ARTICOLO 1
1.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1983 sono apportate le variazioni descritte alle tabb. n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
2.
Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1983/ 1985.
ARTICOLO 2
1.
Per l'attuazione di interventi previsti da leggi regionali sono concesse per l'anno 1983, ulteriori autorizzazioni di spesa nella misura e per le finalità specifiche di cui alla tab. n. 3 allegata alla presente legge.
2.
Lo stanziamento di lie 1.000.000 iscritto con la presente legge al cap. 760 è destinato al finanziamento del contributo concesso alla fondazione Aldo Capitini, in occasione del 15º anniversario della morte e, in deroga al disposto di cui all'art. 2, terzo comma della
legge regionale 9 agosto 1972, n. 16
, detto contributo è liquidato dalla Giunta regionale.
3.
Lo stanziamento di lire 415.000.000 iscritto con la presente legge al cap. 5580 è ripartito in deroga all'
art. 20 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35
, in ragione di lire 250.000.000 per la provincia di Terni e di lire 165.000.000 per la provincia di Perugia.
4.
Lo stanziamento di lire 10.000.000 iscritto con la presente legge in aumento del fondo globale di cui al cap. 6120 è destinato al progetto di legge in corso per il contributo a favore del circolo aziendale Regione Umbria.
ARTICOLO 3
1.
La tab. M) allegata al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, concernente la destinazione del fondo sanitario regionale di parte corrente è sostituita con la tabella di cui all'allegato n. 4.
2.
La tab. P) allegata al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, concernente l'importo massimo in ragione annua delle aperture di credito da autorizzare da parte della Giunta regionale a favore di funzionari delegati a norma dell'
art. 49, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, è sostituita con la tabella di cui all'allegato n. 5.