Art. 1
Oggetto.
1.
Il presente regolamento disciplina i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente previsto all'
articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
(Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e successive modifiche ed integrazioni e le modalità di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province.
Art. 3
Pagamento del contributo.
1.
Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava comunica alla provincia territorialmente competente, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, il contributo dovuto per la tutela dell'ambiente, determinato ai sensi dell'
articolo 2
.
2.
Il titolare di cui al
comma 1
, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, provvede a versare alla provincia territorialmente competente il contributo determinato, mediante pagamento in unica soluzione.
3.
Qualora l'entità del contributo dovuto sia superiore a 2.500,00 euro, il titolare può richiederne, contestualmente alla comunicazione di cui al
comma 1
, la rateizzazione in quattro rate di pari importo da versare alla scadenza di ogni trimestre dell'anno, per un periodo non superiore a dodici mesi.
4.
La provincia territorialmente competente determina il piano di rateizzazione comprensivo degli interessi legali.
5.
Qualora il beneficiario della rateizzazione non provveda nei termini prescritti al pagamento anche di una sola rata, lo stesso decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo, in un'unica soluzione comprensiva dell'aumento di cui all'
articolo 17 della l.r. 2/2000
con decorrenza dalla data di scadenza della rata non pagata.
[4]
Art. 7
Modalità di versamento del contributo.
1.
Le Province stabiliscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di versamento del contributo prevedendo l'obbligo di riportare nella causale la natura del diritto, l'annualità di riferimento e la rata di pagamento.
Art. 8
Tempi e modalità di versamento ai Comuni.
1.
Le Province trasferiscono ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva la quota di competenza di cui all'
art. 12, comma 5 della L.R. n. 2/2000
, entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità di accredito stabilite e comunicate dai Comuni stessi, entro il
[ ... ]
[7]
31 ottobre[8]
, riportando la annualità.
2.
La quota trasferita è proporzionale ai materiali estratti nel comune ed alle categorie di appartenenza.
Art. 9
Tempi e modalità di versamento alla Regione.
1.
Le Province trasferiscono alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno, con accredito sul conto corrente bancario intestato alla Regione Umbria, presso la tesoreria regionale, una quota pari al cinquanta per cento di quanto introitato, riportando nella causale la annualità.
2.
Le Province trasmettono entro il
[ ... ]
[9]
31 marzo [10]
di ogni anno, sia in formato cartaceo che informatizzato, secondo le indicazioni e modalità fornite dal competente Servizio regionale, i dati contenuti nelle perizie giurate, comprensivi di quanto contenuto nelle schede informative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera h) del Reg. 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della
legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
- Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).
2 bis.
Le province, unitamente ai dati di cui al
comma 2
, trasmettono al Servizio regionale competente una relazione comprovante, per ogni attività estrattiva, l?entità del contributo riscosso, la parte del contributo stesso trasferita alla Regione e al comune competente per territorio.
Art. 10
Norma transitoria.
1.
L'acconto del contributo di cui all'
articolo 1
, dovuto per il volume estratto nell'annualità 2008, è versato in un'unica soluzione alla scadenza del 15 novembre 2008.