Art. 1
1.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984 sono apportate le variazioni descritte nelle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
2.
Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1984- 86.
Art. 2
1.
Sono concesse, per l'anno 1984, ulteriori autorizzazioni di spesa, per interventi previsti da leggi regionali o statali, nella misura e per le finalità di cui alla tabella n. 3 allegata alla presente legge.
Art. 3
1.
La tabella M) allegata al bilancio di previsione dell'esercizio 1984, concernente la destinazione del Fondo sanitario regionale di parte corrente, è modificata negli stanziamenti dei capitoli 2164- 2166, 2168 e 2264 (voce 5010), in relazione alle variazioni apportate agli stessi con il precedente art. 1.
Art. 4
1.
L'aumento di L. 100.000.000 allo stanziamento del fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, è destinato al disegno di legge: "Interventi per lo sviluppo della imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale", che è aggiunto all'elenco n. 2 allegato al bilancio predetto.
2.
La somma di L. 400 milioni, dedotta dallo stesso fondo globale del cap. 6120 (elenco n. 2 allegato al bilancio 1984, n. d'ordine 9) è iscritta al cap. 5300 dello stato di previsione della spesa.
Art. 5
1.
L'aumento di L. 14.699.280.121 allo stanziamento del fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, è destinato ai seguenti disegni di legge:
1)
L. 10.029.280.121 per concorso regionale nel pagamento degli interessi in forma attualizzata su mutui di miglioramento fondiario;
2)
L. 4.670.000.000 per interventi in agricoltura per il piano latte e piano zootecnico.
2.
Gli stanziamenti per gli interventi di cui al precedente comma sono aggiunti all'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto.
3.
La somma di L. 660.000.000 dedotta dallo stanziamento del fondo globale del cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1984, n. d'ordine 1) è iscritta:
1)
quanto a L. 300.000.000 al cap. 7701, voce 2020, per concessione del concorso attualizzato su prestiti contratti per acquisto di bestiame (L. 240.000.000) e per acquisto di macchine (L. 60.000.000);
2)
quanto a L. 180.000.000 al cap. 7820 voce 2090 per sottoscrizione di quote sociali;
3)
quanto a L. 180.000.000 al cap. 7701 voce 2120, per concessione del concorso attualizzato su prestiti contratti per acquisto di macchine (L. 120.000.000) e per acquisto di bestiame (L. 60.000.000).
Art. 6
1.
La quota di L. 27.880.000.000 assegnata alla Regione dell'Umbria per l'anno 1984 con deliberazione del CIPAA del 2 giugno 1984 sul fondo di cui alla
legge 27 dicembre 1977, n. 984
è destinata agli interventi indicati nella allegata tabella n. 4.
Art. 7
1.
Il
primo comma dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1984, n. 27
, è così sostituito: "
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 28.683.953.000 per una durata massima di anni 20 a decorrere dal 1985 ed entro il limite annuo di spesa di L. 7.311.641.477
".
2.
Al maggior onere di lire 1.045.825.000 si fa fronte - nell'ambito degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1984/ 86 - con l'economia realizzata per effetto del disposto di cui all'
art. 4 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 40
.