Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Dicembre 1983 n. 46 (1)
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1982 1984. Modificazioni e integrazioni delle leggi nn. 33/1973, 26/1979 e 10/1981.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 77 del 16/12/1983


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità della legge.

1. Il recepimento nell'ordinamento della Regione dell'Umbria dei contenuti del contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1983/ 1985, è disciplinato - nel rispetto degli artt. 2, 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 - dalla presente legge, che modifica e integra le leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33, 15 giugno 1979, n. 26 e 26 febbraio 1981, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione e durata del contratto nazionale di lavoro.

1. L'accordo nazionale di lavoro, recepito con la presente legge riguarda tutto il personale dipendente dalla Regione, nonchè il personale dipendente dagli enti pubblici non economici da essa dipendenti e dalle aziende comprensoriali di cura, soggiorno e turismo dell'Umbria.

2. Il predetto accordo ha decorrenza giuridica ed economica a far tempo dal 1º gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

3. I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità di cui all'art. 45 a partire dal 1º gennaio 1983 e fino al 1º gennaio 1985, data in cui il contratto entrerà a regime.

ARTICOLO 3

Accordi decentrati.

1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo a livello nazionale recepito con la presente legge, e con le modalità previste dall' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è demandata ad accordi a livello aziendale tra la Giunta regionale rappresentata dal Presidente o da un suo delegato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale, la definizione della disciplina relativa alle seguenti materie:

a) le condizioni di lavoro, nonchè i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici;

b) l'individuazione della rispondenza delle prestazioni di lavoro ai profili professionali determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici in stretta correlazione con le qualifiche funzionali risultanti nei capi secondo e terzo del titolo secondo della presente legge;

c) le articolazioni dell'orario di lavoro;

d) la verifica delle condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL;

e) la definizione e l'attuazione dei progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

2. Per gli accordi a livello regionale, che regolano istituti che riguardano sia il personale regionale che quello degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede, e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM.

3. Ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , agli accordi decentrati riguardanti il personale regionale, che non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti, in conformità all'accordo nazionale, dalla presente legge, si dà esecuzione mediante atti degli Organi regionali secondo le rispettive competenze.

ARTICOLO 4

Informazione.

1. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Giunta regionale, nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali, garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione. Per quanto riguarda l'informazione sulla organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi del Consiglio regionale, vi provvede - nei modi previsti nei successivi commi - l'Ufficio di presidenza.

2. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

3. A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e, a livello di organizzazioni sindacali di categorie, se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

4. Le modalità ed i tempi della informazione saranno definite in sede di accordi decentrati.

5. Per le finalità di cui al primo comma si tengono periodiche conferenze di servizio, nelle forme e con le modalità previste dall' art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34 , e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 5

Formazione e aggiornamento professionale.

1. In attuazione dei principi di cui all' art. 1 secondo comma, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , la Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale, ricercando anche la collaborazione dell'Università degli studi di Perugia, della scuola superiore della pubblica amministrazione e degli istituti specializzati.

2. L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

3. Per gli obiettivi indicati nella lett. a) della precedente comma sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

4. Gli obiettivi di cui alla lett. b) del secondo comma sono perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio, organizzati o patrocinati dalla Regione e da altri enti o istituti.

6. Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento che di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

7. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, nonchè la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore per diritto allo studio sono demandate agli accordi decentrati a livello regionale previsti dal precedente art. 3.

8. Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'ente.

9. Qualora i corsi si volgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 6

Orario di lavoro.

1. L' art. 17 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , è così modificato: " L'orario di lavoro settimanale è fissato in 36 ore. 2. La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli uffici dell'Amministrazione regionale, previo accordo decentrato aziendale unico della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del Comitato di controllo per il rispettivo personale, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base dei seguenti criteri: a) l'orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo comunque, in caso di necessità , lo svolgimento delle attività degli uffici in tutti i giorni feriali, previa intesa con le organizzazioni sindacali; b) l'orario antimeridiano sarà stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolari esigenze di servizio, ad effettuare turni di lavoro. L'orario pomeridiano di norma sarà distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L'accordo definisce i presupposti per l'individuazione degli uffici per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, è consentita l'adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza, obbligatoria e quelli di flessibilità ; c) ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma le sei ore lavorative e la prestazione individuale complessiva giornaliera deve, di norma, essere distribuita in un arco massimo di dieci ore. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un'ora; d) i rientri pomeridiani per l'eventuale completamento dell'orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell'ufficio ovvero di complessi di funzioni; e) il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese superiori alle dieci ore mensili, le quali ultime debbono essere comunque recuperate entro il mese successivo, comporta riduzioni proporzionali della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari. 3. L'atto con cui sono stabilite la distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro è adottato, sulla base dell'accordo di cui al comma precedente, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del Comitato di controllo per il rispettivo personale. 4. Per l'accordo di cui al secondo comma riguardante gli enti regionali che utilizzano esclusivamente personale regionale, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente dell'ente cui si riferisce l'accordo, o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante dell'amministrazione regionale, designato dalla Giunta regionale. 5. Il personale regionale assegnato funzionalmente agli enti destinatari di delega di funzioni regionali o comandato presso gli enti locali o gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 13 dello Statuto diversi da quelli di cui al precedente comma osserva, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito nel presente articolo, la distribuzione settimanale e l'articolazione giornaliera vigente nell'ente presso il quale presta servizio ".

ARTICOLO 7

Mobilità principi generali.

1. La mobilità del personale nell'ambito dell'ente, tra le regioni a statuto ordinario, ivi compresi gli enti non economici da esse dipendenti, nonchè tra la regione e gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti locali, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

2. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8

Mobilità interna all'ente.

1. La mobilità interna all'ente, che non comporti assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è attuata dalla Giunta regionale secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali, alle quali viene data informazione dei singoli provvedimenti.

2. E'consentito, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, il mutamento del profilo professionale, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti dalla Giunta regionale a seguito di accordi decentrati, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica delle indennità alle mansioni.

3. Qualora tale mobilità comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità e alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

ARTICOLO 9

Mobilità tra enti.

1. La mobilità esterna che riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale delle regioni e degli enti locali, comporta il trasferimento del dipendente, eventualmente preceduto da un periodo di comando, nei ruoli dell'ente di destinazione.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto trasferimento.

3. Il trasferimento in ruolo, che è comunque subordinato al consenso dell'ente di provenienza, è possibile, a seguito di avviso pubblico, nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, ferme restando le riserve di legge nonchè le riserve dei posti per il personale interno, oppure a domanda, nei limiti e con le modalità di cui al succesivo settimo comma.

4. Nel primo caso, la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento viene stabilita in sede di accordi decentrati a livello regionale.

5. A tal fine gli enti pubblicano nel Bollettino Ufficiale della Regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

6. La copertura dei posti dell'organico regionale è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dalla Giunta regionale e della quale sono chiamati a far parte rappresentati delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità , della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

7. Nel secondo caso, è consentito il trasferimento di personale tra le Regioni nonchè tra le Regioni e gli Enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti, a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 10

Trasferimento o assegnazione funzionale in caso di delega di funzioni regionali.

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

2. In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

3. Il trasferimento o l'assegnatone funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

4. Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.

5. Sono, altresì , consentiti l'assegnazione funzionale e il trasferimento del personale di ruolo della Regione agli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 13 dello statuto, istituiti dalla Regione. Per il trasferimento si osservano, per le singole fattispecie, le norme del presente articolo e dell'art. 9.

ARTICOLO 11

Comando.

1. Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile dietro assenso del dipendente, oppure, d'intesa con il dipendente interessato, presso altre Regioni e presso gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

2. E'parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di personale di altre Regioni e di enti locali.

3. Il comando del personale regionale assegnato agli uffici del Consiglio, del Comitato di controllo e degli enti regionali non economici è disposto su proposta dell'Ufficio di presidenza, del Comitato o dell'ente, o d'intesa con essi.

Titolo II

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE


CAPO I

Ordinamento.

ARTICOLO 12

Ruolo unico del personale regionale.

1. Il personale della Regione è collocato in un ruolo unico regionale, comprendente sette qualifiche funzionali, salva l'ipotesi di cui al successivo secondo comma, e la funzione dirigenziale articolata in due qualifiche funzionali, alle quali corrispondono i livelli retributivi stabiliti dal successivo art. 31:
 
- dirigente di struttura di II livello e qualifiche equiparate (II qualifica dirigenziale)
 
- dirigente di struttura di I livello e qualifiche equiparate (I qualifica dirigenziale)
 
- funzionario (VIII livello retributivo)
 
- istruttore direttivo (VII livello retributivo)
 
- istruttore (VI livello retributivo)
 
- esecutore (IV livello retributivo)
 
- operatore (III livello retributivo)
 
- ausiliario (II livello retributivo)
 
- addetto alle pulizie (I livello retributivo)

2. In relazione alle esigenze organizzative, la legge regionale sull'ordinamento degli uffici potrà istituire la qualifica funzionale di collaboratore professionale, alla quale corrisponde il quinto livello retributivo. In ogni caso, per i profili amministrativi della qualifica di esecutore, quella di istruttore costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

3. La declaratoria delle funzioni dirigenziali, le attribuzioni e i compiti dei dirigenti regionali, la responsabilità dei dirigenti e l'articolazione delle funzioni dirigenziali nonchè le declaratorie delle qualifiche funzionali sono indicate ai successivi capi II e III.

4. La legge sull'ordinamento degli uffici determina:

a) la dotazione dei posti per le singole qualifiche funzionali;

b) i profili professionali appartenenti a ciascuna delle predette qualifiche funzionali;

c) le specifiche competenze e responsabilità dei dirigenti in relazione alle strutture organizzative cui sono preposti, o alle missioni affidategli;

d) gli ambiti di coordinamento per aree funzionali ed operative, in relazione alle priorità e agli obiettivi del piano regionale di sviluppo e dei progetti e programmi in cui esso si articola;

e) il ruolo e le attribuzioni degli amministratori relativamente alla direzione delle strutture, nel rispetto delle competenze degli organi istituzionali, e il rapporto tra direzione politico - amministrativa e direzione funzionale della struttura organizzativa.

ARTICOLO 13

Modalità di costituzione del rapporto d'impiego.

1. L' art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , è così costituito: " 1. La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge. 2. Il concorso è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa. 3. Il bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazone alla qualifica funzionale e alle funzioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonchè del contenuto e delle modalità delle prove di esame sulla base di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione. 4. Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 5. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale viene determinato annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima ".

2. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , è così modificato: " Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo che non derivino da aumento di organico, entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria medesima ".

3. Restano ferme, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e agli artt. 16 e 17 seguenti, le procedure speciali per il reclutamento del personale con peculiari professionalità previste dall' art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 .

ARTICOLO 14

Rapporto di lavoro a tempo determinato.

1. Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la normativa di cui al DPR 276 1971 .

2. I criteri e le modalità delle predette assunzioni saranno definiti con apposito regolamento.

ARTICOLO 15

Part - time.

1. In via sperimentale la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di accordi decentrati, nell'intesa che ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

2. Il part - time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50 per cento dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

3. Al rapporto di lavoro a part - time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

4. Al riguardo si applicano i seguenti criteri:

a) le norme di accesso sono quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50 per cento delle competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità , previsto nel successivo art. 34, è pari al 50 per cento di quello spettante al personale di pari qualifica a orario intero;

d) al personale a part - time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

e) il personale a part - time non può eseguire prestazioni straordinarie, nè può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

f) non possono coprire posti a part - time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

5. I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part - time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la qualifica funzionale di addetto alle pulizie e quella di istruttore.

6. Nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, la individuazione dei settori e dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part - time sono definiti dalla Giunta regionale, con atti che danno esecuzione agli accordi decentrati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part - time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

8. Le assunzioni a part - time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

9. La sperimentazione del part - time, con i criteri e le modalità fissati nel presente articolo, verrà attuata allorchè saranno definiti, con legge nazionale, gli aspetti previdenziali dello speciale rapporto di lavoro che ne deriva.

ARTICOLO 16

Accesso alle qualifiche dirigenziali.

1. Alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; il 25 per cento dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati all'ottavo livello con tre anni di anzianità nella qualifica.

2. Alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del settanta per cento dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica; e, per i restanti posti, per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

ARTICOLO 17

Accesso alle altre qualifiche funzionali.

1. Alle qualifiche funzionali non dirigenziali si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; per le qualifiche funzionali fino a quella di collaboratore professionale (quinto livello retributivo) gli esami scritti possono essere sostituiti da prove pratiche o attitudinali, come previsto dalla tabella A 1 (livelli dal 1º al 4º) allegata alla legge regionale 17 maggio 1980, n. 45 . Resta ferma la disposizione di cui all' art. 4 della predetta legge regionale n. 45 80 .

2. Il 50 per cento dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

3. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.


CAPO II

Della dirigenza regionale.

ARTICOLO 18

Funzione dirigenziale.

1. La funzione dirigenziale regionale è volta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale, di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub - regionali, in conformità ai principi definiti nello statuto e in attuazione degli indirizzi politico - amministrativi formulati dal Consiglio e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Essa si esplica essenzialmente mediante:

a) il raccordo delle strutture tecnico - amministrative con gli organi politico - istituzionali, con un direttoapporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi della Regione ed alla loro attuazione e verifica;

b) il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative della Regione, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

3. L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, è caratterizzato da:

a) preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

b) piena autonomia tecnica di decisone e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;

c) diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonchè delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

4. Nell'ambito della funzione dirigenziale si collocano le posizioni di lavoro riferite alle qualifiche funzionali di dirigente di strutture organizzative di secondo livello e qualifiche equiparate, di dirigente di strutture organizzative di primo livello e qualifiche equiparate, di cui all'art. 21, nonchè gli incarichi di coordinamento per aree funzionali ed operative, con le articolazioni previste dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici entro i limiti di cui ai successivi commi.

5. Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 15, ivi comprese le esigenze funzionali del Consiglio regionale.

6. Il contingente della qualifica di dirigente appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale dovrà corrispondere alla responsabilità delle strutture organizzative di massimo livello e delle attività complesse di elaborazione, di studio e ricerca definite dalla legge sull'ordinamento degli uffici, e non può superare le novanta unità.

ARTICOLO 19

Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali.

1. In armonia con quanto previsto nel precedente articolo e in relazione alle strutture organizzative cui sono preposti, i dirigenti regionali organizzato e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico - amministrativa, economico - sociale e tecnico - scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

2. Forniscono ai competenti organi politico - istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del gradi di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

3. A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

4. Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il Piano regionale di sviluppo.

5. Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico - istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

6. Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

7. Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.

8. Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

a) l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

b) l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività , la razionale organizzazione delle strutture, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

c) la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

d) l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

e) l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

f) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

g) la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

ARTICOLO 20

Responsabilità dei dirigenti.

1. I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte negli articoli 18 e 19, nonchè del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

2. In particolare sono responsabili:

a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

b) delle disposizioni da loro impartite;

c) del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

3. I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

4. Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

5. L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

6. Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

ARTICOLO 21

Qualifiche funzionali dirigenziali.

1. La funzione dirigenziale è articolata in due qualifiche funzionali, caratterizzate dalle posizioni di lavoro riferite alle qualifiche di dirigente di strutture organizzative, rispettivamente, di secondo e di primo livello e alle qualifiche alle stesse equiparate.

2. Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale prevista all'art. 12 della presente legge esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture di secondo livello per materia omogenea e o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze, per materia o per obiettivo, della massima struttura organizzativa individuata dalla legge sull'ordinamento degli uffici.

3. Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale prevista nel predetto art. 12 esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture di primo livello e o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze, per materia o per obiettivo, delle predette strutture organizzative di base.

ARTICOLO 22

Funzione di coordinamento.

1. Al fine di assicurare le funzioni di direzione di vaste aree funzionali ed operative e di coordinamento sono istituiti, in relazione alle esigenze di cui alla lett. d) del quarto comma del precedente art. 12, ambiti di coordinamento funzionale.

2. L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio per il rispettivo personale, ad uno dei dirigenti di strutture di secondo livello facenti parte dell'ambito di coordinamento, il quale continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni di dirigente della struttura organizzativa cui è preposto.

3. L'incarico predetto è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque ed è rinnovabile e revocabile.

4. Il rinnovo e la revoca dell'incarico sono disposte nelle stesse forme previste per l'attribuzione dell'incarico.

5. La normativa prevista dall' art. 10 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , resta in vigore sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 42, quarto comma, della presente legge.


CAPO III

Delle altre qualifiche funzionali.

ARTICOLO 23

Funzionario.

1. Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa; svolge, altresì , attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

2. Nello stesso ambito il funzionario collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.

3. Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e o riqualificazione; si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione( SIRP); espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

4. Nell'ambito dell'unità organica complessa, il funzionario può essere incaricato della responsabilità - con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti - di una unità operativa organica eventualmente prevista. In tale ipotesi verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;

b) il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico - scientifici;

c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà.

6. La qualifica di funzionario può comportare la responsabilità di unità operative organiche eventualmente previste e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

7. L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonchè del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di funzionario è richiesto il diploma di laurea, nonchè la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale e altri specifici requisiti eventualmente previsti dall'ordinamento regionale.

ARTICOLO 24

Istruttore direttivo.

1. L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

2. L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonchè in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

3. Con riferimento ai compiti attribuiti, l'istruttore direttivo:

a) espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;

b) definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa;

c) redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;

d) cura la corrispondenza e le relazioni esterne;

e) relazione periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;

f) svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione;

g) partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti;

h) collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.

4. La posizione di lavoro di istruttore direttivo può , altresì , comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il possesso del diploma di laurea.

5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore direttivo le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;

b) attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;

c) interpretazione di norme e dei dati elaborati, nonchè applicazione di procedure;

d) collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale;

e) eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.

6. L'istruttore direttivo ha iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività direttamente svolte, nonchè di quelle del gruppo coordinato.

7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore direttivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

ARTICOLO 25

Istruttore.

1. L'istruttore cura:

a) nel campo amministrativo:
 
- la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme;
 
- la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima;
 
- la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;
 
- la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;
 
- la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;
 
- la rendicontazione, le attività economali correnti e la rilevazione statistica;
 
- altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

b) nel campo dell'informazione e dell'elaborazione dati:
 
- la minutazione dei programmi;
 
- la gestione operativa degli impianti di elaborazione;
 
- il controllo delle informazioni input output;
 
- la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi;

c) nel campo tecnico:
 
- le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazioni, ecc.), connesse con la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto.

2. Con riferimento alle attività tecnico - operative dei servizi regionali, l'istruttore:
 
- svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione;
 
- conduce impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;
 
- sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto;
 
- controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

3. La posizione di lavoro dell'istruttore può , altresì , comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il diploma di scuola secondaria superiore.

4. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore le posizioni di lavoro che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello culturale di base del diploma di scuola secondaria superiore.

5. L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì , il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche di un certo rilievo.

6. L'istruttore ha un grado di iniziativa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto, per l'assolvimento della quale è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale; ha diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.

ARTICOLO 26

Collaboratore professionale.

1. Il collaboratore professionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operai ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale; può avere funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge regolamentari.

2. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di collaboratore professionale le posizioni di lavoro che attengono ad attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; possono altresì essere richieste una preparazione tecnica e una particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

3. L'autonomia operativa del collaboratore professionale è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali; la conseguente prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta ed, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

4. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di collaboratore professionale è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonchè una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

5. Con riferimento a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 12 e nel secondo comma dell'art. 42, la eventuale istituzione della qualifica funzionale di collaboratore professionale, prevista dal CNL, è demandata alla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

ARTICOLO 27

Esecutore.

1. L'esecutore:

a) esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni;

b) collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche;

c) esegue attività di stenografia e o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) provvede alla collazionatura dei dattiloscritti;

e) effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;

f) è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

2. Le attività sono scolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

3. L'esecutore è , altresì , addetto a prestazioni tecnico - manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:

a) attività agricole e forestali;

b) sorveglianza idraulica;

c) strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo - alberghieri;

d) servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari;

e) riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli;

f) conduzione di operatrici semoventi;

g) riproduzione lito - tipografica e confezionamento di stampati;

h) altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.

4. Tali attività comportano l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui l'esecutore garantisce l'ordinaria manutenzione, lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonchè l'assorbimento delle operazioni amministrative complementari.

5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di esecutore, per la quale è richiesta una preparazione professionale specifica, le posizioni di lavoro che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile e tecnico - manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

6. L'attività dell'esecutore può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di assegnazione per trattare questioni o pratiche di rilievo apprezzabile.

7. L'esecutore ha autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la conseguente prestazione lavorativa comporta una responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti di qualifiche inferiori.

8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di esecutore è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonchè , ove richiesto, della specializzazione professionale. Può altresì , richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

ARTICOLO 28

Operatore.

1. L'operatore è addetto a:

a) prestazioni tecnico - manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate;

b) conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura;

c) conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) attività agricole e forestali;

e) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

f) compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonchè , in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

2. Le mansioni dell'operatore possono integrarsi con quelle delle qualifiche precedenti, purchè siano tra di loro omogenee e complementari.

3. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di operatore le posizioni di lavoro che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico - manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

4. Le predette attività richiedono una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

5. L'operatore ha autonomia operativa riferita all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità diretta limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

6. Per l'accesso dall'esterno è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può , altresì , essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

ARTICOLO 29

Ausiliario.

1. L'ausiliario è adibito a compiti che presuppongono solo comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica. (2) In particolare l'ausiliario è addetto a compiti di:

a) custodia e sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;

b) anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici;

c) dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio;

d) prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza;

e) commissioni anche esterne al luogo di lavoro;

f) esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

2. Le mansioni della qualifica di ausiliario si integrano con quelle della qualifica di addetto alle pulizie.

3. La qualifica funzionale di ausiliario comporta attività di tipo manuale e non, di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

4. L'ausiliario non ha alcuna apprezzabile autonomia, se non quella riferita alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

5. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di ausiliario è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

ARTICOLO 30

Addetto alle pulizie.

1. La qualifica funzionale di addetto alle pulizie comporta attività semplici di tipo manuale, che richiedono comuni conoscenze pratiche ed, anche, l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune per lo svolgimento dei compiti di pulizia dei locali.

2. L'addetto alle pulizie non ha alcuna apprezzabile autonomia, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

3. Per l'accesso alla qualifica funzionale di addetto alle pulizie è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 31

Livelli retributivi.

1. Alle qualifiche funzionali indicate al primo e secondo comma dell'art. 12 corrispondono i seguenti livelli retributivi:
 
- dirigente di struttura di secondo livello e qualifiche equiparate L. 14.000.000
 
- dirigente di struttura di primo livello e qualifiche equiparate L. 11.200.000
 
- funzionario L. 8.640.000
 
- istruttore direttivo L. 6.400.000
 
- istruttore L. 5.500.000
 
- collaboratore professionale L. 5.200.000
 
- esecutore L. 4.450.000
 
- operatore L. 3.900.000
 
- ausiliario L. 3.600.000
 
- addetto alle pulizie L. 3.300.000

2. Spettano, inoltre, la tredicesima mensilità , l'indennità integrativa speciale e, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia.

ARTICOLO 32

Indennità.

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 31 sono previste le seguenti indennità :

a) il compenso per la funzione di coordinamento, di cui all'art. 22, è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di lire 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale (dirigente di struttura di secondo livello e qualifiche equiparate) compete una indennità fissa per 12 mensilità di lire 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo livello compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 3.000.000;

d) al personale inquadrato nella qualifica di funzionario con direzione di unità operativa organica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 1.500.000;

e) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di istruttore direttivo e di istruttore compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria silvo - pastorale) inquadrato nella qualifica funzionale di collaboratore professionale compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di collaboratore professionale, di esecutore e di operatore compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 120.000; tale indennità non compete al personale della qualifica di collaboratore professionale che percepisce l'indennità di lire 600.000 di cui alla precedente lett. f);

h) al personale inquadrato nella qualifica funzionale di ausiliario compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 60.000. Al personale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie non compete alcuna indennità ;

i) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolari esposizioni a rischio nei settori di cui all'allegato A), compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di lire 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato A).

ARTICOLO 33

Passaggio di livello.

1. In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

ARTICOLO 34

Salario di anzianità.

1. Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1º gennaio 1985, quale salario di anzianità , una somma annua per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:
 
- dirigente di struttura di II livello e qualifiche equiparate (II dirig.) L. 840.000
 
- dirigente di struttura di I livello e qualifiche equiparate (I dirig.) L. 672.000
 
- funzionario (8º livello) L. 518.000
 
- istruttore direttivo (7º livello) L. 384.000
 
- istruttore (6º livello) L. 330.000
 
- collaboratore professionale (5º livello) L. 312.000
 
- esecutore (4º livello) L. 267.000
 
- operatore (3º livello) L. 234.000
 
- ausiliario (2º livello) L. 216.000
 
- addetto alle pulizie (1º livello) L. 198.000.

2. Al personale assunto dopo il 1º gennaio 1983 il predetto salario di anzianità è riconosciuto in proporzione ai mesi trascorsi in servizio alla data del 1º gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità sarà calcolato in proporzione ai periodi di servizio prestato nella qualifica di provenienza e in quella in godimento alla data del 1º gennaio 1985.

3. Le somme di cui ai precedenti commi sono, altresì , ridotte in proporzione ai periodi di interruzione del trattamento economico intervenuti nel biennio di riferimento.

4. Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1º gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

5. In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

6. Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell' art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e successive modificazioni e integrazioni.

7. La progressione economica di cui all' art. 13 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 , cessa alla data del 31 dicembre 1982.

ARTICOLO 35

Omnicomprensività.

1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste da tale legge, ulteriori indennità , proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

2. L'importo delle indennità , dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società , aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate alla Regione.

ARTICOLO 36

Lavoro straordinario.

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per i dipendenti, dell'ente ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro - capite.

2. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OOSS aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

3. Fino alla definizione intercompartimentale, di cui all' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979- 1981, recepito con legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 , e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1º gennaio di ogni anno. Il compenso orario è determinato secondo la formula prevista nell' art. 34 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 .

4. Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT che corrisponde al personale interessato, per il tramite della Regione, i compensi correlati alle prestazioni di servizio fuori del normale orario di lavoro.

ARTICOLO 37

Compensi incentivanti la produttività.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

2. La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

3. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti dalla Giunta regionale, in attuazione di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

4. Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante le produttività è costituito da:

a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente art. 36;

b) ed, eventualmente, da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

5. Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed escluse, ovviamente, quelle dell'assestamento.

6. L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto in bilancio.

7. Dette economie si ripartiscono come segue:
 
20 per cento in economie di bilancio;
 
40 per cento in riconversione di attrezzature;
 
40 per cento di produttività.

8. L'Ufficio organizzazione, in ordine alle specifiche competenze in materia attribuitegli dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici, provvederà alla determinazione di standards di produttività.

ARTICOLO 38

Indennità di turno.

1. Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di lire 25.000.

2. L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di lire 1.080; ordinario festivo lire 1.215; ordinario notturno festivo lire 1.800.

ARTICOLO 39

Indennità di reperibilità.

1. Per le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali la Regione istituisce il servizio di pronta disponibilità. Esso è remunerato con il compenso di lire 600 orarie.

2. I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato.

ARTICOLO 40

Missioni.

1. Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale, fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'intera materia, è disciplinato dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28 , alla quale vengono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi successivi.

2. Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente: " A decorrere dal 1º gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta, dovute ai dipendenti della Regione, comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio, sono stabilite, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, come segue: a) dipendenti inseriti nelle qualifiche dirigenziali (ex - ottavo livello precedente ordinamento) e nelle altre qualifiche fino alla sesta (quinto livello precedente ordinamento): lire 31.700; b) dipendenti inseriti nelle qualifiche inferiori: lire 23.100 ".

3. Il quinto e sesto comma del predetto art. 3 sono sostituiti dal seguente: " Le misure delle indennità di trasferta sono annualmente rideterminate con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti di incremento fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, del DPR 16 gennaio 1978, n. 513 ".

4. Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente: " Al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria; al restante personale è data invece facoltà di chiedere il rimborso della spesa dell'albergo di seconda categoria ".

5. All'art. 7, dopo il primo comma, è inserito il seguente: " Per quanto attiene ai viaggi compiuti in ferrovia, al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; per il restante personale è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe ".

6. Il quarto comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente: " Le indennità di cui al precedente terzo comma, già modificate in relazione alle elevazioni determinate con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell' art. 5 del DPR 16 gennaio 1978, n. 513 , sono rideterminate annualmente con atto della Giunta regionale entro i limiti d'incremento fissati dal Ministro del tesoro ".

7. Fino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto nell'art. 22 della presente legge, alle autorizzazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 2, al secondo e ultimo comma dell'art. 6 e al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, i soggetti indicati nelle lett. e) degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2 , come modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 36 .

ARTICOLO 41

Servizi di mensa.

1. L' art. 1 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 15 , concernente la istituzione dei servizi di mensa per le esigenze del funzionamento della Regione, è sostituito dal seguente: " La Regione dispone - per le esigenze del funzionamento dei suoi uffici e al fine, anche, di agevolare la realizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori - servizi di mensa, secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso la contrattazione decentrata. 2. Può usufruire del servizio mensa il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso o adibito a servizi connessi a particolari esigenze degli uffici regionali, limitatamente ai giorni di effettiva presenza al lavoro. 3. Non può usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico su 6 giorni lavorativi. 4. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. 5. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti, stipula speciali convenzioni che pongono a suo carico solo l'organizzazione dei servizi e i costi fissi dei pasti nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato. 6. Con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1 3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1 3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'Ente. 7. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante ".

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 42

Inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.

1. Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali di cui ai capi II e III del titolo II della presente legge, secondo la seguente tabella di corrispondenza:
 
TABELLA RISTRUTTURATA
 
Accanto ai livelli lr n. 26/ 79 sono indicate le qualifiche funzionali
 
I Addetto alle pulizie
 
II Ausiliario
 
III Operatore
 
IV Esecutore - Collaboratore professionale
 
V Istruttore
 
VI Istruttore direttivo
 
VII Funzionario
 
VIII 1a qualifica dirigenziale
 
2a qualifica dirigenziale.

2. Qualora, in relazione alle esigenze organizzative, sia istituita la qualifica funzionale di collaboratore professionale, la legge regionale sull'ordinamento degli uffici detterà i criteri e le modalità dell'inquadramento del personale nella predetta qualifica, in stretta corrispondenza alle declaratorie di qualifica e di funzioni indicate al precedente art. 26.

3. Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti nei successivi commi.

4. Nella fase di prima attuazione del presente accordo sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti i dipendenti inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ottavo livello funzionale di cui alle tabb. B) allegate alle leggi regionali 15 giugno 1979, n. 26 e 26 febbraio 1981, n. 10; sempre nella fase di prima attuazione del presente accordo nella seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli per almeno il 90 per cento dei posti stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli uffici, previa contrattazione con le OOSS regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si procederà mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

5. I vincitori dei concorsi pubblici già banditi e in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto alla nomina in posti di ottavo livello funzionale previsto nel precedente ordinamento, vengono immessi all'atto della nomina nella prima qualifica funzionale dirigenziale.

6. Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1º gennaio 1983, o dalla data della nomina in ruolo a seguito dei concorsi di cui al comma precedente.

7. Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

8. Sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, i coordinatori previsti ai sensi dell' art. 10 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 , percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura fissata, in attuazione dell'accordo per il periodo 1979/ 81, dall' art. 15 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 .

9. I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori, debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 43

Concorsi speciali.

1. In occasione delle operazioni di ristrutturazione dei servizi regionali, sulla base della legge sull'ordinamento degli uffici regionali ed anche per un definito riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, almeno il 50 per cento dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge, dalla qualifica di ausiliario a quella di funzionario, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

2. I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge.

ARTICOLO 44

Riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica.

1. Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di cui all' art. 13 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

2. I criteri sui quali si attua il predetto riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione in mesi e per intero, in termini di classe e/ o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;

b) valutazione, in mesi, degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/ o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando il servizio come previsto dalla precedente lett. a).

3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7 per cento, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risulti superiore al maturato determinato ai sensi delle lett. a) e b) del secondo comma del presente articolo.

ARTICOLO 45

Scaglionamento dei benefici economici.

1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:
 
dal 1º gennaio 1983: 35 per cento
 
dal 1º gennaio 1984: 70 per cento
 
dal 1º gennaio 1985: 100 per cento.

2. Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1º gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

3. Al personale che viene assunto dopo il 1º gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale del correlato livello funzionale di cui alla tab. B) allegata alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 , a cui vanno aggiunti i benefici previsti nella presente legge secondo le percentuali di scaglionamento previste al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 46

Aspettativa e permessi sindacali.

1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, rimangono in vigore le norme di cui all' art. 27 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 e all' art. 64 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , come risulta integrato dall' art. 26 della predetta legge regionale n. 26/ 1979 e dall' art. 11 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 .

ARTICOLO 47

Personale docente della formazione professionale.

1. Sulla base di successivo accordo da stipularsi entro il 1983, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalle regioni.

ARTICOLO 48

Applicabilità della normativa della presente legge al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

1. Ai sensi dell' art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , le disposizioni di cui alla presente legge sono estese, in quanto applicabili in relazione alle funzioni attribuite e al tipo di struttura organizzativa alle stesse correlata, al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, e al personale delle aziende comprensoriali di cura, soggiorno e turismo dell'Umbria.

2. Nel rispetto degli ordinamenti dei predetti enti, i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche funzionali di ciascun ente sono regolati, ai sensi dell' art. 2, n. 5, della predetta legge n. 93/ 1983 , dalla legge regionale o, comunque, con atto normativo o amministrativo sulla base di essa.

ARTICOLO 49

Norme incompatibili.

1. Sono abrogati gli artt. 47, 51 e 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 ; gli artt. dall'1 al 9, 18, 19, 40, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 ; gli artt. 3, 5, 8, 9, 10 - primo comma - 12 con allegata tab. B), e 16 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 .

2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.

3. Le parole " livello funzionale " utilizzate nella precedente normativa s'intendono sostituite con le parole " qualifica funzionale ".

ARTICOLO 50

Acconti sui benefici economici maturati nell'anno 1983.

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di applicazione delle norme contenute nel titolo IV della presente legge, possono essere liquidate, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti per l'anno 1983 dall'art. 45, acconti mensili forfettari, per i singoli livelli retributivi attribuibili automaticamente per effetto dell'equiparazione derivante dal primo comma dell'art. 42, nelle seguenti misure:
 
I qualifica dirigenziale (ex - VIII livello) L. 150.000
 
VIII livello retributivo (ex - VII livello) L. 115.000
 
II livello retributivo (ex - VI livello) l. 55.000
 
VI livello retributivo (ex - V livello) L. 50.000
 
IV livello retributivo (ex - IV livello) L. 35.000
 
III livello retributivo (ex - III livello) L. 32.000
 
II livello retributivo (ex - II livello) L. 30.000

2. Le somme predette sono al lordo delle ritenute erariali, assistenziali e previdenziali.

3. In sede di liquidazione dei benefici economici spettanti a ciascun dipendente ai sensi del predetto art. 45, si provvederà al conguaglio anche negativo delle somme corrisposte a titolo di acconto.

ARTICOLO 51

Norma finanziaria.

1. L'onere a carico dell'esercizio 1983 per l'attribuzione dei benefici economici derivanti dall'attuazione della presente legge nella misura prevista al precedente art. 45, nonchè , per i benefici di cui agli artt. 38 e 40, è valutato in lire 1.528 milioni, di cui lire 108 milioni per il personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio e lire 1.420.000.000 per quello in servizio presso gli uffici della Giunta e graverà sugli stanziamenti dei capp. 50, 280 e 290 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'anno 1983. Ad esso si fa fronte con la disponibilità esistente nei detti stanziamenti; per gli anni 1984 e 1985 con quota degli stanziamenti già iscritti nel bilancio pluriennale 1983/ 1985 ai programmi di attività 1.03.1.01, 1.06.1.01 e seguenti.

2. A decorrere dall'esercizio 1984 è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cap. 305 denominato: "Indennità di reperibilità a favore del personale per le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali" (tit. 1, sez. I, rubr. 4, cat. 2, tipo 1.1). Il relativo stanziamento sarà annualmente determinato con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

3. Al finanziamento degli oneri a carico degli esercizi 1984 e 1985 per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, si provvederà nell'ambito dei programmi pluriennali e dei piani annuali previsti dall' art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , recante norme sul sistema formativo regionale, entro i limiti di spesa previsti nel bilancio pluriennale della Regione, al programma operativo 6.03.2.01 (cap. 2960).

4. Agli oneri a carico degli esercizi 1984 e 1985 per le finalità di cui agli artt. 5, quinto comma; 13, ultimo comma; 15, 34, 36, 37, 38, 40 e 41 della presente legge si fa fronte con quote degli stanziamenti già iscritti nel bilancio pluriennale 1983/ 1985 ai seguenti programmi di attività : - 1.03.1.01 (cap. 50); 1.06.1.01 (capp. 280 e 290); 1.06.1.02 (cap. 300); 1.06.1.07 (capp. 320 e 325); 1.06.1.08 (cap. 355).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Allegato A) Tabella delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e integrità personale.

Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola - bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.
 
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonchè lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.
 
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.
 
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali, e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.
 
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.
 
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio e esbosco e dall'impiego di antiparassitari.
 
La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui alla lett. i) del primo comma dell'art. 32 della presente legge e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento della Giunta regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata, sotto la propria diretta responsabilità , dal responsabile della unità operativa presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di lire 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di lire 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

Note della redazione

(1) - 

 - 

Restano in vigore gli artt. da 23 a 30. Vedi L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, 2° comma, lett. a)