Art. 1
Oggetto.
1.
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche nei corsi d'acqua demaniali della Regione, in attuazione dell'
articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15
"Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura".
Art. 2
Attività sportiva su corsi d'acqua demaniali.
1.
Le attività sportive e ricreative acquatiche svolte occasionalmente nei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico sono libere nei limiti individuati nella Tabella 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2.
L'esercizio delle attività di cui al
comma 1
che comporta l'uso in forma stabile dei beni appartenenti al demanio idrico, è subordinato alla concessione rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi della normativa vigente.
3.
Il titolare della concessione è responsabile di eventuali danni provocati dall'esercizio delle attività sportive e ricreative su corsi d'acqua demaniali.
4.
Le attività di cui al
comma 2
sono obbligatoriamente sottoposte a Valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.
Art. 3
Attività consentite.
1.
Nei corsi d'acqua demaniali è consentita l'attività di:
a)
rafting;
b)
canoa;
c)
kayak;
d)
hydrospeed;
e)
torrentismo o canyoning.
2.
Nei corsi d'acqua ricompresi all'interno dei siti Natura 2000, istituiti ai sensi della normativa vigente, non è consentita la navigazione con mezzi diversi da quelli individuati al
comma 1
.
[ 3. ]
[3]
3.
Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, nei corsi d?acqua demaniali, ad eccezione del fiume Velino e del fiume Tevere nel tratto da Valle Montanara in Comune di Narni a Rio San Vittore in Comune di Otricoli, non è consentito il transito con mezzi a motore.
[4]
4.
Il quad ed il river hiking, intesi come attività escursionistica a piedi nell'alveo bagnato del corso d'acqua, non possono essere esercitati.
Art. 4
Concessione per l'esercizio delle attività sportive e ricreative.
1.
I soggetti interessati al rilascio delle concessioni di cui all'
articolo 2, comma 2
, presentano istanza alla provincia competente per territorio.
2.
La durata della concessione è fissata in sei anni.
3.
La concessione può essere rilasciata purché il richiedente abbia la necessaria idoneità tecnica.
4.
All'istanza è allegata una relazione indicante i giorni e gli orari in cui si intendono svolgere le attività, il numero e il tipo di natanti previsti e le loro caratteristiche tecniche e di omologazione.
5.
All'istanza sono allegati, altresì, i seguenti documenti:
a)
planimetria catastale 1:2.000 con la delimitazione delle aree di imbarco ed approdo e la quantificazione delle superfici impegnate;
b)
disegni e sezioni di eventuali strutture necessarie allo svolgimento dell'attività;
c)
individuazione del tratto di corso d'acqua per il quale si chiede la concessione;
d)
parere favorevole rilasciato dalla Regione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
, relativo alla Valutazione di incidenza di cui all'
articolo 2, comma 4
.
6.
Il provvedimento di concessione contiene:
a)
la denominazione del corso d'acqua all'interno del quale viene svolta l'attività;
b)
l'individuazione o l'estensione dell'area di concessione;
c)
la durata della concessione;
d)
i tempi e le modalità di svolgimento delle attività;
e)
l'ammontare dei diritti annuali;
f)
eventuali prescrizioni e limitazioni.
7.
La provincia competente per territorio può sospendere o revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza obbligo di indennizzo nei confronti del concessionario.
Art. 5
Obblighi del concessionario.
1.
Il concessionario predispone, per i tratti con numero di natanti limitato dalla Tabella 1, un registro delle discese, vidimato dalla provincia competente per territorio, da compilare prima di ogni discesa e provvede alla manutenzione ordinaria dell'area e della struttura di imbarco ed approdo.
2.
Il concessionario non può modificare l'alveo, le sponde e il regime idraulico del corso d'acqua.
3.
Il concessionario deve apporre in maniera ben evidente il proprio logo ed un numero progressivo in tutte le imbarcazioni. Tale numero è riportato nel registro delle discese di cui al
comma 1
.
4.
Il concessionario, previa segnalazione alla provincia competente, può altresì rimuovere e portare fuori dall'alveo eventuali alberi caduti in esso che impediscano la navigazione.
Art. 6
Autorizzazione per lo svolgimento di raduni e manifestazioni sportive.
1.
I raduni e le manifestazioni sportive che prevedono l'uso di natanti possono essere effettuate previa autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.
2.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati devono indicare i giorni in cui intendono svolgere le attività ed il numero e il tipo di natanti previsti.
3.
I raduni e le manifestazioni di cui al
comma 1
che si svolgono nei corsi d'acqua ricompresi all'interno dei siti Natura 2000 sono sottoposti a Valutazione d'incidenza, ai sensi della normativa vigente.
Art. 7
Prescrizioni per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative.
1.
Le attività sportive e ricreative di cui all'
articolo 3, comma 1
, lettere a), b), c) e d) sono consentite limitatamente ai corsi d'acqua di cui alla Tabella 1, nonché al rispetto delle modalità, dei periodi e degli orari indicati per ogni singolo tratto nella stessa Tabella 1.
2.
Nei tratti di cui al
comma 1
, le attività sportive e ricreative non sono consentite nelle zone di frega per la durata del vincolo e nelle zone di protezione ai sensi degli articoli 15 e 16 della
L.R. n. 15/2008
, nonché nei tratti a regolamento specifico, salvo diversa disposizione indicata in Tabella 1.
3.
Per le attività di cui all'
articolo 2, comma 3
la partenza, l'arrivo e le attività di balneazione e acquaticità sono effettuate esclusivamente nei punti d'imbarco ed approdo attrezzati, autorizzati dalla provincia competente per territorio.
4.
La provincia competente per territorio, qualora risulti che la discesa con natanti non comprometta la riproduzione della fauna acquatica, può autorizzare, ai sensi dell'
articolo 45, comma 1, lettera r) della L.R. n. 15/2008
, allenamenti o discese con canoa o kayak, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nel fiume Velino e nel fiume Nera limitatamente ai tratti Ferentillo-Arrone, e a valle della Cascata delle Marmore.
5.
Dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno la provincia competente per territorio può autorizzare manifestazioni eccezionali di carattere sportivo in deroga a quanto previsto in Tabella 1.
Art. 8
Sanzioni.
1.
La violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'
articolo 46 della L.R. n. 15/2008
.
Art. 9
Norme transitorie e finali.
1.
I soggetti che gestiscono l'attività di navigazione fluviale all'entrata in vigore del presente regolamento possono presentare domanda di concessione alla provincia competente per territorio entro 45 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Fino al rilascio della concessione l'attività medesima può essere esercitata.
2.
La Giunta regionale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adotta apposito atto al fine di minimizzare l'impatto delle attività sportive e ricreative nei corsi d'acqua demaniali. Fino all'adozione del suddetto atto non sono consentite le attività sportive e ricreative anche nei tratti indicati nella Tabella 1 qualora l'altezza del tirante idrico risulti inferiore a cm 40 e la sua larghezza risulti inferiore a m 2,30.
3.
Fino all'adozione dell'atto di cui al
comma 2
nel fiume Corno l'altezza minima del tirante idrico è posto pari a cm 30.
4.
La provincia competente per territorio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 2
e 3.