Art.1
Istituzione elenco degli istruttori e periti demaniali
1.
Per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui all'
art. 28 della Legge 15 giugno 1927 n. 1766
e di cui alle norme di attuazione contenute nel
R.D. 26 febbraio 1928 n. 332
, la Giunta regionale si avvale di istruttori e periti scelti tra gli iscritti nell'elenco regionale istituito con il presente Regolamento secondo le modalità appresso indicate.
Art.2
Iscrizione dei periti e degli istruttori demaniali nell'elenco
1.
Nell'elenco regionale dei periti demaniali possono essere iscritti:
a)
Laureati in Scienze Agrarie e/o forestali con almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'amministrazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti Pubblici;
b)
Laureati in Scienze Agrarie e/o forestali, in Architettura, Ingegneria, liberi professionisti che siano iscritti nell'Albo professionale da almeno cinque anni e che abbiano già avuto incarichi d'istruttore o perito presso i Commissariati regionali per la liquidazione di Usi Civici o che abbiano collaborato con Enti Pubblici nella attività di programmazione e gestione del territorio con particolare riferimento alla redazione di piani di assestamento, di strumenti urbanistici, piani di sviluppo (zonali) o piani generali di bonifica, o che abbiano partecipato proficuamente a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;
c)
Periti Agrari e Geometri con almeno dieci anni di servizio di ruolo nella amministrazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti Pubblici, ovvero che siano iscritti nell'Albo professionale da almeno dieci anni e che abbiano già avuto incarichi di istruttore o perito presso i Commissariati regionali per la liquidazione di Usi Civici o che abbiano collaborato con Enti Pubblici nella attività di programmazione e gestione del territorio con particolare riferimento alla redazione di piani di assestamento, di strumenti urbanistici, piani di sviluppo (zonali) o piani generali di bonifica, o che abbiano partecipato proficuamente a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;
d)
Docenti universitari in materie storico-giuridiche, Laureati o Diplomati esperti in materia di Usi Civici, individuati come tali per la continuativa attività istruttoria per i Commissariati regionali o per la pubblicazione di scritti e ricerche di riconosciuto valore.
Art.4
Formazione dell'elenco e nomina dei periti istruttori
1.
L'elenco regionale di cui all'
art. 1
è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.
2.
L'elenco è tenuto presso l'Ufficio Foreste della Regione dell'Umbria.
3.
Alla nomina dei Periti e degli Istruttori demaniali provvede la Giunta regionale scegliendo tra gli iscritti nell'elenco e seguendo le modalità di cui all'
art. 3
, tenendo conto della natura delle operazioni demaniali, della professionalità e della specializzazione dell'incaricato e del criterio di rotazione.
Art. 8
Norma finanziaria
1.
Ai membri della Commissione di cui al
precedente art. 3
estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti del Comitato di Controllo sugli Atti degli Enti Locali.