Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 52 del 27 Dicembre 1983
Approvazione del Piano urbanistico territoriale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 83 del 28/12/1983


ARTICOLO 1

Approvazione del Piano urbanistico territoriale.

1. E'approvato il Piano urbanistico territoriale della Regione dell'Umbria. Il piano allegato alla presente legge è costituito da:
 
- Relazione illustrativa;
 
- Norme di attuazione;
 
- Rappresentazioni grafiche relative all'assetto del territorio, costituite da quattro tavole numerate I, II, III, IV e allegato 1.

ARTICOLO 2

Standard urbanistici.

1. Gli standards urbanistici, di cui agli artt. 1, 2, 3 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 , restano in vigore fino all'approvazione dei piani urbanistici comprensoriali.

ARTICOLO 3

Abrogazione norme regionali.

1. E'abrogata ogni disposizione di legge regionale in contrasto con le norme contenute nel Piano urbanistico territoriale.

ARTICOLO 4

Poteri sostitutivi.

1. In caso di inerzia o inadempienza da parte dei soggetti individuati dalle norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di congruo termine, si sostituisce ad essi.

ARTICOLO 5

Comuni obbligati ai Piani pluriennali di attuazione.

1. In adempimento a quanto previsto dall' art. 3 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 , l'elenco dei comuni obbligati alla adozione del piano pluriennale di attuazione è quello previsto dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 49 .

ARTICOLO 6

Contributi

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge è disposta l'erogazione di contributi ai Consorzi di cui alla legge 3 giugno 1975, n. 40 , sulla base di un piano finanziario dagli stessi predisposto che comprenda, oltre che l'importo richiesto, anche la quota a carico dei Comuni. Il piano finanziario è approvato con deliberazione della Giunta regionale, che stabilisce altresì la spesa ammissibile l'ammontare dei contributi nei limiti dei fondi disponibili e secondo criteri di proporzionalità.

2. La Giunta regionale disporrà l'erogazione di contributi ai Comuni interessati per gli adempimenti di loro esclusiva competenza, previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 7

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 500 milioni in termini di competenza e di lire 200 milioni in termini di cassa con imputazione all'esistente cap. 5855 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio in corso.

2. All'onere suddetto si fa fronte con la disponibilità di cui al fondo globale del cap. 6120 iscritto nel bilancio regionale dell'esercizio 1983 (elenco n. 2 allegato al bilancio, n. d'ordine 4).

3. Al bilancio regionale suddetto sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
Cap. 5855 - In aumento Competenza L. 500.000.000
 
Cassa L. 200.000.000
 
Cap. 6120 - In diminuzione L. 500.000.000
 
Cassa L. 200.000.000

4. Per gli anni dal 1984 in poi l'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dalla presente legge sarà data con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti di spesa previsti nel bilancio pluriennale, nel programma operativo 6.12.2.05.



ALLEGATI:

PUT - RELAZIONE OMISSIS
 
PUT - NORME DI ATTUAZIONE OMISSIS