Date di vigenza

08/02/1985 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/02/1985
30/12/2011 modifica mostra documento vigente dal 30/12/2011
31/12/2013 modifica mostra documento vigente dal 31/12/2013

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1985 ,n. 2
Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 24/01/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Indennità di fine mandato.

1. Al consigliere cessato del mandato e, in caso di morte del consigliere, ai soggetti previsti dall' art. 14 della LR 15 gennaio 1973, n. 8 , è corrisposta una indennità di fine mandato.

ARTICOLO 2

Misure della indennità di fine mandato.

1. L'indennità di cui al precedente articolo è pari ad una indennità lorda mensile.

[ 2. ] [4]

2. L'indennità lorda mensile spetta per ciascun anno di mandato esercitato a decorrere dalla maturazione del diritto, fino ad un massimo di dieci, ed è calcolata per ogni anno sulla media delle dodici mensilità lorde percepite. Alla fine del computo della frazione di anno i soggetti di cui all' articolo 1 sono tenuti al versamento dei ratei utili alla copertura della frazione di anno stessa, pena la mancata corresponsione dell'indennità per l'intero anno di riferimento. [5]

ARTICOLO 2 bis

Anticipo dell'indennità

1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per almeno una legislatura e versati i contributi di cui all' articolo 4, della l.r. 8/1973 , durante l'espletamento del mandato possono chiedere l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata nelle legislature precedenti.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 può essere ottenuta una sola volta ed è corrisposta secondo quanto previsto dall' articolo 2 , nella misura massima di una legislatura. L'anticipazione richiesta è erogata in misura ridotta del dieci per cento rispetto all'indennità che deriverebbe dai calcoli di cui all' articolo 2 , e non si effettua adeguamento alla media di cui al comma 2, dell'articolo 2 stesso al termine definitivo del mandato.

3. La richiesta deve essere motivata da necessità adeguatamente documentate legate all'acquisto, costruzione o ristrutturazione straordinaria della prima casa di abitazione per sé o per i figli, od a spese mediche.

4. Ai consiglieri regionali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 , al termine definitivo del mandato è riconosciuta l'indennità aggiornata sulla base dell'indice di cui al comma 2, dell'articolo 12 bis della l.r. 8/1973 , dal momento individuato dal comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, fino al momento della cessazione definitiva del mandato consiliare.

[6]
ARTICOLO 2 ter

(Restituzione agli eredi dei contributi versati dal consigliere deceduto)

1. A decorrere dalla legislatura regionale in corso, gli eredi del consigliere regionale deceduto prima della corresponsione dell'assegno vitalizio hanno diritto alla restituzione dei contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell' articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), non utili ai fini del computo delle somme percepite a titolo di assegno vitalizio.

2. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

[7]
ARTICOLO 3

Finanziamento.

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del cap. 0010 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. A copertura parziale dell'onere relativo alla corresponsione della indennità di fine mandato, viene operata, a carico dei consiglieri regionali, una trattenuta pari al 5 per cento sulla indennità mensile lorda di cui alla legge regionale 1º agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il relativo provento è introitato al capitolo 2800 dello stato di previsione della entrata del bilancio regionale.

ARTICOLO 4

Abrogazione

1. Il premio di reinserimento ed il contributo una tantum in caso di decesso di cui alla LR 15 gennaio 1973, n. 8 , sono soppressi.

2. L' art. 1 , punto 2 e 3, l'art. 20 bis e l'art. 21 della LR 15 gennaio 1973 , istituiti con LR 20 marzo 1978, n. 8 , sono abrogati.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia,14 gennaio 1985

Marri

Note sulla vigenza

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 32.

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 32.

[6] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 20.

[7] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 32.