Art. 1
Criteri per la determinazione dei costi e dei ricavi .
1.
A partire dall'anno 1983, per le finalità di cui all'
articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151
e della
legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3
e successive modificazioni, sono stabiliti in relazione rispettivamente alle lettere a) e b) del citato articolo 6, per i servizi di linea urbani e per quelli extraurbani, i seguenti criteri:
a)
per i costi:
1 - percorrenze dichiarate e ammissibili, distinte per tipo di servizio e modo di trasporto;
2 - costo medio regionale per addetto ad anzianità zero;
- anzianità media aziendale di servizio degli addetti;
3 - percorrenza annua per addetto ritenuta ammissibile, distinta per settori di attività produttiva;
- organici aziendali ammissibili;
4 - condizioni ambientali in relazione all'andamento planoaltimetrico del percorso;
5 - consumi tecnici di trazione e di ricambi, in relazione ai tipi di servizio ed alle condizioni ambientali;
6 - spese generali ed oneri finanziari di gestione;
7 - materiale rotabile ammissibile, diversificato per tipo di servizio e per condizioni operative;
8 - investimenti aziendali ammissibili per impianti fissi e infrastrutture;
9 - ammortamento per il materiale rotabile e per altri cespiti ammortizzabili, in relazione alle percorrenze ammissibili, tenuto conto dei contributi di cui al punto 1 del
quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151
;
10 - ammortamento per gli impianti fissi e infrastrutture in relazione agli investimenti aziendali ammissibili, tenuto conto degli investimenti effettuati al netto dei contributi di cui al punto 2 del
quarto comma del citato art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151
;
b)
per i ricavi:
- percorrenze annue;
- densità abitativa;
- densità di servizio, autobus chilometro per abitante;
- struttura tariffaria vigente e distribuzione della utenza nelle fasce tariffarie.
Art. 2
Determinazione dei costi e dei ricavi .
1.
I costi ed i ricavi di cui al precedente articolo, riferiti agli autobus chilometro effettuati dalle imprese e dagli Enti esercenti servizi di linea, vengono determinati in base alle modalità di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante della presente legge.
2.
Per gli esercenti i servizi di linea con meno di 25 agenti e/ o per gli esercenti esclusivamente autolinee di competenza della Regione Umbria, di lunghezza superiore a 120 chilometri, i costi di cui al primo comma vengono determinati assumendo il 75 per cento del valore medio ponderale dei costi stessi, riferiti al bacino di traffico interessato ed al corrispondente tipo di servizio, al lordo degli abbattimenti di cui ai punti 9) e 10) del soprarichiamato allegato n. 1.
3.
Ai costi determinati come al precedente comma, si applicano successivamente gli abbattimenti suddetti sull'ammontare dei contributi eventualmente percepiti dalle imprese e dagli Enti interessati, per effetto dell'
art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151
e della
legge regionale 4 novembre 1981, n. 74
.
Art. 3
Calcolo dei contributi .
1.
Il contributo chilometrico per ciascuna impresa o Ente esercente servizi di linea si calcola per differenza fra il costo ed il ricavo, come determinati all'articolo precedente.
2.
Ove il ricavo sopraddetto sia inferiore al ricavo effettivo aziendale, per il calcolo del contributo di cui al precedente comma si tiene conto di quest'ultimo ricavo.
3.
Il contributo aziendale viene determinato moltiplicando la misura del contributo chilometrico riferito a ciascun tipo di servizio per il numero di autobus chilometrico rispettivamente ammissibile.
4.
In ogni caso l'ammontare del contributo aziendale non può superare il disavanzo dell'azienda riferito ai servizi pubblici di linea.
5.
Nel caso di imprese o Enti operanti in più bacini di traffico, il valore del costo e del ricavo effettivo da assumere per la determinazione del contributo è riferito all'intera gestione aziendale, mentre il valore del ricavo, come determinato all'art. 2, da assumere è quello stabilito per i singoli bacini nei quali i servizi vengono rispettivamente svolti.
6.
Ferma restando la prescrizione contenuta nel primo comma, lett. b), di cui all'
art. 6 della legge 151/1981
, nel caso che la quota del fondo nazionale trasporti attribuita alla Regione sia insufficiente a coprire l'ammontare complessivo dei contributi determinati in base alle modalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale provvederà a ridurre proporzionalmente le misure contributive.
Art. 4
Modalità per l'erogazione dei contributi aziendali .
1.
Al fine di consentire la liquidazione dei contributi aziendali, le imprese e gli Enti esercenti servizi di linea sono tenuti a presentare, entro il cinque gennaio di ogni anno, ai Consorzi di trasporto pubblico ed alla Giunta regionale, i risultati derivanti dall'applicazione delle modalità di calcolo secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1.
2.
I Consorzi, verificati i risultati di cui al comma precedente, entro il 31 gennaio devono trasmettere alla Regione i dati complessivi di bacino, con le osservazioni e le determinazioni assunte.
3.
La Giunta regionale, sulla base della documentazione ricevuta, assume entro il primo marzo di ogni anno le decisioni di competenza, in ordine all'ammontare dei contributi aziendali da assegnare ai singoli Consorzi ed eroga ai medesimi, successivamente, dopo la prima rata bimestrale, i contributi relativi all'anno in ulteriori rate bimestrali anticipate, a titolo di acconto.
4.
Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese e gli Enti interessati sono tenuti a produrre idonea documentazione ai sensi dell'
art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151
, alla Giunta regionale ed ai Consorzi, anche a dimostrazione del risultato economico dell'esercizio precedente, distinta per servizi di linea soggetti alla normativa di cui alla
legge 10 aprile 1981, n. 151
, e per altri servizi.
5.
Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale, sentiti i Consorzi, determina ed effettua l'eventuale conguaglio dei contributi aziendali relativi all'anno precedente.
6.
I Consorzi sono tenuti ad erogare, immediatamente dopo l'accredito, alle Imprese e agli Enti interessati, tutti i fondi distribuiti dalla Regione.
Art. 5
Costi e ricavi per l'anno 1983 e determinazione dei medesimi per l'anno 1984 e successivi .
1.
I costi ed i ricavi di cui al precedente articolo 1, per l'anno 1983 sono stabiliti sulla base dei criteri indicati nell'articolo stesso, delle modalità e dei valori previsti nell'allegato n. 1 e nell'articolo 2.
2.
Per l'anno 1984 e per gli anni successivi la Giunta regionale determina, con proprio atto, entro il 31 ottobre di ogni anno, informandone il Consiglio regionale, i costi ed i ricavi di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma, tenendo conto, per i valori di cui all'allegato 1, delle variazioni oggettivamente individuate negli elementi di costo e nei ricavi di cui al sopracitato allegato.
3.
Dal 1984 e per gli anni successivi, nelle more della determinazione dei costi e dei ricavi annuali di cui all'art. 1, i contributi vengono erogati con atto della Giunta regionale, in base alle misure rispettivamente stabilite per gli anni precedenti, maggiorate fino al 10 per cento.
Art. 6
Norma transitoria per l'anno 1983 .
1.
Ai fini della liquidazione dei contributi relativi all'anno 1983, le imprese e gli Enti interessati, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti agli adempimenti di cui al precedente art. 4, primo comma.
2.
I Consorzi curano gli adempimenti di cui al precedente art. 4, secondo comma, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
La Giunta Regionale assume le decisioni di competenza di cui al terzo comma del precedente art. 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Compiti dei Consorzi e funzioni di indirizzo regionale .
1.
In relazione agli adempimenti attribuiti dalla presente legge ai Consorzi, si applicano gli articoli 15 e 16 della
legge regionale 17 agosto 1979, n. 44
.
Art. 8
Norma finanziaria
1.
All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cui ammontare sarà annualmente determinato a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale, al programma operativo 4.03.2.01.
2.
Per l'anno 1983 restando ferme le disposizioni finanziarie di cui alla
legge regionale 11 agosto 1983, n. 33
.