Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 27 del 26 Aprile 1985 (1)
Norme transitorie per l'esercizio delle attività di cava e integrazione della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 30/04/1985


ARTICOLO 1

1. Per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 , ancora in esercizio e non autorizzate, ivi comprese quelle ricadenti nelle aree vincolate in applicazione della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 52 , il coltivatore deve presentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza che abilita provvisoriamente all'esercizio dell'attività di cava fino al rilascio dell'autorizzazione o al diniego motivato della stessa.

2. L'istanza è disciplinata dall' art. 5 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 ad esclusione del punto e) del secondo comma.

3. Decorsi inutilmente 120 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che il Comune abbia provveduto sulla stessa, la Giunta regionale si sostituisce nel compimento degli atti.

4. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi, copia dell'istanza e della documentazione allegata, compresa la richiesta di nulla osta ove l'istanza stessa sia relativa a zone vincolate, deve essere trasmessa a cura del coltivatore alla Giunta regionale così come il Comune deve trasmettere immediatamente allo stesso organo, copia del provvedimento adottato.

5. Nei casi di mancata presentazione dell'istanza, di diniego dell'autorizzazione o di mancata approvazione dell'apposita variante allo strumento urbanistico di cui al successivo articolo, il Comune ordina al coltivatore di cessare ogni attività estrattiva.

ARTICOLO 2

1. Qualora la cava abbia le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 e sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, il rilascio da parte del comune dell'autorizzazione, ai sensi del precedente articolo, costituisce adozione di variante dello strumento urbanistico vigente.

2. Le procedure per l'adozione della variante di cui al precedente comma sono svolte secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167 .

3. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 3

1. I nulla osta, conseguenti ai vincoli posti da norme statali o regionali, eventualmente necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, sono resi, ad esclusione di quelli di competenza statale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Ai fini della presente legge non si applica l' art. 8 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 .

ARTICOLO 4

1. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 , dopo il punto è aggiunta di seguito la seguente frase: " In tali zone è possibile consentire la localizzazione di insediamenti industriali o artigianali aventi finalità di prima o seconda lavorazione dei materiali estratti o comunque complementari all'attività di cava ".

ARTICOLO 5

1. Non sono autorizzabili nuove attività di cave e torbiere che comportino impianti fissi o che abbiano carattere di continuità o di permanenza se non previste come zonizzazione urbanistica dal piano urbanistico comprensoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 .


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 3 gennaio 2000, n. 2, art. 20, comma 1