ARTICOLO 2 bis
Anticipo dell'indennità
1.
I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per almeno una legislatura e versati i contributi di cui all'
articolo 4, della l.r. 8/1973
, durante l'espletamento del mandato possono chiedere l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata nelle legislature precedenti.
2.
L'anticipazione di cui al
comma 1
può essere ottenuta una sola volta ed è corrisposta secondo quanto previsto dall'
articolo 2
, nella misura massima di una legislatura. L'anticipazione richiesta è erogata in misura ridotta del dieci per cento rispetto all'indennità che deriverebbe dai calcoli di cui all'
articolo 2
, e non si effettua adeguamento alla media di cui al comma 2, dell'articolo 2 stesso al termine definitivo del mandato.
3.
La richiesta deve essere motivata da necessità adeguatamente documentate legate all'acquisto, costruzione o ristrutturazione straordinaria della prima casa di abitazione per sé o per i figli, od a spese mediche.
4.
Ai consiglieri regionali che non si avvalgono della facoltà di cui al
comma 1
, al termine definitivo del mandato è riconosciuta l'indennità aggiornata sulla base dell'indice di cui al
comma 2, dell'articolo 12 bis della l.r. 8/1973
, dal momento individuato dal comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, fino al momento della cessazione definitiva del mandato consiliare.
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