ARTICOLO 1
Finalità
1.
E'autorizzata la spesa di lire 200.000.000, a titolo di contributo per la riattivazione della ferrovia Spoleto - S. Anatolia di Narco, a scopo turistico.
2.
Il contributo di cui al comma precedente verrà erogato con atto della Giunta regionale a favore del " Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, Spoletino e Valnerina".
ARTICOLO 2
Norma finanziaria.
1.
La spesa di cui al precedente articolo è iscritta, sia in termini di competenza che di cassa, sul cap. 7401 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale 1982, denominato " Contributo per il ripristino della ferrovia Spoleto - S. Anatolia di Narco" (tit. II - sez. 09 - rubr. 35 - categoria 03 - settore 19 - tipo 2.1.).
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte come segue:
- quanto a lire 100.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6121 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 3 allegato a detto bilancio; n. d'ordine 1);
- quanto a lire 100.000.000 mediante utilizzo della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1982 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio; n. d'ordine 7).
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio dell'esercizio 1982, le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
4.
Nel bilancio pluriennale la spesa disposta con la presente legge trova riferimento nel 5º settore, 4º programma, progetto 1.4.