Art. 1
1.
Alla
lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17
sono aggiunti i seguenti capoversi: "
Sono equiparate agli interventi di cui sopra le operazioni di acquisto che saranno effettuate dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, per conto della Regione, aventi lo scopo di rilevare strutture ed impianti di proprietà di organismi associativi operanti nel settore zootecnico e lattiero - caseario, per il successivo affidamento in gestione - previa ristrutturazione dei medesimi, ove necessaria, con il seguente ordine di priorità : 1) a cooperative agricole; 2) a consorzi di cooperative agricole. Il prezzo che l'ESAU corrisponderà per gli acquisti suddetti sarà pari a quello determinato dall'Ufficio tecnico erariale, al netto dei contributi pubblici, in conto capitale e in conto interessi eventualmente percepiti per la realizzazione o acquisizione delle strutture e degli impianti dalle cooperative proprietarie
".
2.
Il piano degli interventi viene approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.
Art. 3
1.
Per gli interventi di cui al precedente articolo 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 3.800.000.000, con iscrizione, in termini di competenza e di cassa al cap. 7815 di nuova istituzione, denominato: " Interventi a favore della cooperazione zootecnica e lattiero - casearia, tramite l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria".
2.
Per il pagamento del concorso negli interessi sui mutui concessi, ai sensi dell'art. 3 della LR 24 aprile 1979, n. 17 a cooperative zootecniche e lattiero - casearie per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 30 giugno 1984, è autorizzato, per l'anno 1984, il limite di impegno di L. 870.000.000.
3.
Le relative annualità saranno iscritte nei bilanci degli esercizi dal 1984 al 1998 sul capitolo 4698, istituito con LR 24 aprile 1979, n. 17.
4.
La quota del limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1984 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso, nei bilanci dal 1999 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo l'anno 1998.
5.
All'onere di L. 4.670.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984 si fa fronte con le disponibilità iscritte sul fondo globale del capitolo 9710 e derivanti dalla quota assegnata alla Regione Umbria sullo stanziamento di cui all'
art. 5 della legge 4 giugno 1984, n. 194
.
6.
Al bilancio dell'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
in aumento
Cap. 7815 competenza L. 3.800.000.000, cassa 3.800.000.000
Cap. 7698 competenza L. 870.000.000
Cap. 6140 cassa 870.000.000
Totale competenza L. 4.670.000.000, cassa 4.670.000.000
in diminuzione
Cap. 9710 competenza L. 4.670.000.000, cassa 4.670.000.000
7.
Alle annualità di L. 870.000.000 ciascuna a carico dei bilanci del 1985 in poi, la Regione farà fronte con l'incremento delle proprie entrate tributarie e con riferimento ad appositi stanziamenti che saranno iscritti nella parte spesa del bilancio pluriennale 1985/ 1987.