1.
All'
art. 32 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25
, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:
"
La sanzione amministrativa di cui alla lett. a) del primo comma non si applica nei confronti di chi, pur esercitando la pesca senza essere munito della licenza di tipo B, ne dimostri il possesso e la regolarità esibendola, nel termine perentorio di gg. 10 dalla data di contestazione dell'infrazione, all'Amministrazione provinciale territorialmente competente.
L'esibizione della licenza ai sensi del comma precedente comporta altresì la cessazione della confisca delle reti e degli attrezzi disposta a norma della
lett. a) del secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 25/ 1983
".