Art. 6
Compartecipazione al costo delle prestazioni
1.
La compartecipazione al costo della quota sociale delle prestazioni per interventi a carattere domiciliare di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera a)
è determinata in base alle seguenti fasce ISEE di cui all'
articolo 5, comma 2
:
- da 0 euro a 4.800,00 euro, zero per cento;
- da 4.801,00 euro a 7.500,00 euro, dieci per cento;
- da 7.501,00 euro a 13.000,00 euro, venti per cento;
- da 13.001,00 euro a 19.000,00 euro, quaranta per cento;
- da 19.001,00 euro a 24.000,00 euro, sessanta per cento;
- da 24.001,00 euro in poi, cento per cento.
2.
La compartecipazione al costo della quota sociale degli interventi a carattere semiresidenziale di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera b)
è determinata in base alle seguenti fasce ISEE di cui all'
articolo 5, comma 2
:
- da 0 euro a 4.800,00 euro, zero per cento;
- da 4.801,00 euro a 8.000,00 euro, venti per cento;
- da 8.001,00 euro a 13.000,00 euro, quaranta per cento;
- da 13.001,00 euro a 19.000,00 euro, sessanta per cento;
- da 19.001,00 euro in poi, cento per cento.
3.
La compartecipazione al costo della quota sociale per gli interventi a carattere residenziale di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera c)
è determinata dalla somma risultante dalle eventuali provvidenze di cui all'
articolo 5, comma 3
, lettere a), b), c) e d) percepite dalla persona non autosufficiente; qualora il costo della quota sociale sia superiore alle provvidenze percepite si tiene conto del reddito risultante dall'ISEE di cui all'
articolo 5, comma 2
e delle eventuali contribuzioni facoltative di cui all'
articolo 5, comma 3, lettera e)
.
4.
Alla persona non autosufficiente inserita nella struttura residenziale, per le esigenze personali è garantita:
- una quota non superiore a euro 200,00 mensili, se ultra sessantacinquenne;
- una quota non inferiore a euro 200,00 mensili, se giovane/adulta di età inferiore a sessantacinque anni.
5.
La percentuale di compartecipazione prevista per i servizi semiresidenziali e domiciliare di cui ai commi 1 e 2 si riduce del venti per cento, se il servizio è rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi dell'
articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
6.
La compartecipazione per i servizi semiresidenziali, domiciliare e residenziale definita secondo i criteri previsti ai commi 1, 2 e 3, se il servizio è rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi dell'
articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
, non può tuttavia essere superiore al cinquanta per cento dell'ISEE del solo soggetto non autosufficiente.
7.
La percentuale di compartecipazione prevista per i servizi semiresidenziali e domiciliari di cui ai commi 1 e 2 si riduce del dieci per cento se il servizio è rivolto a persona non autosufficiente che ha, nel proprio nucleo familiare, una persona a carico. Ai fini della definizione di persona a carico si devono considerare tutti i componenti che risultano anagraficamente nel nucleo familiare della persona non autosufficiente.
8.
Per i criteri di compartecipazione previsti per i servizi residenziali di cui al
comma 3
viene stabilito un sistema di gradualità temporale per l'anno 2012 prevedendo una riduzione alla quota di compartecipazione del venti per cento.
9.
La Giunta regionale definisce i criteri di compartecipazione al costo per gli interventi di cui all'
articolo 3, comma 1
, lettere d) ed e).
10.
La Giunta regionale approva un manuale operativo per facilitare e garantire uniformità di erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento.
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