Art. 1
Oggetto e finalità.
1.
Il presente regolamento individua i criteri, le modalità e i requisiti per la prevenzione, la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico, in attuazione della
legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20
«Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico».
Art. 2
Definizioni.
1.
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni contenute nelle norme UNI e CEI, si applicano le seguenti:
a)
inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell'orizzonte;
b)
riduzione del consumo energetico: ogni intervento, di natura tecnologica o gestionale, con cui si intende conseguire l'obiettivo di ottenere la stessa prestazione di beni o servizi con un minor consumo di energia;
c)
piano per l'illuminazione comunale: il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti di illuminazione insistenti sul territorio di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonchè dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione degli impianti di illuminazione esistenti;
d)
zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso: aree circostanti gli osservatori astronomici, sottoposte a particolari misure di tutela dall'inquinamento luminoso;
e)
osservatorio professionale: un osservatorio astronomico nel quale si svolge qualificata attività di ricerca scientifica, riconosciuta in sede istituzionale;
f)
osservatorio non professionale riconosciuto: osservatorio astronomico nel quale si svolge qualificata attività di ricerca o divulgazione.
Art. 3
Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso.
1.
Le zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso devono avere un'estensione pari a:
a)
venti chilometri di diametro attorno alla sede degli osservatori astronomici professionali di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera e)
;
b)
dieci chilometri di diametro attorno agli osservatori non professionali riconosciuti di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera f)
;
c)
un chilometro di diametro attorno agli osservatori professionali o non professionali riconosciuti, inseriti all'interno di centri urbani con oltre diecimila abitanti.
2.
All'interno delle aree di cui al
comma 1
, i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, anche in fase di progettazione o di appalto, devono soddisfare i requisiti indicati all'
articolo 4
.
Art. 4
Requisiti tecnici generali.
1.
Gli impianti di nuova costruzione e quelli soggetti ad interventi di sostituzione o di manutenzione straordinaria, sia pubblici che privati, funzionali all'illuminazione di spazi e superfici esterni, inclusi i casi previsti all'
articolo 5
, sono realizzati nel rispetto dei criteri antinquinamento luminoso e di risparmio energetico di cui al presente regolamento, nonchè in conformità alle vigenti norme tecniche nazionali ed europee e dei piani di illuminazione comunale.
2.
Gli impianti di illuminazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici:
a)
gli apparecchi illuminanti, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per angoli ? ? 90° pari a 0 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso, con un'approssimazione massima a 0,49 candele per 1000 lumen;
b)
le lampade devono avere un'efficienza luminosa non inferiore a 90 lm/watt. Nelle zone individuate nel piano per l'illuminazione comunale quali i centri storici, le aree verdi attrezzate ed altre aree particolari, sono consentite efficienze luminose non inferiori a 80 lm/watt; nel caso di lampade a fluorescenza compatte di potenza inferiore a 50 watt, sono consentite efficienze luminose non inferiori a 60 lm/watt;
c)
devono essere muniti di appositi dispositivi che, agendo puntualmente su ciascuna lampada o sull'intero impianto, siano in grado di controllare il flusso luminoso, consentendo una riduzione complessiva dello stesso non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. L'orario entro cui operare tale riduzione è stabilito con atto dell'amministrazione comunale competente, ovvero nell'ambito del piano per l'illuminazione comunale.
3.
I progetti relativi all'illuminazione pubblica e privata sono predisposti privilegiando le scelte che comportano maggiori risparmi energetici e manutentivi.
Art. 5
Particolari impianti di illuminazione.
1.
Gli impianti di illuminazione a servizio delle infrastrutture sportive, devono:
a)
utilizzare lampade di efficienza non inferiore a 70 lm/watt;
b)
rispettare i requisiti illuminotecnici minimi, riportati nelle normative tecniche italiane ed europee di settore;
c)
essere dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza che provvedono alla parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle attività, quali allenamenti, gare, riprese televisive;
d)
essere realizzati con proiettori che, nella reale posizione d'installazione ed inclinazione degli apparecchi illuminanti, contengano, in una fascia di dieci metri intorno all'area destinata all'attività sportiva, la dispersione di luce entro il dieci per cento dell'illuminamento medio orizzontale, misurato nell'area di gioco;
e)
essere spenti subito dopo l'ultimazione dell'attività.
2.
Gli impianti per l'illuminazione di soggetti visivi di rilevante interesse artistico, storico, architettonico, monumentale e di pregio culturale e testimoniale, devono:
a)
utilizzare apparecchi, accessori e dispositivi atti a minimizzare il flusso indirizzato al di fuori delle superfici da illuminare. Il flusso luminoso diretto verso l'emisfero superiore, che non viene intercettato dalle superfici da illuminare e viene disperso verso la volta celeste, non deve superare il dieci per cento del flusso totale emesso dagli apparecchi;
b)
produrre valori di luminanza del soggetto visivo commisurati a quelli dell'ambiente circostante e, ove applicabile, non superiori a tre volte quella degli oggetti circostanti che rientrano nel campo visivo dell'osservatore. Per la valutazione del campo visivo e delle luminanze, si considerano i punti di osservazione piu significativi per l'oggetto. Tali valori possono essere incrementati fino a 1,5 volte per gli oggetti che possono essere osservati da distanze superiori a 1 Km;
c)
essere spenti dopo le ore una di notte. È ammessa deroga alla presente prescrizione per oggetti che assumono uno speciale valore simbolico o di rappresentatività rispetto ad un particolare contesto territoriale. In questo caso devono essere utilizzati dispositivi per la riduzione del flusso luminoso di almeno il trenta per cento, da far entrare in funzione entro le ore ventiquattro.
3.
Le insegne:
a)
devono avere una luminanza commisurata a quella dell'ambiente circostante;
b)
devono essere illuminate dall'alto verso il basso, nel rispetto delle modalità definite all'
articolo 4, comma 2, lettera a)
, qualora non siano dotate di illuminazione propria e si avvalgano di sorgenti esterne;
c)
nel caso siano dotate di illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi, non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen per metro quadro di superficie illuminata e devono essere dotate di dispositivi in grado di intercettare integralmente l'emissione luminosa emanata attraverso lo spessore superiore dell'insegna stessa;
d)
se di superficie superiore a due metri quadrati, devono essere dotate di sistemi atti a ridurre l'emissione luminosa, in misura non inferiore al trenta per cento entro le ore ventiquattro.
Art. 6
Impianti di illuminazione non consentiti.
1.
In attuazione dell'
articolo 4, comma 1, della L.R. n. 20/2005
, non sono consentiti fasci di luce di qualsiasi colore o potenza, quali, fari, fari laser o altri tipi di richiami luminosi che proiettino luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
2.
Per finalità di tipo pubblicitario o voluttuario, in attuazione dell'
articolo 4, comma 1, della L.R. n. 20/2005
, non e consentito:
a)
l'utilizzo di palloni aerostatici luminosi;
b)
l'installazione di luminarie permanenti;
c)
l'illuminazione di elementi del paesaggio di origine naturale;
d)
l'utilizzo delle superfici di edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini e messaggi.
Art. 7
Deroghe.
1.
Le disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'
articolo 4 della L.R. n. 20/2005
, non si applicano:
a)
alle sorgenti di luce che non risultino attive oltre le ore ventuno;
b)
agli impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità e provvisorieta che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista;
c)
agli impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
d)
agli apparecchi illuminanti di tipo "segnapasso" con flusso luminoso non superiore a 500 lumen ciascuno;
e)
alle insegne preposte alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità stabiliti dall'amministrazione comunale, quali in particolare ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco.
2.
Quanto previsto dall'
articolo 4, comma 2, lettera a)
non si applica, in attuazione dell'
articolo 4 della L.R. n. 20/2005
, alle lanterne d'epoca e similari installate all'interno dei centri storici, purché siano dotate di superfici superiori completamente opache alla luce e risultino efficacemente schermate dalle strutture edilizie circostanti.
Art. 8
Adempimenti dei comuni.
1.
I comuni, in attuazione a quanto disposto dall'
articolo 3 della L.R. n. 20/2005
, provvedono:
a)
a predisporre il piano per l'illuminazione comunale, di cui all'
articolo 3, comma 1, della L.R. n. 20/2005
, secondo i criteri riportati nell'allegato A, procedendo all'eventuale integrazione del regolamento edilizio;
b)
ad acquisire i progetti degli impianti ed attivare gli adempimenti sugli stessi secondo le modalità di cui all'
articolo 9
;
c)
ad acquisire la dichiarazione di conformità di cui all'
articolo 9, comma 3
;
d)
a verificare il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso sul territorio di competenza anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Umbria (ARPA);
e)
a emanare, nei casi di accertate inadempienze o difformità, i provvedimenti amministrativi di competenza nonchè quelli necessari per l'adeguamento, entro un termine massimo di dodici mesi dalla data di accertamento, degli impianti alla normativa vigente.
2.
I comuni inseriscono le zone di speciale protezione dall'inquinamento luminoso di cui all'
articolo 3, comma 1
, nel piano per l'illuminazione comunale di cui all'
articolo 3, comma 1, della L.R. n. 20/2005
e attuano le misure di salvaguardia di loro competenza.
Art. 9
Modalita di presentazione dei progetti e conformità degli impianti.
1.
Per l'installazione degli impianti di illuminazione, ai sensi dell'
articolo 2, comma 4, lettera a), della L.R. n. 20/2005
, fatti salvi i casi previsti al
comma 5
, e predisposto un progetto redatto nel rispetto dei requisiti riportati nell'allegato B e sottoscritto da un tecnico iscritto agli albi professionali che contemplino le competenze specifiche per tale settore impiantistico.
2.
Copia del progetto di cui al
comma 1
, e depositato presso il comune territorialmente competente che provvede agli adempimenti previsti nel piano per l'illuminazione comunale.
3.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia una dichiarazione, predisposta secondo lo schema riportato in allegato C, con cui attesta la conformità dell'opera al progetto di cui al
comma 1
e ne invia, tramite il committente, copia al comune competente per territorio.
4.
Per impianti di illuminazione esterna con flusso luminoso superiore a 150.000 lumen, e predisposto un verbale che ne attesti la rispondenza alla vigente normativa, sottoscritto da un tecnico iscritto agli albi professionali che contemplino le competenze specifiche per tale settore impiantistico; il verbale, che puo essere sostituito, ove previsto, dal certificato di regolare esecuzione, viene trasmesso al comune competente per territorio unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al
comma 3
.
5.
Il progetto di cui al
comma 1
, non è obbligatorio per:
a)
gli impianti di cui all'
articolo 7
;
b)
gli interventi di manutenzione ordinaria;
c)
le insegne con superficie fino a due metri quadri;
d)
le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri.
6.
L'impresa installatrice deve rilasciare al committente, per quanto previsto al
comma 5
, lettere c) e d), la dichiarazione di conformità alla vigente normativa.
Art. 10
Norma transitoria.
1.
La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede, su apposita cartografia e secondo i criteri indicati all'
articolo 3, comma 1
, all'individuazione delle zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso previste all'
articolo 2, comma 4, lettera e), della L.R. n. 20/2005
e ne dà comunicazione alle province ed ai comuni territorialmente competenti.
2.
I comuni, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvedono alla verifica della rispondenza degli impianti di illuminazione collocati all'interno delle zone di particolare protezione di cui al
comma 1
e, in caso di difformità, assumono i necessari adempimenti al fine dell'adeguamento degli impianti stessi alla normativa vigente entro il termine di otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.