegata alla legge regionale 1- 7- 1981, n. 34. (Tabella Ristrutturata)
 
Comune di Sant'Anatolia di Narco: contributo 2,5% su importo stanziato bilancio 1982 L. 13.683.000; prima anticipazione contributo 20% L. 2.737.000.
 
Comune di Poggiodomo: contributo 2,5% su importo stanziato bilancio 1982 L. 16.233.000; prima anticipazione contributo 20% L. 3.247.000.
 
Comune di Scheggino: contributo 2,5% su importo stanziato bilancio 1982 L. 18.376.000; prima anticipazione contributo 20% L. 3.675.000.
 
Comune di Ferentillo: contributo 2,5% su importo stanziato bilancio 1982 L. 18.904.000; prima anticipazione contributo 20% L. 3.781.000.
 
Totale contributi 2,5% su importo stanziato bilancio 1982 L. 67.196.000;
 
totale prima anticipazione contributo 20% L. 13.440.000.