Date di vigenza

17/06/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/06/1983
03/01/1987 modifica mostra documento vigente dal 03/01/1987
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Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983 ,n. 15
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 02/06/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione.

1. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e per le sanzioni accessorie di carattere amministrativo relative alle violazioni di leggi regionali nonchè di leggi statali le cui materie sono state trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118, secondo comma della Costituzione si osservano le disposizioni contenute nella presente legge.

[ ARTICOLO 2 ] [6]
ARTICOLO 2

Applicazione delle sanzioni amministrative

1. L'applicazione delle sanzione amministrative pecuniarie ed accessorie nonchè l'adozione dei provvedimenti amministrativi consequenziali per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale, spettano agli Enti locali che esercitano le relative funzioni sostanziali di amministrazione attiva ad essi delegate o sub - delegate.

2. Salvo quanto previsto nel precedente comma, l'applicazione e determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonchè l'adozione dei provvedimenti amministrativi consequenziali spetta ad un funzionario dell'Ufficio affari giuridici della Giunta regionale, individuato dalla medesima con apposita delibera tra il personale dell'Ufficio stesso con qualifica non inferiore all'ottava ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46

[7]
ARTICOLO 3

Opposizione.

1. Avverso i provvedimenti amministrativi sanzionatori di cui all'articolo precedente nonchè avverso gli stessi provvedimenti emessi dalla Province, Comunità montane e Comuni singoli o associati, è solo ammessa opposizione ai sensi dell' art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689 .

ARTICOLO 4

Accertamento.

1. All'accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziari, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati, all'uopo incaricati dalla Regione o dagli Enti da essa delegati, ed in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del TULPS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 733 , i quali agiscono con i poteri previsti dall' art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689 .

ARTICOLO 5

Processo verbale di accertamento.

1. Il processo verbale di accertamento contiene:
 
- l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo dell'accertamento;
 
- le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 
- le generalità del trasgressore se identificato;
 
- l'individuazione di eventuali responsabili di cui all' art. 6 legge 26 novembre 1981, n. 689 ;
 
- la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e dei mezzi o strumenti impiegati dal trasgressore;
 
- l'indicazione delle norme violate;
 
- l'indicazione dell'Ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell' art. 11 ;
 
- la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi di cui all' art. 8 con la precisazione del relativo importo e modalità di pagamento;
 
- la eventuale sottoscrizione del trasgressore;
 
- la sottoscrizione del verbalizzante.

2. Nel verbale viene fatta menzione del contenuto delle dichiarazione eventuali rese dal trasgressore e sono indicate le generalità delle persone in grado di riferire sui fatti oggetto della trasgressione.

3. La Regione istituisce un modulo unificato per la compilazione del processo verbale.

ARTICOLO 6

Invio verbali di accertamento.

1. I processi verbali di accertamento sono inoltrati immediatamente e direttamente all'Ufficio o Enti di cui all' art. 2 .

2. In egual modo è inviato l'eventuale verbale di sequestro.

ARTICOLO 7

Termini e modalità della contestazione.

1. La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa   [ ... ] [8]  .

[ 2. ] [9]

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, l?accertatore deve notificare gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all?estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall?accertamento. [10]

[ 3. ] [11]

4. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Autorità amministrativa con provvedimento dell'Autorità giudiziaria i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione.

5. Per le notifiche, che possono essere effettuate anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione, si applicano le norme del codice di procedura civile .

6. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine di legge previsto dal secondo comma dell'art. 22 legge 689/ 81 per il giudizio di opposizione.

7. L'omessa notificazione nel termine prescritto estingue l'obbligazione di pagamento della persona nei cui confronti si è verificata detta omissione.

ARTICOLO 8

Pagamento in misura ridotta

1. E'ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Il pagamento deve avvenire mediante versamento sul c/ c postale intestato alla Regione Umbria per tutte le materie che non siano di competenza dei Comuni o Enti locali delegati. Per questi ultimi il versamento va fatto alle rispettive tesorerie.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti a titolo definitivo agli Enti locali cui spetta la determinazione ed irrogazione delle sanzioni, nel rispetto dei vigenti criteri di ripartizione di cui all' art. 29, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689 . [12]

4. I proventi sanzionatori riscossi dagli Enti delegati o sub - delegati alla data di entrata in vigore della presente legge e non riversati alla Regione, sono incamerati a titolo definitivo dagli Enti cui spettano ai sensi del precedente articolo 2 [13]

ARTICOLO 9

Del sequestro.

1. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro ai sensi dell' art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 deve immediatamente informare l'Autorità amministrativa competente inviandole il processo verbale di sequestro.

2. Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al sequestro all'Autorità di cui all' art. 2 con atto esente da bollo.

3. Sulla opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il 10º giorno successivo alla proposizione.

4. Se non è rigettata entro detto termine, l'opposizione si intende accolta.

5. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'Autorità competente può disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

6. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza - ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

ARTICOLO 10

Accertamento mediante analisi di campione.

1. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campione il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito delle analisi.

2. L'interessato può chiedere la revisione delle analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico.

3. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato il campione da analizzare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegata all'istanza medesima.

4. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

5. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

6. Le comunicazioni di cui al terzo e quarto comma equivalgono alla contestazione prevista dall' art. 7 e il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all' art. 8 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata richiesta la revisione dell'analisi dalla comunicazione dell'esito della stessa.

7. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all' art. 7 .

ARTICOLO 11

Ordinanza ingiunzione.

1. Contro l'accertamento della violazione il trasgressore o il soggetto responsabile ai sensi dell' art. 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 stessa legge, entro trenta giorni dalla data della contestazione o dalla notificazione della violazione, possono far pervenire alla Autorità competente di cui all' art. 2 scritti difensivi e documenti nonchè richiesta di audizione da parte dell'Autorità stessa.

2. L'Autorità amministrativa competente, richiesto e acquisito il rapporto del verbalizzante contente eventuali ulteriori accertamenti, esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, entro sessanta giorni dalla ricezione del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione ed ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono in solido obbligate; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Per la notificazione si applicano i termini di cui all' art. 7 secondo comma .

4. Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non sia obbligatoria la confisca.

5. Il pagamento è effettuato con le modalità di cui all' art. 8, secondo comma , entro il termine di giorni trenta dalla notificazione di detto provvedimento.

6. Del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto all'Autorità che ha emesso l'ordinanza.

7. Il termine di pagamento è di giorni sessanta se l'interessato risiede all'estero.

8. L'ordinanza - ingiunzione, è titolo esecutivo.

9. Per quanto concerne l'esecutività si applica il comma sesto dell'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689 .

ARTICOLO 12

Confisca.

1. Le Autorità amministrative con l'ordinanza - ingiunzione possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e devono in ogni caso disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

2. E'sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento.

3. Le disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

ARTICOLO 13

Sanzioni amministrative accessorie.

1. L'Autorità amministrativa con l'ordinanza di ingiunzione può applicare come sanzioni amministrative quelle previste dalle leggi vigenti per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell' art. 24 legge 24 novembre 1981, n. 689 , fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

ARTICOLO 14

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

1. Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, l'Autorità amministrativa può disporre che la sanzione amministrativa venga pagate in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire 30.000.

2. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento.

3. Decorso inutilmente anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ARTICOLO 15

Esecuzione forzata.

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi si procede  mediante ruoli con affidamento al concessionario del servizio di riscossione o[14]  mediante esecuzione forzata con l'osservanza degli artt. 5 e seguenti del RD 14 aprile 1910, n. 639 .

ARTICOLO 16

Violazione di norme da parte degli stessi Enti competenti ad emanare l'ordinanza - ingiunzione.

1. Qualora una azione od omissione punibile con sanzione amministrativa sia contestata ad un amministratore o ad un dipendente di un Ente locale delegato o subdelegato competente ai sensi dell' art. 2 della presente legge, gli organi ed i soggetti cui spetta ai sensi dell' art. 4 la contestazione della violazione, procedono nei confronti dell'Ente e trasmettono il verbale e l'eventuale conseguente rapporto alla Regione. In tal caso il Presidente della Giunta regionale sostituisce a tutti gli effetti, per il prosieguo del procedimento, l'organo individuato ai sensi dell' art. 2 .

ARTICOLO 17

Norme transitorie.

1. Con legge regionale saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall' art. 9 , al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse nonchè alla destinazione delle cose confiscate.

2. Saranno altresì indicati i laboratori competenti ad effettuare le analisi di campione nonchè la revisione delle stesse.

3. Sarà fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare.

4. Fino all'emanazione di detta permangono in vigore le disposizioni vigenti.

[ ARTICOLO 18 ] [15]
ARTICOLO 18

Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge regionale, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

[16]
ARTICOLO 19

Norme regionali abrogate.

1. Sono abrogate tutte le norme procedurali concernenti l'accertamento e l'ingiunzione delle sanzioni pecuniarie e i provvedimenti amministrativi conseguenti previsti dalle singole leggi regionali, fatte salve quelle concernenti l'entità delle sanzioni per le stesse previste.

2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 maggio 1983

Marri

Note sulla vigenza

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 16 dicembre 1986, n. 46.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 16 dicembre 1986, n. 46.

[8] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 28 novembre 2020, n. 12.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 28 novembre 2020, n. 12.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 28 novembre 2020, n. 12.

[11] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 28 novembre 2020, n. 12.

[12] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 16 dicembre 1986, n. 46.

[13] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 16 dicembre 1986, n. 46.

[14] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 26 novembre 2015, n. 17.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 luglio 2016, n. 9.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 luglio 2016, n. 9.