Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 16 del 5 Aprile 1985 (1)
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 . Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 37 del 11/04/1985


Art. 1

1. Alla lett. f) dell'art. 18 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 , dopo le parole " ai possessori di licenza di tipo B " sono aggiunte le parole: " nelle acque del Lago Trasimeno ".

Art. 2

1. Al punto 2 dell' art. 22 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 dopo la parola " mazzacchera " è aggiunta la parola: " tirlindana ".

2. All'ultimo comma dell' art. 22 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 le parole " e maglia da mm. 15 " sono sostituite dalle seguenti: " e maglia non inferiore a mm. 15 ".

Art. 3

1. All' art. 32 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 , dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:
 
" La sanzione amministrativa di cui alla lett. a) del primo comma non si applica nei confronti di chi, pur esercitando la pesca senza essere munito della licenza di tipo B, ne dimostri il possesso e la regolarità esibendola, nel termine perentorio di gg. 10 dalla data di contestazione dell'infrazione, all'Amministrazione provinciale territorialmente competente.
 
L'esibizione della licenza ai sensi del comma precedente comporta altresì la cessazione della confisca delle reti e degli attrezzi disposta a norma della lett. a) del secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 25/ 1983
".

2. Dopo la lett. f) del primo comma dell'art. 32 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 , è aggiunta la lettera "g) - la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi munito di licenza di tipo B, detiene pesce vivo o morto sotto misura o in epoca di divieto".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 2 dicembre 1998, n. 44, art. 43, comma 1