Art. 1
Modificazioni all'art. 3.
1.
Il comma 6 dell'articolo 3 del Reg. 1° aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della
legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4
- Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:
"
6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell'acqua;
b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua.
".
2.
Dopo il comma 6 dell'articolo 3 del Reg. n. 2/2008 sono aggiunti i seguenti:
"
6-bis. Nei casi di cui al comma 6, in assenza di assistenti bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive:
a) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca;
b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati da un adulto.
6-ter. I titolari delle piscine classificate B/1, nonché delle piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora vengano messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie:
a) informazione agli utenti dell'assenza del servizio di assistente bagnanti;
b) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina;
c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio;
d) segnalazione di dislivello di profondità del fondale;
e) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi di situazioni di emergenza;
f) divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;
g) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca.
".