Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE
30 novembre 1999
,n.
34
Prelievo venatorio della specie cinghiale
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
63 del
03/12/1999
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga il seguente regolamento:
Art. 1
Finalità
1.
Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio.
Art. 2
Verifica della consistenza della specie
1.
[ ... ]
[14]
I Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia - ATC[15]
, provvedono, anche ai fini dell'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale, al fine della redazione dei piani di gestione della specie.
1 bis.
Le stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale devono essere trasmessi all'Osservatorio faunistico regionale entro il 30 giugno.
[16]
Art. 3
Metodi di prelievo venatorio
1.
Il prelievo venatorio della specie cinghiale, deve avvenire in una delle seguenti modalità:
a)
braccata o battuta, di seguito denominata battuta;
b)
aspetto;
c)
cerca.
2.
Il prelievo venatorio:
a)
in battuta deve essere effettuato dalle squadre unicamente all'interno dei settori ad esse assegnati e nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio;
b)
nelle altre forme secondo quanto previsto agli articoli 10 e 10 bis.
3.
Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono:
a)
essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
b)
essere marcati con le apposite fascette prima dell'allontanamento dal luogo del prelievo;
c)
essere segnalati all'A.T.C. di competenza entro trenta giorni dall'abbattimento.
[23]
Art. 4
Pianificazione del territorio
(3)
1.
Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C., provvedono,
[ ... ]
[24]
, a suddividere ciascun A.T.C. in Comprensori di gestione della specie, individuando i territori vocati ed i territori non vocati per la presenza del cinghiale.
[ 2. ]
[25]
[ 3. ]
[26]
[ 3. ]
[27]
3.
Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli ATC propongono all'approvazione delle province la individuazione, mediante cartografia dei distretti e, nelle aree vocate per il cinghiale, dei settori dove consentire lo svolgimento del prelievo in forma collettiva. L'individuazione dei distretti o dei settori deve comunque garantire la copertura di almeno il sessantacinque per cento dell'area vocata di ogni ATC.
[ ... ]
[29]
Dalla stagione venatoria 2008-2009 le squadre possono effettuare il prelievo in battuta unicamente all'interno dei settori ad esse assegnati in forma esclusiva.[30]
.
[28]
4.
Al di fuori delle aree vocate, la caccia al cinghiale è consentita solo in forma individuale, salvo eccezionali prelievi in forma collettiva effettuati da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell'A.T.C., per esigenze gestionali.
5.
Le Province, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, approvano l'apposita cartografia che individua le zone vocate ed i settori di cui al
comma 3
, nonché le aree specificate nel
precedente comma 4
, garantendo, in particolare, il rispetto delle norme di sicurezza fissate dall'
art. 21 della L. 157/92
.
Art. 5
(Prelievo in battuta)
1.
È istituito presso ciascun A.T.C. il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in battuta.
2.
L'iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione, dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell'A.T.C. competente, tra il 15 aprile ed il 30 giugno di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l'indirizzo ed il distintivo adottato, nonché l'elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. La domanda indica uno o più distretti con i relativi settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l'esercizio del prelievo venatorio. La qualifica di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione con cadenza biennale organizzati dai Comitati di gestione dell'A.T.C. competente, sulla base di uno specifico programma.
3.
Il caposquadra è eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o alla sostituzione del caposquadra è inviato all'A.T.C. di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l'elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell'elenco depositato presso l'A.T.C. nella stagione precedente.
4.
Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di gestione degli A.T.C. ripartiscono per ciascun distretto il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e squadre.
5.
L'iscrizione ai registri delle squadre prevalentemente costituite da cacciatori non residenti in Umbria può essere consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali sussistono accordi per l'accesso e secondo le modalità in essi previste.
6.
È comunque consentita nelle squadre residenti nel territorio regionale l'iscrizione di cacciatori non residenti anagraficamente fino ad un massimo di dieci.
7.
I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad iscrivere le squadre al registro di cui al
comma 1
assegnandole ai distretti tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
a)
residenza della squadra nel distretto richiesto;
b)
anzianità di iscrizione della squadra nei registri di cui al
comma 1
;
c)
residenza della squadra nell'A.T.C.;
d)
residenza della squadra in provincia;
e)
residenza della squadra nel territorio regionale. Si assume come comune di residenza della squadra quello di residenza anagrafica della maggioranza dei componenti;
f)
rispetto degli accordi tra Regioni, province ed A.T.C..
8.
I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad assegnare gruppi di settori contigui in ciascun distretto alle squadre iscritte al medesimo, nel rispetto di una graduatoria stilata, a partire dalla stagione venatoria
[ ... ]
[53]
2017-2018[54]
, mediante un punteggio assegnato secondo i seguenti criteri:
a)
percentuale di battute effettuate nel distretto di assegnazione nella precedente stagione venatoria: da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all'unità;
b)
percentuale media di partecipazione degli iscritti alle battute della precedente stagione venatoria: da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all'unità;
c)
numero di iscritti alla squadra:
1)
da 35 a 40 1 punto;
2)
da 41 a 50 2 punti;
3)
da 51 a 60 3 punti;
4)
oltre 60 4 punti;
d)
efficienza di prelievo calcolata in capi abbattuti/giornate cacciatore: punti 1 ogni 0,01 capi (max 20 punti);
e)
partecipazione alle attività previste dai piani di prevenzione e contenimento programmati dall'A.T.C. calcolata in base al numero di interventi realizzati per squadra: punti 0,5 ad intervento (max 15 punti);
f)
partecipazione ai programmi di ricerca e di monitoraggio elaborati dall'Osservatorio faunistico regionale: punti 1 ad intervento (max 15 punti).
9.
Nel caso dell'unione di due squadre è calcolata la media dei punteggi di cui al
comma 8
, assegnati a ciascuna squadra.
10.
I capisquadra di ciascun distretto individuano
[ ... ]
[55]
, in rappresentanza delle squadre assegnate al distretto medesimo, il capo distretto, dandone comunicazione al Comitato di gestione dell'A.T.C. di competenza prima dell'inizio della stagione venatoria.
11.
Le squadre attuano il piano annuale, di cui all'
articolo 12 bis
, del distretto a cui sono state assegnate.
12.
Possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta esclusivamente le squadre iscritte al registro di cui al
comma 1
.
13.
Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Tutti i cacciatori iscritti alle squadre devono essere iscritti all'A.T.C. di iscrizione della squadra.
14.
I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo un modulario per i verbali, una tabella di iscrizione riportante il numero della squadra e le fascette da apporre ai capi abbattuti.
15.
Al momento del ritiro del materiale di consumo di cui al
comma 14
, necessario per la caccia in battuta, la squadra è tenuta a corrispondere un contributo economico stabilito dall'A.T.C. quale quota di iscrizione al distretto di assegnazione, stabilita con il piano di gestione di cui all'
articolo 12 bis
e calcolata ai sensi dell'
articolo 4, comma 5 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5
(Regolamento di attuazione della
legge regionale 29 luglio 2009, n. 17
- Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria).
[52]
Art. 6
(Modalità del prelievo in battuta)
1.
La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di settanta e non meno di
[ ... ]
[62]
quindici[63]
cacciatori tra: cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con l'ausilio di non più di quaranta cani.
[ ... ]
[65]
[64]
[ 2. ]
[66]
2.
In ciascuna battuta di caccia possono essere inseriti cacciatori non appartenenti alla squadra in misura massima del 50% dei partecipanti alla battuta stessa.
[67]
3.
Ai cacciatori di cui al
comma 2
è richiesta l'iscrizione all'A.T.C. di caccia in cui si svolge la battuta. Nel corso della stagione venatoria possono partecipare ad un massimo di due battute anche cacciatori non iscritti all'A.T.C..
[ 4. ]
[68]
4.
Le squadre possono effettuare congiuntamente l?esercizio venatorio.
[69]
5.
I partecipanti alla battuta devono marcare sul tesserino venatorio l'apposita casella e nella medesima giornata non possono effettuare altre forme di caccia.
[61]
Art. 7
Responsabile della cacciata
[ 1. ]
[70]
1.
Per ogni cacciata è designato un capobattuta tra quelli indicati nell'elenco nominativo dei componenti la squadra di cui al
comma 2 dell'articolo 5
. Il verbale di battuta, contenente a fianco dei nominativi dei partecipanti alla battuta la firma di ciascuno, nella parte relativa a luogo, data ed elenco dei partecipanti è compilato e sottoscritto dal capobattuta prima dell'inizio della stessa ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza, al controllo presso il punto di presa di possesso del settore.
[71]
2.
Il capobattuta organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è direttamente responsabile:
a)
della redazione del verbale di cacciata
e delle relative schede allegate[72]
e della trasmissione con le modalità previste dall'A.T.C.[73]
;
b)
del controllo del numero e dell'elenco dei partecipanti;
c)
dell'apposizione e rimozione delle prescritte segnalazioni
e dell'utilizzo dei previsti segnali acustici di inizio battuta[74]
;
d)
del rispetto delle distanze di cui all'
art. 4
;
e)
della comunicazione prevista dall'
art. 12
relativa ai capi abbattuti;
f)
del controllo sanitario dei capi abbattuti
[ ... ]
[75]
;[76]
f-bis)
dell'apposizione ad ogni capo abbattuto, alla fine della cacciata, delle fascette inamovibili assegnate ad ogni squadra;
[77]
[ f-ter) ]
[78]
Art. 8
Appostamento
1.
La squadra prende possesso del settore esponendo, sul luogo previsto dalla cartografia,
[ ... ]
[79]
la tabella di iscrizione fornita[80]
dal Comitato di gestione degli A.T.C. .
[ 2. ]
[81]
[ 2. ]
[82]
2.
Ciascuna squadra non può prendere possesso né di più settori contemporaneamente, né di più di due settori al giorno.
[83]
3.
La presa di possesso del settore non potrà avvenire prima del tramonto della giornata precedente a quella prescelta per la battuta
e la tabella di cui al
comma 1
è rimossa al termine della battuta stessa.
[84]
.
[ 3-bis. ]
[85]
[ 4. ]
[86]
[ 5. ]
[87]
Art. 9
Segnalazione
[ 1. ]
[88]
1.
Lungo le vie di accesso dei settori dove si svolgeranno le battute, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche la denominazione della squadra. I cartelli devono essere apposti:
a)
entro l'orario di inizio della giornata venatoria previsto dal Calendario venatorio, per le battute che si svolgono nella prima parte della giornata;
b)
non prima delle ore 11, ora solare, per le battute che si svolgono nella seconda parte della giornata.
[89]
2.
I cartelli di segnalazione
[ ... ]
[90]
devono essere rimossi al termine della stessa.
3.
Ciascun partecipante alla battuta deve indossare
giacchetti di colore arancione o rosso ad alta visibilità nonché[91]
il distintivo della squadra che l'ha organizzata.
4.
L'inizio della battuta
[ ... ]
[93]
[92]
deve essere segnalato con avviso acustico udibile in tutta la zona occupata.
5.
Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente regolamento, l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti.
(2)
Art. 10
(Prelievo all'aspetto)
1.
Le modalità del prelievo venatorio della specie cinghiale all'aspetto sono specificate con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.
[95]
Art. 10 bis
(Prelievo alla cerca)
1.
Il prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca è esercitato in forma individuale, nei giorni previsti dal calendario venatorio per la caccia in battuta, da cacciatori singoli non iscritti alle squadre, in tutto il territorio a caccia programmata, con esclusione dei settori occupati.
2.
Il cacciatore che pratica il prelievo della specie cinghiale alla cerca, deve marcare sul tesserino venatorio l'apposita casella e nella medesima giornata non può effettuare altre forme di caccia.
3.
Per l'esercizio del prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca il cacciatore deve:
a)
indossare un giacchetto di colore arancione o rosso ad alta visibilità;
b)
ritirare presso l'A.T.C. di competenza, dietro versamento di apposito contributo economico stabilito dall'A.T.C. medesimo, le apposite fascette da apporre al capo abbattuto;
c)
versare la quota di iscrizione al distretto dove è effettuato il prelievo, prevista dal piano di gestione di cui all'
articolo 12 bis
calcolata ai sensi dell'
articolo 4, comma 5 del r.r. 5/2010
.'.
[96]
Art. 11
Mezzi di caccia
1.
La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'
art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
.
[ ... ]
[97]
[ 2. ]
[99]
3.
Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani i partecipanti devono tenere l'arma scarica.
[ 4. ]
[100]
4.
Nel prelievo in battuta sono vietati:
a)
l'uso di sostanze repellenti o barriere realizzate con materiali artificiali;
b)
l'accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori;
c)
l'uso e la detenzione di cartucce a salve ad esclusione dei bracchieri e dei conduttori dichiarati nel verbale di cacciata;
d)
l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.
[106]
4 bis.
Nel prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca è vietato l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.
[107]
Art. 12
[ ... ]
[108]
Abbattimenti ed interventi di contenimento[109]
[ 1. ]
[110]
1.
Il Comitato di gestione dell'ATC può proporre alla provincia competente:
a)
la predisposizione di piani di abbattimento al fine di razionalizzare il prelievo venatorio della specie cinghiale, ai sensi della
lettera b), comma 1
,
[ ... ]
[112]
dell'
articolo 6 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6
[113]
;
b)
la realizzazione di interventi di contenimento della specie nel territorio a caccia programmata da effettuarsi
[ ... ]
[114]
anche[115]
con le squadre iscritte nel distretto dove sono proposti gli interventi.
[111]
2.
L'abbattimento del cinghiale, avvenuto durante la caccia esercitata in forma collettiva o individuale dovrà essere segnalato entro trenta giorni al Comitato di gestione dell'A.T.C. competente per territorio, indicando la data, la località, nonché il peso e l'età presunta del capo abbattuto.
[ 3. ]
[116]
3.
Le squadre collaborano con l'Osservatorio faunistico regionale, con le province e con i Comitati di gestione degli ATC ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti, la compilazione di schede di rilevamento dati morfometrici e la partecipazione ad attività di monitoraggio e censimento.
[117]
[ 3-bis. ]
[118]
3 bis.
I concessionari di aziende faunistico-venatorie (AFV), aziende agrituristico-venatorie (AATV), centri privati di riproduzione fauna selvatica e gli enti gestori dei Parchi regionali e delle Oasi sono tenuti a collaborare con le province al contenimento della specie. Negli ambiti protetti ricadenti all'interno dei distretti di gestione il contenimento della specie è effettuato anche con il coinvolgimento delle squadre assegnate al distretto.
[119]
Art. 12-bis
Piano di gestione della specie.
1.
Il Comitato di gestione degli ATC adotta, per ogni distretto, il piano annuale di gestione della specie finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, anche in applicazione dell'
articolo 19 della L. n. 157/1992
.
1 bis.
Il piano di gestione comprende:
a)
densità obiettivo della specie;
b)
calendario dei censimenti;
c)
piano di colture a perdere;
d)
piano di prevenzione dei danni di cui all'
articolo 4, comma 1 del r.r. 5/2010
;
e)
dati degli abbattimenti della precedente stagione venatoria;
f)
piano di abbattimento per la stagione venatoria; g) quote di iscrizione al distretto.
[121]
1 ter.
Il piano annuale di gestione, ad esclusione di quanto previsto al
comma 1 bis, lettera f)
, deve essere inviato alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria per l'approvazione entro il 28 febbraio.
[122]
1 quater.
Il piano di abbattimento di cui al
comma 1 bis, lettera f)
deve essere inviato alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria per l'approvazione entro il 30 giugno successivo.
[123]
[120]
Art. 13
Sanzioni
1.
Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157
, e dall'
art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
.
[ 1-bis. ]
[124]
1 bis.
Il comitato di gestione dell'A.T.C. competente deve rifiutare l'iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale se nella stagione venatoria precedente:
a)
ha effettuato meno di tredici battute;
b)
non ha abbattuto almeno un terzo dei capi assegnati dal piano di abbattimento;
c)
sia stato accertato, da parte degli organi di vigilanza competenti e segnalato all'A.T.C. competente per territorio, l'abbattimento di ungulati non appartenenti alla specie cinghiale durante lo svolgimento delle battute o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle previste fascette inamovibili.
[126]
1-ter.
Il Comitato di gestione dell'ATC competente, previa diffida, può rifiutare l'iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale
o decidere la sospensione per un determinato periodo di tempo[128]
se:
a)
non sono state rispettate le direttive emanate dalle province, d'intesa con i Comitati di gestione degli ATC competenti per territorio, ai fini della gestione e del contenimento della specie cinghiale;
b)
sono state rilevate gravi e ripetute inosservanze degli obblighi previsti;
c)
non sono state osservate le norme di sicurezza previste dal presente regolamento.
[127]
1-quater.
Ogni cacciatore iscritto deve partecipare per ogni stagione venatoria ad almeno cinque delle battute effettuate dalla propria squadra, qualora la stessa effettui un numero di battute superiore a cinque,
[ ... ]
[130]
pena la non iscrizione alle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale[131]
nell'anno successivo, fatti salvi comprovati impedimenti.
[129]
Art. 13bis
Iscrizione al registro
1.
Per le stagioni venatorie
[ ... ]
[133]
[ ... ]
[135]
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018[136]
[134]
ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente.
2.
Sono escluse dalla limitazione di cui al
comma 1
:
a)
le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali;
b)
le squadre risultanti dall'accorpamento di due o più squadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.
[132]
Art. 14
Norme finali
1.
E' abrogato il
R.R. 11 agosto 1988, n. 29
e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Il presente regolamento entra in vigore nella stagione venatoria 2000-2001, ad eccezione delle norme contenute nell'
art. 6
e nell'
art. 9 comma 5
che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.
Perugia, addì 30 novembre 1999
Bracalente
Note sulla vigenza
[14] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[15] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[16] -
Integrazione
da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[17] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[18] -
Abrogazione
da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[19] -
Integrazione
da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[20] -
Abrogazione
da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[21] -
Integrazione
da: Articolo 1 Comma 2 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[22] -
Integrazione
da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 21 maggio 2008, n. 4.
[23] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[24] -
Abrogazione
da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[25] -
Abrogazione
da: Articolo 3 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[26] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[27] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 22 maggio 2007, n. 4.
[28] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 22 maggio 2007, n. 4.
[29] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 21 maggio 2008, n. 4.
[30] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 21 maggio 2008, n. 4.
[31] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[32] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[33] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 22 maggio 2007, n. 4.
[34] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 22 maggio 2007, n. 4.
[35] -
Integrazione
da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 21 maggio 2008, n. 4.
[36] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 regolamento Regione Umbria 21 maggio 2008, n. 4.
[37] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 regolamento Regione Umbria 21 maggio 2008, n. 4.
[38] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[39] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[40] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[41] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 4 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[42] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 4 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[43] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 5 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[44] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 5 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[45] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[46] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[47] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 7 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[48] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 7 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[49] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 8 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[50] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 9 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[51] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 9 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[52] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[53] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 22 luglio 2016, n. 5.
[54] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 22 luglio 2016, n. 5.
[55] -
Abrogazione
da: Articolo 1 Comma 1 regolamento CE Regione Umbria 15 novembre 2023, n. 7.
[56] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[57] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[58] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[59] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[60] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[61] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[62] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento CE Regione Umbria 15 novembre 2023, n. 7.
[63] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento CE Regione Umbria 15 novembre 2023, n. 7.
[64] -
Integrazione
da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 22 ottobre 2020, n. 6.
[65] -
Abrogazione
da: Articolo 2 Comma 1 regolamento CE Regione Umbria 15 novembre 2023, n. 7.
[66] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 regolamento CE Regione Umbria 15 novembre 2023, n. 7.
[67] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 regolamento CE Regione Umbria 15 novembre 2023, n. 7.
[68] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 regolamento CE Regione Umbria 15 novembre 2023, n. 7.
[69] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 regolamento CE Regione Umbria 15 novembre 2023, n. 7.
[70] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[71] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[72] -
Integrazione
da: Articolo 6 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[73] -
Integrazione
da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[74] -
Integrazione
da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[75] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[76] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[77] -
Integrazione
da: Articolo 6 Comma 4 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[78] -
Integrazione
da: Articolo 6 Comma 4 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8. -
Abrogazione
da: Articolo 5 Comma 3 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[79] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[80] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[81] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8. -
Integrazione
da: Articolo 7 Comma 4 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8. -
Sostituzione
(testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[82] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 7 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8. -
Abrogazione
da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8. -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 7 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[83] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[84] -
Integrazione
da: Articolo 7 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[85] -
Abrogazione
da: Articolo 2 Comma 2 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[86] -
Abrogazione
da: Articolo 2 Comma 2 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[87] -
Abrogazione
da: Articolo 7 Comma 5 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[88] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[89] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[90] -
Abrogazione
da: Articolo 8 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[91] -
Integrazione
da: Articolo 8 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[92] -
Integrazione
da: Articolo 8 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[93] -
Abrogazione
da: Articolo 3 Comma 2 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[94] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[95] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[96] -
Integrazione
da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[97] -
Abrogazione
da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[98] -
Integrazione
da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 2 novembre 2006, n. 11.
[99] -
Abrogazione
da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 31 ottobre 2000, n. 6.
[100] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[101] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[102] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[103] -
Integrazione
da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[104] -
Integrazione
da: Articolo 1 Comma 2 regolamento Regione Umbria 2 novembre 2006, n. 11.
[105] -
Integrazione
da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[106] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[107] -
Integrazione
da: Articolo 8 Comma 2 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[108] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[109] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[110] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[111] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[112] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[113] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[114] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 30 aprile 2020, n. 2.
[115] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 30 aprile 2020, n. 2.
[116] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[117] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 Comma 3 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[118] -
Integrazione
da: Articolo 10 Comma 4 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[119] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[120] -
Integrazione
da: Articolo 11 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[121] -
Integrazione
da: Articolo 10 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[122] -
Integrazione
da: Articolo 10 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[123] -
Integrazione
da: Articolo 10 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[124] -
Integrazione
da: Articolo 12 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[125] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 21 maggio 2008, n. 4.
[126] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[127] -
Integrazione
da: Articolo 12 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[128] -
Integrazione
da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[129] -
Integrazione
da: Articolo 12 Comma 1 regolamento Regione Umbria 28 giugno 2006, n. 8.
[130] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 22 maggio 2007, n. 4.
[131] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 22 maggio 2007, n. 4.
[132] -
Integrazione
da: Articolo 6 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 ottobre 2009, n. 8.
[133] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[134] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 8.
[135] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 aprile 2017, n. 2.
[136] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 5 aprile 2017, n. 2.
Note della redazione
(3) -
Le norme relative alla pianificazione territoriale finalizzata alla gestione e al prelievo venatorio della specie cinghiale, entrano in vigore nella stagione venatoria 2001/2002 (B.U. 11 luglio 2001, n. 34), vedi Reg.to reg.le 12 settembre 2000, n. 5
(4) -
Le norme relative allle prescrizioni connesse ai comprensori di gestione della specie, previste dai commi 2 e 3, entrano in vigore nella stagione venatoria 2001/2002 (B.U. 11 luglio 2001, n. 34), vedi Reg.to reg.le 12 settembre 2000, n. 5
(1) -
Le norme contenute nell'art. 6 entrano in vigore il 18 dicembre 1999 (vedi art. 14, secondo comma del presente regolamento).
(2) -
Le norme contenute nel comma 5 dell'art. 9, entrano in vigore il 18 dicembre 1999 (vedi art. 14, secondo comma del presente regolamento).