Date di vigenza

09/08/2007 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/08/2007
18/03/2010 modifica mostra documento vigente dal 18/03/2010
30/04/2015 modifica mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2007 ,n. 8
Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 25/07/2007

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1, dello statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall' articolo 22-bis della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) come aggiunto dall' articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 .

Art. 2

Certificazione della micorrizazione.

1. La certificazione della micorrizazione del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria è effettuata dai soggetti e con le modalità di seguito indicati:

[ a) ] [4]

a) l’Azienda regionale Umbraflor, di seguito Umbraflor, Istituti universitari e altri organismi pubblici di ricerca specializzati nella materia di cui al presente regolamento, individuati con atto amministrativo dalla Giunta regionale, sono incaricati dalla Giunta stessa, mediante apposite convenzioni, di effettuare la certificazione delle piante tartufigene; [5]

b) la certificazione è effettuata attraverso l'esame di un campione casuale di ogni partita di piante tartufigene da commercializzare, pari al cinque per cento;

c) la metodica utilizzata per lo svolgimento degli esami dei campioni è costituita sia dal metodo biomolecolare (genetico) che da quello microscopico. I risultati delle due metodiche devono coincidere almeno per i quattro quinti delle piantine esaminate;

d) i soggetti di cui alla lettera a) provvedono a dividere le partite di piantine tartufigene, imballandole in lotti di cento piantine ciascuno. Sull'esterno dell'imballaggio deve essere evidente una scritta che individui con chiarezza: l'istituto certificatore, il numero e la provenienza delle piantine e la certificazione della micorrizazione del tipo di tartufo bianco, nero o altro dell'Umbria mediante campionamento;

e) i soggetti di cui alla lettera a) certificano piantine micorrizate da loro prodotte o prodotte da aziende agricole che attestino la provenienza umbra delle stesse piantine.

Art. 3

Riconoscimento o rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate.

1. Ai fini del riconoscimento o del rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate la Commissione competente, di cui all' articolo 6 della L.R. n. 6/1994 , accerta la necessaria presenza diffusa del tartufo con eventuale utilizzo di strumentazione "GPS", suddividendo in dieci quadranti per ogni ettaro la superficie della tartufaia controllata ed effettuando la verifica su cinque quadranti per ogni ettaro scelti mediante sorteggio svolto dalla Commissione stessa.

2. La Commissione, con il cane appositamente addestrato fornito dal soggetto richiedente il riconoscimento od il rinnovo o, in alternativa, messo a disposizione a titolo gratuito dalla Comunità montana, dalle Associazioni dei cercatori o dalle Associazioni agricole, effettua la verifica nel corso della stagione di raccolta secondo il calendario previsto dalla legge per le diverse specie di tartufi. Il cane è condotto dal Presidente della Commissione.

3. Nel caso in cui la prima verifica dà esito negativo, cioè, non vengono raggiunti i due chilogrammi previsti dalla L.R. n. 6/1994 , la Commissione deve procedere ad ulteriori verifiche nella stessa tartufaia, precedute da altrettanti sorteggi dei quadranti, fino ad un massimo di tre complessivamente. Le quantità reperite si sommano ai fini del riconoscimento o del rinnovo. Soltanto nel caso in cui con tre verifiche effettuate nella stessa stagione di raccolta non viene raggiunto il peso previsto dalla legge, il riconoscimento od il rinnovo sono negati.

4. Il conduttore al quale è stato negato il riconoscimento o il rinnovo dell'autorizzazione, ha facoltà di presentare una nuova domanda l'anno successivo.

5. Se la richiesta di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione riguarda una tartufaia controllata di superficie inferiore ad un ettaro, si riducono proporzionalmente il numero di quadranti sui quali effettuare la verifica e la quantità di tartufi necessaria ad attestare la presenza diffusa.

6. La verifica della Commissione viene effettuata annualmente su un campione estratto a sorte dalla stessa pari al dieci per cento delle tartufaie controllate per le quali viene chiesto il riconoscimento o il rinnovo nel corso di ogni anno.   [ ... ] [6]   Per tutte le altre istanze, il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento o del rinnovo è comprovato dalla dichiarazione di cui al comma 7. Restano fermi, relativamente a tutte le istanze di riconoscimento o di rinnovo di tartufaie controllate, i compiti e gli accertamenti della Commissione, da svolgere mediante sopralluogo, ai sensi della l.r. 6/1994.[7]  .

7. Alla richiesta di riconoscimento o di rinnovo di autorizzazione delle tartufaie controllate è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il conduttore richiedente attesta la quantità di tartufi ad ettaro raccolti nell'ultima stagione di raccolta nella tartufaia controllata per la quale chiede il riconoscimento o il rinnovo.

8. Le richieste di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione di tartufaie controllate poste nei territori dei Comuni non ricompresi, ai sensi della vigente normativa regionale, in alcuna Comunità montana, sono presentate alla Comunità montana limitrofa.

Art. 4

Zone vocate.

1. Per zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura si intendono quei territori che per speciali condizioni pedo-climatiche denotano storicamente una presenza tartufigena naturalmente significativa ancorché molto variabile stagionalmente.

2. Le Comunità montane, in collaborazione con le Associazioni dei cercatori costituite al 31 dicembre 2003, verificano annualmente il perpetuarsi delle condizioni indicate al comma 1 e l'eventuale presenza dei tartufi e, con il contributo della Regione, effettuano gli eventuali interventi di mantenimento e miglioramento.

3. Le zone indicate come particolarmente vocate, individuate dalle Comunità montane e comunicate alla Regione, fanno parte della mappatura prevista dalla legge regionale e sono riunite nella Carta delle vocazioni tartuficole della Regione Umbria realizzata a cura di quest'ultima.

4. Per le tartufaie controllate del tartufo nero pregiato, del tartufo moscato, del tartufo nero d'inverno, del tartufo estivo, del tartufo uncinato, la presenza diffusa è accertata dalla Commissione, in base alla presenza dei pianelli, all'attitudine che presenta il terreno a subire interventi migliorativi e alla tendenza verso una evoluzione naturale della produzione.

Art. 5

Sostegno alle Associazioni tartufai.

1. Le Comunità montane, tenendo conto della effettiva attività svolta dalle Associazioni tartufai in favore degli associati, della diffusione della conoscenza della materia tartufi e dell'opera di sensibilizzazione circa la tutela dei tartufi stessi, possono sostenere anche finanziariamente queste ultime previa sottoscrizione di accordi aventi durata almeno annuale, utilizzando parte della maggior percentuale dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e dalle sanzioni.

2. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è accordato alle Associazioni tartufai costituite al 31 dicembre 2003, nonché a quelle costituite successivamente a tale data qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla loro costituzione.

3. Le Associazioni tartufai danno conto dei finanziamenti ricevuti alle Comunità montane con apposita relazione al termine di ogni anno, anche nel caso di maggior durata degli accordi sottoscritti.

Art. 6

Attestazione di specificità.

1. La Regione organizza le iniziative delle associazioni interessate al conseguimento di un attestato di specificità e di qualità dei tartufi dell'Umbria (bianco e nero) mediante il supporto dei propri uffici e secondo le disposizioni contenute nel Reg. CEE n. 2082/92 .

2. Tra le Associazioni interessate sono comprese quelle dei tartufai costituite al 31 dicembre 2003, quelle dei produttori e degli agricoltori ed i titolari delle aziende di trasformazione dei prodotti tartuficoli.

Art. 7

Commissioni.

1. I soggetti di cui all' articolo 6 della L.R. n. 6/1994 che dispongono le designazioni dei componenti delle Commissioni presso le Comunità montane, designano anche un componente supplente. Qualora ritenuto necessario la Comunità montana costituisce in ulteriore Commissione tutti i membri supplenti.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 16 luglio 2007

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 febbraio 2010, n. 3.

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 febbraio 2010, n. 3.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 4.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 4.