Date di vigenza

18/06/2009 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 28 maggio 2009 ,n. 5
Modificazioni del Regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 , concernente "Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 03/06/2009

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni all'art. 3.

1. Il comma 6 dell'articolo 3 del Reg. 1° aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 - Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:
 
" 6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 
a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell'acqua;
 
b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua.
".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 del Reg. n. 2/2008 sono aggiunti i seguenti:
 
" 6-bis. Nei casi di cui al comma 6, in assenza di assistenti bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive:
 
a) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca;
 
b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati da un adulto.
 
6-ter. I titolari delle piscine classificate B/1, nonché delle piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora vengano messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie:
 
a) informazione agli utenti dell'assenza del servizio di assistente bagnanti;
 
b) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina;
 
c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio;
 
d) segnalazione di dislivello di profondità del fondale;
 
e) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi di situazioni di emergenza;
 
f) divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;
 
g) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca.
".


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 28 maggio 2009

Lorenzetti