Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 44 del 21 Novembre 1983 (1)
Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 73 del 23/11/1983


TITOLO I

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione delle norme.

1. Le presenti norme, emanate in conformità ai criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1981, n. 348, si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle Regioni, nonchè a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali purchè non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

3. Possono altresì essere esclusi, su richiesta motivata dell'Ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico - artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica, fermo restando la destinazione d'uso e l'applicazione di un canone non inferiore a quello determinato ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 24 della presente legge.

4. Le norme della presente legge si applicano altresì alle assegnazioni delle case - parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e semprechè abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

ARTICOLO 2

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità , da convenzioni o trattati internazionali);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a presentare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E'adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, numero 392 , sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3- 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Non si considera adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per motivi statici;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località , il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Non concorrono nella determinazione del valore locativo complessivo gli alloggi dichiarati inabitabili per motivi statici. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392, e con i seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: Superficie convenzionale complessiva (superficie utile 20 per cento per aree accessorie e di servizio)
 
40 mq 8 mq = mq 48 per 1- 2 persone;
 
60 mq 12 mq = mq 72 per 3- 4 persone;
 
75 mq 15 mq = mq 90 per 5 persone;
 
95 mq 19 mq = mq 114 per 6 persone ed oltre;

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/ 3, parametro 1,05;

3) classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente, così come di seguito specificato:
 
a) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
 
b) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 
c) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 
d) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

3. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

2. Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata - periferica corrispondente al parametro 1,00 per tutti i comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

4. Alla formazione del reddito di riferimento concorrono tutti gli emolumenti, indennità , pensioni percepiti, eventualmente esentasse; g) non trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513 .

5. Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità , qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità , sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, e sia stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della (o delle) persona( e) convivente( i).

6. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando nonchè al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

7. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità , ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

ARTICOLO 3

Norme per l'emanazione dei bandi di concorso.

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai singoli comuni.

2. Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale. In sede di prima applicazione i bandi vengono emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli aggiornamenti, di norma biennali, previsti dal successivo art. 11, vengono banditi entro il 30 settembre e la relativa graduatoria definitiva deve essere approvata entro il 30 settembre dell'anno successivo.

4. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno 15 giorni utili consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati al bando.

5. I comuni dovranno altresì assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi.

6. Nel caso di mancato adempimento nei termini prescritti la Giunta regionale provvede in sostituzione.

7. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale si riserva di autorizzare, anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi, nonchè le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

ARTICOLO 4

Contenuti del bando di concorso.

1. Il bando di concorso indica:

a) l'ambito territoriale di assegnazione;

b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2, nonchè gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;

c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;

e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero, a pena di esclusione.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni, per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni per i residenti nei paesi extra europei.

3. La Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo del bando di concorso e il modulo tipo della domanda.

ARTICOLO 5

Contenuti e presentazione delle domande.

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:

a) la cittadinanza nonchè la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno recapitarsi le comunicazioni relative al concorso.

2. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che sussistono in suo favore i requisiti di cui al precedente art. 2 ed in favore dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lett. c), d), e), f), g) dello stesso art. 2.

ARTICOLO 6

Istruttoria della domanda.

1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.

2. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione integrativa anche avvalendosi della collaborazione del Comune in cui il concorrente risiede o lavora.

3. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda e accertate. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui all'art. 7.

4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dell'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica territorialmente competente.

5. In caso di inadempienza la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria.

6. Il Comune, qualora riscontri difformità tra gli elementi dichiarati dal concorrente e quelli di fatto certi in proprio possesso, provvede a corredare la propria istruttoria dei documenti necessari ai fini della determinazione della commissione di cui al successivo articolo 7, avvalendosi della collaborazione del Consiglio tributario comunale, ove esistente.

ARTICOLO 7

Commissione di assegnazione.

1. La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale con competenza territoriale provinciale.

2. La commissione è così composta:

a) da 1 magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte d'Appello;

b) dal sindaco del Comune interessato alla formazione della graduatoria o suo delegato;

c) da 3 consiglieri del Comune interessato alla formazione della graduatoria, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

d) da 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designato dalle medesime;

e) da 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime;

f) da 1 rappresentante dell'ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, designato dall'ente medesimo;

g) da 1 rappresentante designato dalla Giunta regionale.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.

5. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Il presidente o gli altri componenti designati restano in carica per il periodo corrispondente a quello dell'organo che li ha nominati.

7. L'ufficio di segreteria della commissione è formato da dipendenti dell'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica.

8. La commissione ha sede presso l'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia interessata.

9. L'onere finanziario per il funzionamento della commissione, per cui si applicano le disposizioni regionali, è a carico del Comune interessato alla formazione della graduatoria.

ARTICOLO 8

Punteggi di selezione della domanda.

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

2. La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:
 
a 1) reddito pro - capite del nucleo familiare determinato ai sensi del precedente art. 2, lett. f):
 
- non superiore a lire 1.000.000 annue per persona: punti 3
 
- non superiore a lire 1.500.000 annue per persona: punti 2
 
- non superiore a lire 2.000.000 annue per persona: punti 1
 
dette classi di reddito vengono aggiornate con deliberazione del Consiglio regionale in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuato dal CIPE, ai sensi dell'art. 31/ bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25 ;
 
a 2) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da 6 persone ed oltre punti 1
 
a 3) richiedenti che abbiano superato il 60º anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico punti 1
 
a 4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a 2 anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno punti 1
 
Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35º anno di età - soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
 
a 5) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini della attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/ 3): punti 1
 
a 6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) punti 1 A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, per condizioni soggettive, un punteggio superiore a 6;

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:
 
b1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:
 
b1. 1.) abitazione in locale adibito impropriamente ad alloggio o procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica punti 3
 
b1. 2.) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità punti 2
 
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;
 
b2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:
 
b2. 1.) abitazione in alloggio sovraffollato:
 
- da oltre due a tre persone a vano utile punti 1
 
- da oltre tre a quattro persone a vano utile punti 3
 
- da oltre quattro persone a vano utile punti 4
 
b 3) abitazione in alloggio antigienico in relazione alle condizioni micro - climatiche che verranno definite con provvedimento della Giunta regionale, da certificarsi dall'autorità comunale competente punti 3
 
Le condizioni dei precedenti punti b3) e b1. 1.) non sono tra loro cumulabili;
 
b 4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonchè di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio punti 3

C) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI:
 
- verranno determinate con successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in relazione all'insorgere di fenomeni di carattere sociale e potranno comportare l'attribuzione al massimo di 2 punti.

3. A parità di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dalla stessa commissione.

4. Per l'effettuazione del sorteggio viene conferita precedenza alle domande di assegnazione dei richiedenti che si trovino, in ordine, nelle condizioni indicate ai precedenti punti b1. 1., b1. 2., b4.

5. Successivamente il sorteggio verrà effettuato tra le domande che per una singola condizione oggettiva o soggettiva abbiano conseguito il punteggio parziale più elevato.

6. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai precedenti punti a1 e a2, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, per l'assegnazione della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 60, che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30 per cento degli alloggi minimi realizzati.

7. Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui alla precedente lett. a3, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonchè di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall' art. 17 del DPR 27 aprile 1978, n. 384 .

8. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

9. La Giunta regionale provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 16.

10. La Giunta regionale svolge azione di indirizzo e coordinamento dell'attività delle commissioni di cui al precedente art. 7, al fine di uniformare i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione delle graduatorie.

ARTICOLO 9

Formazione della graduatoria.

1. La commissione, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente.

2. Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonchè dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. I comuni seguono altresì le stesse forme di pubblicità previste per il bando.

3. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo raccomandata.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione in carta legale alla commissione, sulla quale la stessa decide entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

5. Esaurito l'esame delle opposizioni la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art. 8.

6. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

8. La graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

ARTICOLO 10

Accertamento del reddito.

1. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera f) del precedente art. 2, nonchè della relativa determinazione, la commissione, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, suffragata da elementi certi, precisi, concordanti, segnalati dal Comune, ai sensi del precedente art. 6, ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa anche tramite formale audizione del soggetto interessato, provvede alla sospensione del concorrente dalla graduatoria ed alla relativa segnalazione agli Uffici finanziari.

ARTICOLO 11

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione.

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate, almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità di cui al precedente art. 3, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

4. I comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare previa richiesta motivata di autorizzazione alla Giunta regionale i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392 .

5. E'altresì facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.

6. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

ARTICOLO 12

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione.

1. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

2. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti, eccezion fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.

3. Qualora il comune accerti da parte dell'assegnatario la mancanza di alcuno dei requisiti o delle condizioni ai sensi del secondo comma del presente articolo, il comune stesso trasmette la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente articolo 7, la quale, nei successivi venti giorni, provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

ARTICOLO 13

Assegnazione e standard dell'alloggio.

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, è effettuata dal comune territorialmente competente.

2. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni della presente legge, è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità.

3. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 , rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente art. 2, lett. c).

4. Sono ammesse assegnazioni in deroga e comunque limitatamente allo standard immediatamente superiore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide nè ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico nè ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

ARTICOLO 14

Scelta degli alloggi.

1. Il sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando, con almeno sette giorni di preavviso, il giorno per la scelta dell'alloggio presso la sede dell'ente gestore.

2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato di accettare l'alloggio propostogli.

6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

ARTICOLO 15

Consegna degli alloggi.

1. Effettuata la scelta dell'alloggio, il comune trasmette all'ente gestore l'elenco degli assegnatari con l'indicazione degli alloggi scelti e l'intera documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni in base dei quali è stata effettuata l'assegnazione.

2. Tutti i documenti dell'assegnazione vengono, a cura dell'ente gestore, archiviati e conservati ed i relativi dati trasmessi per la registrazione e memorizzazione nell'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione, di cui al primo comma, l'ente gestore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica agli assegnatari le condizioni per la stipulazione del contratto di locazione.

4. L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere alle condizioni stabilite nella predetta comunicazione e, nel giorno fissato dall'ente gestore, dovrà sottoscrivere, presso la sede dell'ente, il contratto di locazione.

5. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal precedente comma, l'ente gestore fissa all'assegnatario un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale restituisce al comune tutti gli atti per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

6. L'alloggio consegnato ai sensi dei commi precedenti deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro quaranta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

7. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore, qualora non sussistano per l'interessato gravi motivi rappresentati prima che sia trascorso il termine di cui al precedente comma, intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci.

8. Qualora l'occupazione non venga effettuata l'ente gestore tasmette gli atti al comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

9. Tutti i termini sopraindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

ARTICOLO 16

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

1. La Giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare una aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità , sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni.

2. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

4. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di cui all'art. 7, previa istruttoria da parte dei comuni interessati.

5. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

6. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall' art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 , è autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25 del cento stabilita dal primo comma del presente articolo. La proposta dei comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi.

7. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale, e non può eccedere il 15 per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni nella citata legge 26 dicembre 1981, n. 763 .

ARTICOLO 17

Subentro nella domanda e nella assegnazione.

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare, come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

2. Al momento della voltura del contratto l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more - uxorio, di parentela ed affinità , anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2, nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità , qualora siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto di subentro con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi.

4. E'altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore.

5. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

6. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice.

TITOLO II

CRITERI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA'NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

ARTICOLO 18

Programmazione della mobilità .

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonchè dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, di intesa con il comune, predispone biennalmente un programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante la utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota definita dal comune non superiore al 15 per cento di quelli di nuova assegnazione.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:

a) verifica dello stato d'uso e affollamento degli alloggi cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento esistenti da almeno tre anni, secondo le classi di gravità , in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio - economiche dei nuclei familiari;

b) utilizzazione di elenchi degli assegnatari aspiranti alla mobilità formati attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'ente gestore, secondo scadenze e modalità definite d'intesa con il comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari;

c) scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario, ovvero permanenza nello stesso quartiere, garantendo il miglioramento od il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

d) priorità alle domande di cambio, fondate sulla presenza del nucleo familiare di portatori di handicaps o comunque di gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione, alle domande degli anziani disposti a lasciare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi, alle esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro;

e) istituzione, obbligatoria nei comuni superiori a 10.000 abitanti, di una commissione per la valutazione delle domande di cambio dell'alloggio, composta così come previsto dal successivo art. 19.

3. La Giunta regionale provvede, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite modalità per l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma.

ARTICOLO 19

Commissione per la mobilità .

1. La commissione, istituita presso il comune, è così composta:
 
- da un rappresentante dell'ente gestore;
 
- da 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;
 
- da 3 rappresentanti del comune su cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità , di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

2. La commissione approva il regolamento per il proprio funzionamento e forma la graduatoria degli aspiranti al cambio alloggio sulla base delle modalità che saranno fissate dalla Giunta regionale per la formazione della graduatoria.

TITOLO III

NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

ARTICOLO 20

Definizione del canone di locazione.

1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i massimali fissati dal CER ai sensi dell' art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 , nonchè a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate pari almeno al 50 per cento dei predetti costi da destinare:

a) per gli alloggi assoggettati al regime di cui all' art. 10 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036 , ai fini previsti dall'art. 25, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 ;

b) per gli altri alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge, ai fini di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 25, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 , sulla base di programmi annuali comunicati alla Regione entro 60 giorni successivi alla approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'ente gestore.

2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi.

ARTICOLO 21

Elementi per la determinazione del canone.

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 gli enti gestori si basano sui caratteri oggettivi degli alloggi e sul reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

2. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato sulla base del reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, calcolato ai sensi dell' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 22

Caratteri oggettivi dell'alloggio.

1. I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli artt. 13, 17, 19, 20, 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , salvo quanto disposto dal successivo comma.

2. Per la determinazione della superficie convenzionale non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma del citato art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .

ARTICOLO 23

Determinazione del canone di locazione.

1. Il canone di locazione per gli alloggi di cui all'articolo 1 della presente legge è stabilito nella misura del 3,5 per cento del valore locativo, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione per la superficie convenzionale di cui al precedente art. 22.

2. Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo di base moltiplicato per i coefficienti indicati nel precedente art. 22.

3. Il costo base a metro quadrato degli alloggi è determinato nella misura seguente:
 
- per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978: L. 295.000 al mq.
 
- per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980: L. 375.000 al mq.
 
- per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982: L. 442.000 al mq.

4. Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982 la Giunta regionale fisserà , entro il primo trimestre di ciascun biennio, il costo base a metro quadrato. Nella fase di prima applicazione la Giunta regionale provvederà entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

5. Il canone di locazione, determinatosi ai sensi dei precedenti commi, è integrato, per gli alloggi ultimati prima del 31 dicembre 1982, degli aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 55 per cento delle variazioni annuali, accertati dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Detti aggiornamento annuali per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono computati complessivamente sulla base della variazione luglio 1978 - luglio 1982 dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT Gli aggiornamenti relativi agli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 sono computati sulla base del 55 per cento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT con riferimento al mese di luglio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione.

6. Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982 il canone di locazione non è soggetto ad alcuna integrazione.

ARTICOLO 24

Aggiornamento del canone di locazione.

1. Il canone di locazione è aggiornato ogni anno, con decorrenza dal 1º gennaio, nella misura stabilita dal CER.

ARTICOLO 25

Calcolo del canone di locazione.

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi gli enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sotto indicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, cui competono percentuali del canone determinato:

1) nella misura del 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

2) nella misura del 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore al limite di reddito per l'assegnazione diminuito del 50 per cento;

3) nella misura del 50 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 2) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione diminuito del 25 per cento;

4) nella misura del 70 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 3) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione;

5) nella misura del 90 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo massimo di cui al precedente punto 4) e non superiore al limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 30 per cento;

6) nella misura del 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 5) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 65 per cento;

7) nella misura del 120 per cento e comunque non superiore a quella derivante dalla determinazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 6.

2. I redditi di cui al punto 1 s'intendono effettivi; quelli di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 s'intendono determinati con le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 21. Gli stessi redditi sono aggiornati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale, secondo i criteri di cui al precedente art. 8, comma primo.

3. Per gli assegnatari con redditi di lavoro dipendente o da pensione inferiori al limite di decadenza, l'Ente gestore riduce il canone di locazione, qualora eccedente, al 7 per cento del reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli enti gestori con frequenza annuale e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

4. Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all' art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , è comunicato alla Giunta regionale la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

ARTICOLO 26

Collocazione delle fasce di reddito.

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 25 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del successivo art. 27.

2. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

3. Nei primi sei mesi di vigenza l'eventuale incremento del canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 25, rispetto a quello corrisposto da ciascun assegnatario alla data del 31 dicembre 1982, è ridotto del 50 per cento. Nei successivi 12 mesi detto incremento è ridotto del 25 per cento.

ARTICOLO 27

Accertamento periodico del reddito.

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata annualmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 10 e alle disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

ARTICOLO 28

Fondo sociale.

1. E'istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale appartenenti alla fascia 1) di cui al precedente art. 25, nonchè per l'attivazione della mobilità ai fini dell'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.

2. La Giunta regionale determina le modalità , le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso.

ARTICOLO 29

Morosità nel pagamento del canone.

1. La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dalla assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi al tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.

3. Non è causa di risoluzione del contratto nè di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà , accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione. Dei casi sopracitati l'ente gestore informa l'Amministrazione comunale per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.

4. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al precedente comma l'ente gestore determina le modalità di recupero delle somme dovute.

5. In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguentemente decadenza dall'assegnazione il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 30 giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

TITOLO IV

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI.

ARTICOLO 30

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi.

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte della utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e secondo modalità di applicazione che saranno emanate dalla Giunta regionale entro 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'ente gestore può , sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare il soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogesioni con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

6. E'data facoltà all'ente gestore di estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.

7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

ARTICOLO 31

Alloggi in amministrazione condominiale.

1. E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al rimborso delle spese sostenute per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono una autogestione disciplinata dalle norme del Codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

TITOLO V

ANNULLAMENTO E DECADENZA

ARTICOLO 32

Annullamento dell'assegnazione.

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni conseguite sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque, accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna la medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

3. In termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi 30 giorni, sentito il parere della commissione di assegnazione di cui al precedente art. 7.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. L'ordinanza del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

ARTICOLO 33

Decadenza dall'assegnazione.

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 34, primo comma.

2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione di assegnazione.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, in presenza di documentate ragioni di disagio familiare.

ARTICOLO 34

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito.

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che nel corso del rapporto fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21, superiore al limite previsto per l'assegnazione e fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

2. L'ente gestore preavvisa gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente comma che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. La decadenza verrà dichiarata dopo quattro accertamenti annuali, qualora alla formazione del reddito familiare concorrano quelli di figli conviventi.

3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza agli assegnatari interessati viene applicato il canone di locazione come determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 .

4. In sede di prima applicazione delle presenti norme ed ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. E' compito dell'ente gestore, d'intesa con i comuni interessati, graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi.

ARTICOLO 35

Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi.

1. Il sindaco territorialmente competente deve perseguire ai sensi di legge chi occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Il sindaco dispone altresì , con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.

3. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

4. L'atto del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i 30 giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente terzo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

5. Sono fatte salve le disposizioni dell' art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 23 dicembre 1996, n. 33, art. 41, comma 1, lett. a). Tale abrogazione è stata riconfermata dalla L.R. 28 novembre 2003, n. 23, art. 55, comma 2