CAPO PRIMO
Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore del turismo
ARTICOLO 5
Opere già ammesse al contributo ai sensi della LR 11 novembre 1980, n. 70
1.
Alla imprese turistiche singole, associate o consorziate, che siano state formalmente ammesse a beneficio sui fondi di cui alla
legge regionale 11 novembre 1980, n. 70
, sono concesse le seguenti provvidenze:
a)
integrazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 3 della legge stessa, limitatamente agli investimenti superiori a 100 milioni, per l'importo pari alla differenza tra il 30 per cento dell'investimento e la quota di contributo effettivamente concessa, sia per opere già ultimate che per lavori ancora in corso;
b)
concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alberghiero per opere, o parte di opere, ancora da realizzare, già ammesse sui fondi di cui alla legge regionale suddetta.
2.
Per le modalità dell'intervento si fa rinvio alla
legge regionale 19 novembre 1984, n. 45
.
3.
La Regione fornisce garanzia sussidiaria sulla concessione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.
4.
I soggetti aventi diritto ai benefici di cui ai precedenti punti a) e b) devono presentare domanda all'Amministrazione provinciale, competente per territorio, nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 6
Rifinanziamento della
legge regionale 19 novembre 1984, n. 45
1.
A favore dei territori di cui all'art. 1 della presente legge è disposto il rifinanziamento del
Titolo I) della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45
, nel rispetto delle procedure, dei limiti e dei criteri con la stessa individuati e con particolare riferimento alla priorità di cui al punto 1) dell'art. 5.
2.
La Regione fornisce garanzia sussidiaria sulla concessione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.
3.
Le domande di finanziamento, già pervenute ai sensi della
legge regionale 45/ 84
da parte di soggetti di cui al primo comma, vanno finanziate con i fondi della presente legge.
4.
Nell'ipotesi in cui sia stato già disposto il finanziamento ai sensi della
legge regionale 45/ 84
, l'onere relativo fa carico sugli stanziamenti di cui alla presente legge.
ARTICOLO 7
Delega delle funzioni
1.
Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono delegate alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni, per i territori di propria competenza.
CAPO SECONDO
Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore agricolo
ARTICOLO 8
Finalità
1.
In conformità con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo e dei relativi piani di settore in agricoltura, le provvidenze della presente legge sono finalizzate al sostegno ed al potenziamento economico delle aziende agricole comprese le itticole operanti nei territori di cui all'art. 1 della presente legge e sono concesse con priorità ai conduttori che agiscono nell'ambito di unità produttive in grado di svilupparsi in base ad appositi piani aziendali.
2.
Nel rispetto della specifica vocazione della Valnerina, gli interventi privilegiano la zootecnica e le attività connesse.
3.
Il piano di miglioramento aziendale è riconosciuto condizione indispensabile per l'accesso alle provvidenze quando gli investimenti superano l'importo di lire 30 milioni.
4.
Nell'ambito di applicazione della presente legge, non può essere accolta più di una domanda per ogni azienda per gli interventi previsti dai successivi artt. 9 e 10.
ARTICOLO 9
Prestiti di dotazione - Mutui di miglioramento
1.
Alle imprese che richiedono prestiti di dotazione o mutui di miglioramento, da contrarre con gli istituti di credito ai sensi della
legge 5 luglio 1928, n. 1760
, è concesso il concorso regionale sul pagamento degli interessi.
2.
La misura massima dell'investimento ammissibile a prestito o mutuo agevolato è determinata in lire 30 milioni.
3.
Per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione nonchè per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture produttive e degli impianti al servizio dell'attività zootecnica, è concesso un contributo in conto capitale nelle seguenti misure rispetto all'investimento di cui al precedente comma:
- 20 per cento per bovini di razze da carne;
- 15 per cento per ovini e caprini;
- 10 per cento per suini ed equini di razze agricole da carne.
4.
Sono esclusi dalle provvidenze di cui alla presente legge l'impianto ed il miglioramento di pascoli e pratipascoli, comprese opere di recinzione, viabilità e provvista di acque, che usufruiranno, con priorità, dei finanziamenti disposti con il programma attuativo del
regolamento CEE n. 1944/ 1981
approvato dal Consiglio regionale con delibera 19 novembre 1984, n. 1332.
ARTICOLO 10
Piani di miglioramento aziendale
1.
Per richieste di finanziamento con investimenti superiori a 30 milioni, l'impresa è tenuta a presentare un piano di miglioramento aziendale.
2.
Il piano è finanziato con un concorso sugli interessi, sui prestiti e sui mutui che saranno contratti con gli istituti di credito ai sensi della legge 1760 del 5 agosto 1928, per un investimento complessivo non superiore ai 200 milioni.
3.
Il piano aziendale è assistito da un contributo in conto capitale pari al 20 per cento dell'investimento.
ARTICOLO 11
Concorrenza contributo a fondo perduto e conto interessi.
1.
In presenza di contributo a fondo perduto, il prestito o il mutuo vanno concessi per la parte di investimento non coperto.
ARTICOLO 12
Delega delle funzioni.
1.
Le funzioni amministrative connesse all'applicazione degli intereventi di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono delegate alle Comunità montane della Valnerina e della Valle del Nera e Monte S. Pancrazio, limitatamente ai Comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco.
2.
Le Comunità montane possono avvalersi, in caso di comprovata necessità, di personale tecnico ed amministrativo messo a disposizione dall'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria.
3.
Gli enti delegati individuano criteri e procedure per l'istruttoria delle domande e per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13, sentita la Giunta regionale.
4.
In caso di inadempienza o ritardi nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, può sostituirsi agli enti delegatari, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
ARTICOLO 13
Presentazione ed istruttoria delle domande.
1.
Le domande, indirizzate agli enti delegati, devono pervenire entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al successivo art. 15.
2.
Le domande di cui all'art. 9, complete della prescritta documentazione, sono definite, entro quattro mesi, dalla scadenza del termine per la presentazione, in presenza di giudizio tecnico ed economico favorevole, con la emanazione dei provvedimenti di concessione sulla base di apposita graduatoria.
3.
Le domande di cui all'art. 10, da presentarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al successivo art. 15, sono ricevute, qualora il piano riguardi la realizzazione di strutture e di impianti, anche se prive degli elaborati progettuali previsti, che vanno presentati, sempre nel rispetto del termine suindicato, dopo che gli enti delegati hanno espresso, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, parere favorevole di massima in ordine all'ammissibilità alla graduatoria.
4.
La graduatoria di ammissione alle provvidenze dei piani di miglioramento aziendale è emanata nel termine di mesi tre dalla data di chiusura della presentazione delle domande.
ARTICOLO 14
Prestiti di conduzione.
1.
E'concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agevolati di durata massima annuale destinati alla:
a)
conduzione delle aziende agricole singole ed associate;
b)
gestione degli impianti cooperativi di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;
c)
gestione di cooperative per la fornitura di mezzi tecnici e di servizi alle aziende dei soci;
d)
corresponsione di anticipi ai soci conferenti delle cooperative.
2.
L'importo dei prestiti è determinato come segue:
- quelli di cui alla lett. a), in base a parametri indicativi delle spese di anticipazione per tipi di colture e di allevamenti, con il limite di lire 24 milioni per le aziende singole;
- quelli di cui alla lett. b), in base a parametri riferiti alle spese occorrenti per la raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, tenuto conto dei cicli commerciali;
- quelli di cui alla lett. c), sulla base delle effettive necessità di capitali di anticipazione desunte dal bilancio dell'ultimo esercizio approvato;
- quelli di cui alla lett. d), sulla base dei quantitativi conferiti valutati ad un prezzo non superiore al 70 per cento di quello di mercato, tenuto conto dei cicli commerciali.
3.
La concessione dei prestiti di cui alle lettere a), b), c) e d) destinati agli organismi associativi, qualora di importo superiore a lire 50 milioni, è subordinata al parere favorevole della Giunta regionale.
4.
E'accordata priorità alle aziende che realizzano il piano di miglioramento aziendale di cui al precedente art. 10.
5.
Il tasso da applicare al concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra il tasso globale e quello agevolato minimo vigenti alla data di emissione dei nullaosta.
6.
La erogazione agli istituti del concorso negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo è subordinata al perfezionamento delle relative operazioni secondo le modalità seguenti:
- apertura di conto corrente agrario, per i prestiti destinati alle cooperative;
- apertura di conto corrente agrario o rilascio di cambiale agraria, per i prestiti destinati agli altri operatori agricoli.
7.
Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono affidate all'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria.
8.
Per la presentazione e l'istruttoria delle domande, valgono le procedure in vigore per la concessione dei prestiti di cui alla
legge regionale 30 giugno 1973, n. 30
e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 15
Direttive di attuazione e convenzioni con gli Istituti di credito.
1.
La Giunta regionale emanerà entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per l'applicazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 14, fissando criteri e procedure, in particolare per quanto riguarda:
- la formulazione dei piani di miglioramento aziendale e la valutazione degli stessi in base a parametri che tengano conto del rapporto tra costo dell'investimento e incremento del valore della produzione netta aziendale;
- livello minimo di retribuzione o compenso della manodopera che il piano di sviluppo, per essere ammissibile ai benefici, deve prevedere come conseguibile per effetto della realizzazione degli investimenti;
- durata dei prestiti e dei mutui, a seconda degli acquisti da effettuare e delle opere da realizzare;
- individuazione dei parametri per la determinazione dei prestiti di cui al precedente art. 14;
- tempi e modalità per la rendicontazione degli interventi da parte degli enti delegati.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, ai fini dell'applicazione delle provvidenze in favore dell'agricoltura recate dalla presente legge, convenzioni con gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario.
ARTICOLO 16
Non cumulabilità delle provvidenze.
1.
Le provvidenze di cui agli artt. 9, 10 e 14 non sono cumulabili, per lo stesso intervento, con quelle previste da altri provvedimenti legislativi e regolamentari comunitari, nazionali e regionali, salvo per la parte di investimento non coperta.
CAPO TERZO
PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
ARTICOLO 17
Fondo Sviluppumbria.
1.
E'costituito un fondo speciale per:
a)
l'acquisizione di aree e l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria destinate ad insediamenti produttivi;
b)
interventi volti a favorire nuove iniziative produttive, ed a potenziare le esistenti assegnando priorità al settore artigiano anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale;
c)
favorire, anche attraverso la promozione di forme associative, la qualificazione delle strutture artigianali e commerciali;
d)
la valorizzazione dei prodotti tipici della Valnerina.
2.
La gestione del fondo è affidata alla Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - " Sviluppumbria".
3.
Gli interventi da parte della Sviluppumbria devono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale d'intesa con le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane interessate.
ARTICOLO 18
Ripartizione degli stanziamenti.
1.
Gli stanziamenti previsti per la concessione delle provvidenze di cui agli artt. 6, 9, 10 e 14 della presente legge sono ripartiti nella misura del 10 per cento a favore dei Comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco e per il restante 90 per cento a favore dei Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina.
ARTICOLO 19
Norma finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti di spesa:
a)
lire 730.000.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 per gli interventi previsti al primo comma, lett. a), del precedente art. 5 con iscrizione al cap. 9290, di nuova istituzione, denominato: " Integrazione dei contributi in conto capitale concessi in base all'
art. 3 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70
, a favore di imprese turistiche, singole, associate o consorziate, operanti nel territorio della Comunità montana della Valnerina" (codice SIR 2124331024);
b)
lire 880.000.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 per gli interventi di cui al primo comma, lettera b), del precedente art. 5, con iscrizione al cap. 9291, di nuova istituzione, denominato: " Concorso attualizzato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alberghiero effettuate dalle imprese turistiche operanti nel territorio della Comunità montana della Valnerina, per la realizzazione o il completamento di opere ammesse ai benefici della
legge regionale 11 novembre 1980, n. 70
, (codice SIR 1124371024);
c) lire 377.732.500 in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio 1985 e lire 1.012.267.500 sul bilancio dell'esercizio 1986 per gli interventi previsti all'art. 6 della presente legge; con iscrizione al cap. 9263, di nuova istituzione, denominato: "Concorso in forma attualizzata nel pagamento degli interessi sui mutui contratti, per interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento della recettività, da Enti locali, aziende di promozione turistica, enti di emanazione sindacale, enti o associazioni per il turismo sociale e privati, operanti nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei Comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco" (codice SIR 2124371024);
d) lire 516.325.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e lire 1.383.675.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per le provvidenze di cui all'art. 9, primo comma della presente legge, con iscrizione al cap. 7995, di nuova istituzione, denominato: "Concorso in forma attualizzata nel pagamento degli interessi sui prestiti di dotazione e sui mutui di miglioramento contratti ai sensi della
legge 5 luglio 1928, n. 1760
da operatori agricoli della Comunità montana della Valnerina e dei Comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco" codice SIR 2124371010);
e) lire 81.525.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e lire 218.475.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per le provvidenze di cui all'art. 9, terzo comma, della presente legge, con iscrizione al cap. 7996, di nuova istituzione, denominato: "Contributi in conto capitale per l'acquisto di bestiame selezionato di riproduzione nonchè per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture produttive e degli impianti al servizio della attività zootecnica, a favore degli operatori della Comunità montana della Valnerina e dei Comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco" (codice SIR 2124331010);
f) lire 733.725.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e lire 1.966.275.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per gli interventi previsti al precedente art. 10, secondo comma, con iscrizione al cap. 7997, di nuova istituzione, denominato: "Contributo in forma attualizzata sul pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui contratti ai sensi della
legge 5 luglio 1928, n. 1760
, dagli operatori agricoli della Comunità montana della Valnerina e dei Comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendale" (codice SIR 2124371010);
g) lire 434.800.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e lire 1.165.200.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per le finalità di cui al precedente art. 10, terzo comma, con iscrizione al cap. 7998 di nuova istituzione, denominato: "Contributi in conto capitale nella spesa sostenuta dagli operatori agricoli della Comunità montana della Valnerina e dei Comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendale" (codice SIR 2124331010);
h) lire 135.875.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e lire 364.125.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per gli interventi previsti al precedente art. 14, con iscrizione al cap. 7999, di nuova istituzione, denominato: "Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agevolati di durata massima annuale a favore di operatori agricoli della Comunità montana della Valnerina e dei Comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco" (codice SIR 2124361010);
i) lire 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e lire 1.500.000.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per la dotazione del fondo di cui al precedente art. 17, con iscrizione al cap. 9508, di nuova istituzione, denominato: "Conferimento fondo speciale alla Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria per interventi volti a favorire iniziative e nuovi insediamenti produttivi, a potenziare quelli esistenti, nonchè a favorire la qualificazione delle strutture artigianali e commerciali e a valorizzare i prodotti tipici nel territorio della Comunità montana della Valnerina e dei Comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco" (codice SIR 2125231028).
2. All'onere eventuale per il rilascio delle garanzie di cui ai precedenti artt. 5 e 6 si fa fronte con il fondo istituito con l'
art. 19, tredicesimo comma della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70
.
3. I fondi per l'attuazione della presente legge sono trasferiti agli enti delegati con provvedimento della Giunta regionale sulla base di apposite richieste comprovanti l'effettivo fabbisogno.
4. Alla spesa complessiva di lire 28.000.000.000 autorizzata dalla presente legge si fa fronte con quota della somma di lire 210.000.000.000 assegnata alla Regione dell'Umbria sul fondo di cui all'
art. 4 del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159
convertito con modificazioni della
legge 24 luglio 1984, n. 363
.
5. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Parte Spesa in aumento:
Cap. 9290 L. 198.377.500
Cap. 9291 L. 239.140.000
Cap. 9263 L. 377.732.500
Cap. 7995 L. 516.325.000
Cap. 7996 L. 81.525.000
Cap. 7997 L. 733.725.000
Cap. 7998 L. 434.800.000
Cap. 7999 L. 135.875.000
Cap. 9508 L. 815.250.000
Totale in aumento L. 3.532.750.000
In diminuzione
Cap. 9700 (Fondo globale) L. 3.532.750.000