Date di vigenza

15/11/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/11/1984
22/07/1999 modifica mostra documento vigente dal 22/07/1999

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 1984, n. 7
Istituzione dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, di cui all' art. 6 della L.R. 13/1/1984, n.1 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 79 del 31/10/1984

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento:

Art.1

Istituzione elenco degli istruttori e periti demaniali

1. Per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui all' art. 28 della Legge 15 giugno 1927 n. 1766 e di cui alle norme di attuazione contenute nel R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 , la Giunta regionale si avvale di istruttori e periti scelti tra gli iscritti nell'elenco regionale istituito con il presente Regolamento secondo le modalità appresso indicate.

Art.2

Iscrizione dei periti e degli istruttori demaniali nell'elenco

1. Nell'elenco regionale dei periti demaniali possono essere iscritti:

a) Laureati in Scienze Agrarie e/o forestali con almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'amministrazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti Pubblici;

b) Laureati in Scienze Agrarie e/o forestali, in Architettura, Ingegneria, liberi professionisti che siano iscritti nell'Albo professionale da almeno cinque anni e che abbiano già avuto incarichi d'istruttore o perito presso i Commissariati regionali per la liquidazione di Usi Civici o che abbiano collaborato con Enti Pubblici nella attività di programmazione e gestione del territorio con particolare riferimento alla redazione di piani di assestamento, di strumenti urbanistici, piani di sviluppo (zonali) o piani generali di bonifica, o che abbiano partecipato proficuamente a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;

c) Periti Agrari e Geometri con almeno dieci anni di servizio di ruolo nella amministrazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti Pubblici, ovvero che siano iscritti nell'Albo professionale da almeno dieci anni e che abbiano già avuto incarichi di istruttore o perito presso i Commissariati regionali per la liquidazione di Usi Civici o che abbiano collaborato con Enti Pubblici nella attività di programmazione e gestione del territorio con particolare riferimento alla redazione di piani di assestamento, di strumenti urbanistici, piani di sviluppo (zonali) o piani generali di bonifica, o che abbiano partecipato proficuamente a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;

d) Docenti universitari in materie storico-giuridiche, Laureati o Diplomati esperti in materia di Usi Civici, individuati come tali per la continuativa attività istruttoria per i Commissariati regionali o per la pubblicazione di scritti e ricerche di riconosciuto valore.

[ Art.3 ] [3]
Art.4

Formazione dell'elenco e nomina dei periti istruttori

1. L'elenco regionale di cui all' art. 1 è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'elenco è tenuto presso l'Ufficio Foreste della Regione dell'Umbria.

3. Alla nomina dei Periti e degli Istruttori demaniali provvede la Giunta regionale scegliendo tra gli iscritti nell'elenco e seguendo le modalità di cui all' art. 3 , tenendo conto della natura delle operazioni demaniali, della professionalità e della specializzazione dell'incaricato e del criterio di rotazione.

Art.5

Incompatibilità

1. L'incarico di Perito Istruttore demaniale non può essere affidato a chi sia Amministratore, pubblico dipendente o comunque residente nel territorio comunale interessato alle operazioni demaniali.

Art.6

Compensi

1. La Giunta regionale provvede con specifico atto deliberativo circa le tariffe e le competenze degli Istruttori e dei Periti di cui all' art. 6 della L.R. n. 1/1984 .

Art.7

Norma transitoria

1. Alla formazione dell'elenco degli Istruttori e Periti demaniali la Giunta regionale provvede entro tre mesi dalla nomina della Commissione di cui al precedente art. 3 .

Art. 8

Norma finanziaria

1. Ai membri della Commissione di cui al precedente art. 3 estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti del Comitato di Controllo sugli Atti degli Enti Locali.


Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione dell'Umbria.
Dato a Perugia, addì 30 ottobre 1984 I

MARRI

Note sulla vigenza

[3] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 30 giugno 1999, n. 19.

Note della redazione

(1) - 

Articolo abrogato dalla Tabella A, punto 4 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 19