Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Costituzione e sede della Comunità .
1.
Tra i comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera i cui territori classificati " montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della
legge 25 luglio 1952, n. 991
, e dell'articolo unico della
legge 30 luglio 1957, n. 657
, ricadono nella zona omogenea " D", delimitata con l'
art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
, ai sensi dell'
art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, è costituita la Comunità montana della Valnerina, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102.
2.
La Comunità ha sede in Norcia.
Art. 2
Norme che regolano la Comunità montana.
1.
La Comunità montana è regolata dalla legge nazionale 3 dicembre 1971, n. 1102, integrata dalla
legge 23 marzo 1981, n. 93
e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla
legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Scopi della Comunità .
1.
La Comunità si propone i seguenti scopi:
a)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
b)
fornire alle popolazioni residenti nella zona, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;
c)
attuare le finalità previste dalla
legge 1102/ 1971
e dalle altre leggi rivolte alla valorizzazione dei territori collinari e montani;
d)
realizzare la pianificazione urbanistica comprensoriale in armonia con le indicazioni del piano urbanistico territoriale regionale ed esercitare le competenze delegate dalla Regione o dai comuni ai sensi della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
e successive modificazioni ed integrazioni;
e)
attuare nell'ambito della propria zona, i compiti del servizio sanitario nazionale e regionale garantendone il coordinamento e l'integrazione con i servizi socio - assistenziali secondo le disposizioni del
DPR 24 luglio 1977, n. 616
, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, della
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
e del presente statuto;
f)
programmare lo sviluppo delle attività e delle strutture culturali nel territorio ed esercitare le competenze delegate dalla Regione e dai comuni ai sensi della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
e successive modificazioni ed integrazioni;
g)
favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;
h)
esercitare ogni altra funzione delegata dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.
Art. 4
Organi della Comunità .
1.
Sono organi della Comunità montana:
- Il Consiglio;
- La Giunta;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Il Consiglio. Composizione e formazione.
1.
Il Consiglio della Comunità montana si compone di 40 membri, nominati dai Consigli dei comuni associati, ai sensi della
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
e sue modificazione e integrazioni.
Art. 6
Durata in carica del Consiglio.
1.
Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso si rinnova in occasione del rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali dei comuni costituenti la Comunità .
2.
I componenti del Consiglio durano in carica quanto i consigli comunali che li hanno espressi permanendo tuttavia nelle funzioni sino alla loro sostituzione, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e di gestione commissariale.
3.
In occasione del loro rinnovo i consigli comunali provvedono all'elezione dei nuovi rappresentanti entro 30 giorni dall'insediamento.
Art. 7
Cessazione dalla carica.
1.
I consiglieri della Comunità montana cessano dalla carica negli stessi casi e con le modalità previste dalla legge comunale e provinciale previsti per i consiglieri comunali.
Art. 8
Attribuzioni del Consiglio.
1.
Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità , ne determina l'indirizzo politico - amministrativo e ne controlla l'attuazione; adotta i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale.
2.
In particolare:
a)
adotta lo statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b)
approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale, il piano zonale dei servizi sanitari e socio - assistenziali ed il piano comprensoriale per la conservazione e l'uso dei beni culturali e per la promozione delle attività connesse; concorre al processo di formazione, revisione e modifica del piano urbanistico comprensoriale, ne adotta ed approva i piani particolareggiati di iniziativa comprensoriale; esercita le funzioni delegate di cui all'
art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37
; esprime, fino all'approvazione del Piano urbanistico comprensoriale, parere sui piani regolatori generali, sui programmi di fabbricazione e sulle loro varianti adottate dai comuni membri; ove tale parere non venga espresso entro 40 giorni dalla recezione degli atti, esso si intende favorevole; approva i programmi pluriennali di attuazione di cui all'
art. 13 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14
; approva i programmi annuali di forestazione e i piani agro - forestali quinquennali in armonia con i piani di sviluppo zonali;
c)
esprime il parere della Comunità sui progetti di piano regionale dei servizi sanitari e socio - assistenziali:
- esercita le funzioni di cui all'
art. 18 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
, e provvede, in particolare, a suddividere il territorio di propria competenza in distretti sanitari di base, ai sensi dell'art. 34 della legge medesima e in armonia con le indicazioni della programmazione regionale nel settore, garantendo altresì, nell'ambito dei distretti stessi, il collegamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio - assistenziali;
- nomina i comitati partecipativi di distretto secondo le disposizioni dell'
art. 26 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
e ne disciplina la composizione e il funzionamento con apposito regolamento secondo le disposizioni del citato art. 26 e nell'ambito di quanto stabilito nei successivi artt. 43 e 44 del presente statuto;
- nomina la Consulta per i servizi sanitari e socio - assistenziali di cui all'
art. 29 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
e ne disciplina il funzionamento nell'ambito di quanto stabilito nei successivi artt. 39 e 40 del presente statuto;
d)
costituisce la Consulta comprensoriale per i beni culturali, di cui al successivo art. 35;
e)
verifica la conformità , con il Piano di sviluppo e con il Piano urbanistico, dei piani degli altri enti operantinel territorio, e ne riferisce ai competenti organi regionali e agli altri enti interessati;
f)
approva i progetti di lavori, i contratti e le spese superiori a lire 20.000.000, salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme nazionali e regionali di delega, (
art. 70 legge regionale 18 marzo 1980, n. 18
);
g)
delibera in ordine alla locazione di immobili, alla contrazione di mutui, all'acquisto e alla alienazione di immobili, all'affitto e all'esproprio dei terreni;
h)
elegge il presidente, e 2 vice presidenti, la Giunta e il Collegio dei revisori dei conti;
i)
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno dei fondi e fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dai comuni associati;
l)
esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni ai piani di cui alla precedente lett. b);
m)
nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 32, le commissioni consiliari per singoli settori di attività e le commissioni di studio che possono essere integrate anche da esperti non consiglieri;
n)
esprime il parere della Comunità su ogni questione sottoposta alla medesima;
o)
delibera sulle modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei comuni su delega di questi, siano essi la totalità o una parte dei componenti la Comunità ;
p)
approva il regolamento organico del personale degli uffici della Comunità ;
q)
d'intesa con i comuni interessati adotta le decisioni circa la utilizzazione degli uffici dei comuni e degli altri Enti operanti nel territorio di cui al successivo art. 21. Accordi particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla Giunta con gli Enti interessati;
r)
nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso Enti, organizzazioni, commissioni;
s)
adotta gli altri provvedimenti di cui all'
art. 6 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
e quelli previsti dalla
legge regionale 18 marzo 1980, n. 18
;
t)
adotta ogni altro provvedimento non esplicitamente affidato dalle leggi e dallo statuto, ad altri organi della Comunità .
Art. 9
Commissioni permanenti. Commissioni d'inchiesta.
1.
Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio può istituire commissioni permanenti per settori di attività con funzione preparatoria dei provvedimenti di sua competenza.
2.
La composizione, il funzionamento e le prerogative delle commissioni sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio di cui al successivo art. 13.
3.
Lo stesso regolamento interno disciplina altresì l'istituzione e le modalità di funzionamento di commissioni d'inchiesta o speciali su materie che comunque interessino la Comunità .
Art. 10
Prima seduta del Consiglio della Comunità .
1.
Il Consiglio della Comunità tiene la sua prima seduta decorso il termine di cui al terzo comma dell'art. 6 entro 60 giorni dalla data delle elezioni relative al rinnovo di cui al primo comma dell'art. 6 su convocazione del presidente uscente con preavviso di almeno sette giorni.
2.
Laddove non vi provveda il presidente uscente la convocazione è fatta dal consigliere in carica più anziano di età entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
3.
La seduta d'insediamento è presieduta dal più anziano di età .
4.
Nella prima seduta il Consiglio procede alla convalidazione dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
Art. 11
Validità delle deliberazioni del Consiglio.
1.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
2.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto.
Art. 12
Sedute ordinarie e straordinarie. Convocazioni.
1.
Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno:
- per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
- per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma stralcio annuale.
2.
Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ovvero da 3 comuni associati.
3.
Le sedute del consiglio della Comunità sono pubbliche eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità , salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, che può determinare la riunione anche nelle sedi dei comuni della Comunità interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4.
In ogni caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei comuni della Comunità .
5.
Le convocazione del consiglio sono fatte dal presidente, previa deliberazione della Giunta e, soltanto in casi di urgenza, per sua determinazione, mediante avviso raccomandato spedito o notificato con messo notificatore almeno sette giorni prima della riunione.
6.
In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.
7.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonchè l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
8.
Nel caso che non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta la successiva convocazione potrà avere luogo non prima di tre giorni dalla seduta andata deserta semprechè rimanga invariato l'ordine del giorno.
Art. 13
Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.
1.
Il consiglio è presieduto dal presidente della Comunità . In sua assenza o per suo giustificato impedimento, la presidenza spetta la vice presidente rappresentante la maggioranza; in assenza di questo all'altro vice presidente ed in sua assenza al consigliere più anziano tra i presenti.
2.
Dopo l'appello nominale, il presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.
3.
Gli scrutatori assistono il presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
4.
Il consiglio della Comunità, su proposta della Giunta, approva apposito regolamento dei lavori per il funzionamento del consiglio stesso.
5.
Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.
Art. 14
La Giunta. Composizione.
1.
La Giunta della Comunità è costituita:
- dal presidente eletto dal consiglio della Comunità montana nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti scegliendolo tra i consiglieri comunali e dai 2 vice presidenti eletti dal consiglio della Comunità nel proprio seno con voto limitato a 1, al fine di assicurare la minoranza;
- da 8 membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato a 6, per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.
2.
La Giunta si articola in dipartimenti.
Art. 15
Compiti della Giunta.
1.
Spetta alla Giunta:
a)
predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio;
b)
assistere il presidente nello svolgimento delle attribuzioni di sua competenza;
c)
predisporre il progetto di piano urbanistico;
d)
predisporre il progetto di piano zonale dei servizi sanitari e socio - assistenziali; quello degli interventi socio - economici; quello per la conservazione ed uso dei beni culturali e per la promozione delle attività connesse, nonchè i piani di sviluppo ed i programmi previsti dalle leggi regionali in materia di valorizzazione dei territori collinari e montani;
e)
adottare il progetto di piano particolareggiato di iniziativa comprensoriale;
f)
predisporre il progetto di bilancio preventivo, il progetto di conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all'approvazione del Consiglio;
g)
esercitare le attribuzioni di cui alle lett. d), e), f), g), dell'
art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
;
h)
esercitare le attribuzioni concernenti l'USL di cui all'
art. 20 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
e della
legge regionale 18 marzo 1980, n. 18
;
i)
provvedere all'amministrazione della Comunità e sovraintendere ai relativi uffici; attribuire al personale le mansioni comprese in ciascuna qualifica funzionale;
l)
predisporre le proposte di regolamenti relativi al funzionamento dei servizi, ed ogni altro atto di competenza dell'assemblea;
m)
adottare i provvedimenti riguardanti il personale, compreso quello dell'Unità sanitaria locale;
n)
sottoporre ai consigli comunali, nei casi previsti, gli atti soggetti al loro pronunciamento, prima di trasmetterli al consiglio per l'approvazione;
o)
esercitare le funzioni delegate dal Consiglio;
p)
adottare, in caso di urgenza, salvo che si tratti di materie riservate, i provvedimenti attribuiti al consiglio con l'obbligo di sottoporli al medesimo, per la ratifica, in occasione della prima riunione.
Art. 16
Convocazione. Validità delle sedute.
1.
La Giunta si riunisce su convocazione del presidente:
- in sessione ordinaria ogni mese;
- in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.
2.
La giunta è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente rappresentante la maggioranza. In assenza di questi dall'altro vice presidente, e in sua assenza, dall'assessore più anziano.
3.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4.
Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.
5.
Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, a titolo consultivo, amministratori, tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria.
Art. 17
Durata in carica della Giunta.
1.
Il presidente, i vice presidenti e gli altri componenti della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del consiglio della Comunità e possono essere rieletti.
Art. 18
Decadenza e revoca.
1.
La decadenza dalla carica di consigliere della Comunità comporta la decadenza da membro della Giunta.
2.
L'assenza ingiustificata a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista dal precedente art. 7.
3.
Il presidente, la Giunta e i membri della Giunta cessano dalla carica a seguito della proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti del consiglio della Comunità . La proposta di revoca deve essere fondata su gravi motivi da cui risulti che la permanenza in carica dei soggetti di cui al comma precedente pregiudica il regolare funzionamento della Comunità e deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti il consiglio o dall'organo di controllo.
4.
La proposta deve essere messa in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.
5.
Dopo l'approvazione della proposta di revoca la Giunta e il suo presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Questa deve comunque avvenire entro 40 gg. dall'approvazione della proposta di revoca.
Art. 19
Il presidente. Attribuzioni.
1.
Il presidente:
- rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi e in giudizio e vigila su tutto l'andamento di essa;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio e quelle della Giunta;
- firma i verbali delle riunioni; la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri codumenti inerenti l'attività della Comunità;
- compie tutte le operazioni relative agli impegni anche finanziari della Comunità con enti pubblici e privati, accetta eredità con beneficio d'inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del consiglio e della Giunta.
2.
Allorchè sussistano specifiche e improrogabili ragioni d'urgenza il presidente adotta gli atti di competenza della Giunta e li sottopone alla ratifica della stessa nella prima riunione che deve essere convocata non oltre sette giorni.
3.
I vice presidenti coadiuvano il presidente che, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente rappresentante la maggioranza e in assenza di questi dall'altro vice presidente.
4.
Il presidente attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta.
Art. 20
Collegio dei revisori dei conti.
1.
Il collegio elegge tra i suoi membri non facenti parte della Giunta, o di altra precedente a cui si riferisce il conto, i revisori dei conti in numero di tre, con voto limitato a 2, onde garantire rappresentanza della minoranza.
2.
Il collegio dura in carica un anno.
3.
Il collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità dell'ente e ne riferisce al consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.
4.
I revisori dei conti possono essere confermati.
5.
La decadenza dalla carica di consigliere e l'elezione a membro della Giunta comporta automaticamente la decadenza da membro del collegio.
6.
I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato ed il regolare funzionamento del collegio.
7.
Vale la procedura prevista dal precedente art. 7.
8.
Il collegio elegge nel suo seno il presidente.
Art. 21
Personale della Comunità .
1.
Il personale della Comunità è ordinato in un ruolo unico.
2.
Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei comuni, delle province e degli altri enti locali.
3.
Il consiglio approva il regolamento organico del personale con annessa pianta organica.
4.
Le nomine del personale sono effettuate dal consiglio.
5.
La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e dagli altri enti locali.
6.
Accordi particolari per il rimborso degli oneri, d'intesa con gli enti interessati, saranno stipulati dalla Giunta.
7.
La Comunità provvede alla gestione del personale dell'Unità sanitaria locale applicando la normativa prevista nelle leggi nazionali e regionali.
8.
La Giunta sovraintende agli uffici, presidi e servizi dell'USL vigilando sul loro funzionamento e riferendo annualmente all'assemblea.
9.
Il consiglio delibera la pianta organica del personale USL.
10.
Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità , d'intesa con gli enti interessati, si avvale anche degli uffici dei comuni, delle associazioni e consorzi tra i comuni e degli altri enti operanti nel territorio.
11.
La Comunità può inoltre affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni per programmi e progetti specifici.
Art. 22
Segretario della Comunità montana.
1.
Il segretario della Comunità è nominato dal consiglio.
2.
Il segretario assiste alle sedute del consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente.
3.
Le ulteriori funzioni del segretario sono disciplinate dal regolamento del personale.
Art. 23
Parere dei comuni.
1.
Debbono essere preceduti dal parere dei singoli consigli comunali gli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliennali nei vari settori di competenza, dei regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
2.
I comuni debbono pronunziarsi nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta; trascorso tale termine senza che il parere sia stato dato, lo stesso si intende favorevole.
Art. 24
Verbali e deliberazioni.
1.
I verbali delle riunioni del consiglio nonchè quelle di Giunta di particolare rilevanza debbono essere inviati in copia a ciascun comune facente parte della Comunità .
2.
I verbali, inoltre, debbono essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.
3.
Le deliberazioni del consiglio e della Giunta e i provvedimenti non soggetti a controllo debbono essere pubblicati nell'Albo pretorio della Comunità non oltre 15 giorni dalla data della loro adozione.
4.
Le determinazioni, anche se interlocutorie, adottate dal Comitato regionale di controllo in ordine alle deliberazioni del consiglio o della Giunta, debbono essere pubblicate nell'Albo pretorio della Comunità .
5.
Le deliberazioni stesse saranno inviate ai comuni membri con l'invito ad esporle nei rispettivi Albi pretori.
6.
Debbono essere inviate al competente Comitato di controllo nei termini di legge.
7.
I comuni membri della Comunità e gli enti che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 32 sono impegnati ad inviare in visione alla Comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materia che interessa comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e dell'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità .
Art. 25
Tesoriere.
1.
Il servizio di tesoreria è affidato, con deliberazione del Consiglio, ad un Istituto di credito.
2.
La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.
3.
I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione.
4.
Il servizio di tesoreria dell'USL è affidato dalla Giunta ad un Istituti di credito, singolo o associato, ai sensi dell'
art. 39 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18
.
Art. 26
Finanziamento della Comunità .
1.
Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con fondi costituiti da:
a)
assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima, dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;
b)
dal contributo annuo dei comuni membri della Comunità nella misura fissata dal consiglio;
c)
da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.
Art. 27
Demanio e patrimonio.
1.
La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102
e amministrare beni per delega di altri enti.
2.
Per decisione del Consiglio può affidarne la gestione ad altri soggetti singoli o associati.
Art. 28
Indennità e rimborsi spese.
1.
Il presidente e i vice presidenti, hanno diritto di percepire un'indennità il cui ammontare è stabilito dal Consiglio in misura non superiore a quella spettante rispettivamente al sindaco, al vice sindaco e all'assessore dei Comuni con popolazione pari a quella della Comunità .
2.
A tutti i componenti del Consiglio e della Giunta viene corrisposto un compenso forfettario di partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi e delle commissioni consiliari fissato dal Consiglio della Comunità nei limiti di legge.
3.
Spetta inoltre a tutti i componenti gli organi della Comunità il rimborso delle spese rispettivamente sostenute per l'espletamento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio, del proprio mandato.
4.
Il compenso per la partecipazione alle sedute non è cumulabile per più sedute nella stessa giornata.
Art. 29
Adesione all'UNCEM ed altre associazioni.
1.
La Comunità può aderire all'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (UNCEM) o ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio.
Art. 30
Integrazioni e modifiche dello statuto.
1.
Le integrazioni o modifiche del presente statuto devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2.
Le modifiche dello statuto sono sottoposte alla partecipazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
Art. 33
Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali.
1.
La Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazione del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realità della zona medesima e tenuto conto degli strumento urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali, privilegiando cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli.
2.
Il Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio all'esame dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche sindacali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta dei programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della Comunità.
3.
Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona e con ogni altra forma di pubblicità per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.
4.
Il Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione, a norma dell'
art. 5, comma quarto, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
.
5.
Il Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.
6.
Il Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.
7.
Il Consiglio, dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, approva la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e l'inoltra alla Regione.
8.
La Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previsti dall'
art. 4 lett. c) della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
.