ARTICOLO 2
1.
All'
art. 2 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31
, punto 4) sono soppresse le parole: "
ed in particolare con Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione e con l'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento
". E'aggiunto, inoltre, il seguente comma: "
L'Istituto, fermi restando gli scopi di cui al comma precedente, può svolgere ricerche ed attività culturali anche per conto di terzi
".
ARTICOLO 4
1.
All'
art. 8 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31
, le parole "
Contributo all'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
Contributo all'Istituto per la storia contemporanea
".
ARTICOLO 7
1.
All'art. 25, secondo comma, dell'allegato della
legge regionale 10 aprile 1975, n. 21
, è aggiunto il seguente punto "
i contributi per ricerche ed attività culturali commesse da Enti, associazioni e privati
".