Art. 1
Modificazione dell'articolo 3.
1.
Il
comma 8 dell'art. 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 1
è sostituito dal seguente:
«
8. Ai fini della determinazione dei canoni di locazione da parte delle ATER nei confronti di coloro che sono già assegnatari di alloggi di ERP, i limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica, fissati rispettivamente al comma 1, lettera e) e al comma 2, vengono applicati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'
art. 44, comma 1 della L.R. n. 23/2003
.
».
Art. 2
Norma transitoria.
1.
Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, così come modificato dal presente regolamento.