Art. 1
Oggetto.
1.
Il presente regolamento, ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17
(Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria), disciplina l'accesso al diritto di indennizzo e gli interventi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola e zootecnica e l'utilizzo dei fondi stanziati.
Art. 2
Ripartizione dei fondi.
1.
La Giunta regionale ripartisce i fondi di cui all'
articolo 40, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni, ed all'
articolo 12, comma 2 della L.R. n. 17/2009
, assegnando:
a)
alle province le somme destinate all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, ed alla zootecnia;
b)
agli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito ATC, le somme destinate all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.
2.
Le modalità di ripartizione delle somme di cui al
comma 1
sono le seguenti:
a)
per i danni causati dalla specie cinghiale alle coltivazioni agricole nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica:
1)
per ciascun distretto di cui all'
articolo 4, comma 3 del Reg. reg. 30 novembre 1999, n. 34
(Prelievo venatorio della specie cinghiale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui rapporto di superficie tra le aree agricole risultanti dalla cartografia uso suolo della Regione e le aree vocate per la specie cinghiale risultanti dalla cartografia approvata dalla provincia ai sensi dell'
articolo 4, comma 1 del Reg. reg. n. 34/1999
e successive modifiche ed integrazioni, è inferiore o uguale ad 1, viene assegnata all'ATC di competenza, una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole negli ultimi cinque anni, fino ad un massimo di euro 2 per ettaro di superficie agricola;
2)
per ciascun distretto di cui all'
articolo 4, comma 3 del Reg. reg. n. 34/1999
e successive modifiche ed integrazioni, il cui rapporto di superficie tra le aree agricole risultanti dalla cartografia uso suolo della Regione e le aree vocate per la specie cinghiale risultanti dalla cartografia approvata dalla provincia ai sensi dell'
articolo 4, comma 1 del Reg. reg. n. 34/1999
e successive modifiche ed integrazioni, è maggiore di 1, viene assegnata all'ATC di competenza, una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole negli ultimi cinque anni, fino ad un massimo di euro 1,5 per ettaro di superficie agricola;
b)
per i danni causati da altre specie alle coltivazioni agricole nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica a ciascun ATC viene assegnata una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole sul territorio di propria competenza negli ultimi cinque anni;
c)
per i danni causati alle coltivazioni agricole nelle oasi, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli a ciascuna provincia viene assegnata una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole sul territorio ricompresso in tali ambiti negli ultimi cinque anni;
d)
per i danni causati alla zootecnia a ciascuna provincia viene assegnata una somma pari alla media dei danni causati dalla fauna selvatica alla zootecnia sul territorio di propria competenza, negli ultimi tre anni.
3.
Una somma fino al cinque per cento del fondo di cui all'
articolo 40, comma 1, lettera c) della L.R. n. 14/1994
e successive modifiche e integrazioni, può essere utilizzata per l'attivazione di piani di prevenzione specificatamente mirati nelle aree maggiormente interessate da danni. A tal fine devono essere anche utilizzati, nell'annualità successiva all'assegnazione, gli eventuali fondi residui, attribuiti secondo quanto previsto dal
comma 2
.
Art. 3
Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica della Provincia.
1.
I piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica predisposti dalle province con le finalità di cui all'
articolo 2, comma 2 della L.R. n. 17/2009
devono prevedere interventi di controllo della specie cinghiale suddivisi in:
a)
interventi di urgenza volti a garantire una tempestiva azione in caso di segnalazione di danneggiamenti in atto;
b)
interventi programmati tesi alla eradicazione della specie nel territorio non vocato ed alla limitazione numerica negli ambiti protetti.
2.
Nel caso gli interventi di urgenza di cui al
comma 1, lettera a)
non siano attivati entro quarantotto ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, previa comunicazione nei tempi e nei modi stabiliti dal Servizio competente della provincia, possono svolgere direttamente, nelle settantadue ore successive alla comunicazione, operazioni di contenimento mediante abbattimento, il cui risultato deve essere inderogabilmente trasmesso alla provincia entro le quarantotto ore successive.
2 bis.
La Giunta regionale può, con propria deliberazione, ridurre il termine di quarantotto ore previsto al comma 2, al fine di garantire maggiore efficacia alle attività di prevenzione e limitazione dei danni alle produzioni agricole.
[3]
3.
I capi abbattuti negli interventi di controllo di cui al
comma 1
sono ceduti a titolo oneroso dalle province; gli introiti di tale cessione vengono versati dalle province nel proprio fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni.
4.
I responsabili di aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla
legge regionale 3 marzo 1995, n. 9
(Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) ovvero di strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i piani di gestione e controllo delle specie selvatiche predisposti o indicati dalla provincia competente sono tenuti all'indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche entro il territorio di propria competenza e nella fascia di 200 metri circostanti i loro confini.
Art. 4
Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica degli ATC.
1.
I piani di prevenzione di cui all'
articolo 2, comma 3
predisposti dai Comitati di gestione degli ATC devono prevedere la pianificazione e la regolamentazione:
a)
del foraggiamento dissuasivo, ovvero:
1)
i periodi di somministrazione del foraggiamento dissuasivo;
2)
le sostanze vegetali impiegate e le loro quantità;
3)
le tecniche di somministrazione;
4)
le località di somministrazione, indicate su cartografia in scala 1/25000;
5)
le persone responsabili del foraggiamento dissuasivo;
b)
delle coltivazioni a perdere dissuasive, ovvero:
1)
il loro numero e la loro estensione;
2)
la loro ubicazione territoriale, indicata su cartografia in scala 1/25000;
3)
le essenze vegetali che vi si intende coltivare;
c)
delle recinzioni elettriche che si intende attivare, ovvero:
1)
la loro estensione chilometrica;
2)
il numero di batterie da impiegare;
3)
la loro ubicazione territoriale riportata su cartografia in scala 1/25000;
4)
le emergenze agricole che si intende difendere;
5)
le persone responsabili dell'impiego e della manutenzione in esercizio delle recinzioni;
d)
di ogni altro intervento ritenuto utile ai fini della prevenzione dei danni agricoli.
2.
Non possono essere realizzate operazioni di foraggiamento diverse da quelle indicate nel piano di prevenzione predisposto dai Comitati di gestione degli ATC.
3.
Il mantenimento numerico della specie cinghiale a livelli di densità massima tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e della restante fauna selvatica è attuato nel territorio a caccia programmata, attraverso i piani di gestione della specie adottati dai Comitati di gestione degli ATC ai sensi dell'
articolo 12-bis del Reg. reg. n. 34/1999
e successive modifiche ed integrazioni.
4.
L'obiettivo prioritario dei piani di gestione della specie cinghiale, di cui al
comma 3
, deve essere il contenimento delle somme erogate per gli indennizzi, nei limiti massimi previsti all'
articolo 2, comma 2, lettera a)
.
5.
I Comitati di gestione degli ATC, per il conseguimento di quanto previsto al
comma 3
nell'ambito dei piani di gestione, predispongono, per ogni distretto, adeguati piani di abbattimento e fissano gli oneri spettanti ai cacciatori operanti nel distretto, per l'indennizzo di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso. Il completamento del piano di abbattimento deve essere considerato obiettivo minimo, superabile in eccesso senza limitazioni.
6.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero di capi previsti nel piano di abbattimento assegnato ad un distretto, al termine della stagione venatoria, la provincia competente predispone interventi di contenimento prioritariamente nei mesi di febbraio e marzo, fino al completamento.
7.
Gli interventi di cui al
comma 6
condotti in periodo di caccia chiusa, sono attuati, sotto il controllo degli agenti di polizia provinciale, da cacciatori in possesso di una specifica abilitazione conseguita a seguito di corsi di formazione organizzati dalla provincia competente.
Art. 6
Gestione dei fondi.
1.
Le province inviano annualmente entro il 30 aprile alla Regione una relazione contenente:
a)
il riepilogo dei danni causati alle coltivazioni agricole nelle oasi, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali;
b)
il riepilogo dei danni causati dalla fauna selvatica alla zootecnia rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali;
c)
il riepilogo degli interventi di urgenza e di contenimento attuati con l'esatta localizzazione degli abbattimenti, indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali.
2.
Gli ATC inviano annualmente entro il 30 aprile alla Regione una relazione contenente:
a)
il riepilogo dei danni causati dalla specie cinghiale rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali, suddivisi per distretto;
b)
il riepilogo dei danni causati da altra fauna selvatica alle coltivazioni agricole rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali;
c)
i piani di prevenzione con il dettaglio di utilizzo dei fondi di cui all'
articolo 4
appositamente stanziati;
d)
l'eventuale integrazione effettuata secondo quanto previsto dall'
articolo 5
;
e)
i piani di abbattimento e contenimento programmati ed effettuati per la limitazione dei danni causati dalla specie cinghiale, per ogni distretto di gestione della specie con l'esatta localizzazione degli abbattimenti, indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali.
3.
La Regione utilizza i dati indicati ai commi 1 e 2 per il computo delle medie previste all'
articolo 1
.
Art. 7
Presentazione della domanda di indennizzo alle coltivazioni agricole.
1.
Possono inoltrare richiesta di indennizzo danni gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti in possesso di partita IVA per finalità connesse all'attività produttiva.
2.
Il proprietario o conduttore dell'azienda che ha subito il danno, per accedere alla possibilità di indennizzo deve presentare specifica richiesta alla provincia o all'ATC competente per territorio.
3.
Il richiedente può inoltrare due tipologie di richiesta:
a)
richiesta ordinaria di indennizzo;
b)
richiesta urgente di perizia.
4.
Le richieste non conformi a quanto previsto agli articoli 8, 9 e 10 non sono ammissibili.
5.
Nel caso in cui la stima del danno sia inferiore ai 200 euro, dall'indennizzo riconosciuto verrà trattenuto il costo della perizia.
Art. 8
Richiesta ordinaria di indennizzo.
1.
La richiesta ordinaria di indennizzo è inoltrata entro quindici giorni dal verificarsi dell'episodio di danneggiamento, con lettera raccomandata A.R., via fax o consegnata a mano alla provincia o all'ATC competente per territorio. La domanda è inoltrata esclusivamente compilando il modulo appositamente predisposto. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:
a)
nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;
b)
indirizzo e ragione sociale dell'azienda;
c)
numero di partita IVA;
d)
recapito telefonico del richiedente o recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell'organo di controllo se persona diversa dal richiedente stesso;
e)
descrizione del danno subito;
f)
localizzazione del terreno - comune, indirizzo;
g)
dati catastali dei terreni interessati al danneggiamento;
h)
dichiarazione di non aver beneficiato di contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata produzione agricola.
2.
Nella domanda sono riportate, inoltre, le seguenti informazioni:
a)
stima economica indicativa del danno;
b)
data presunta dell'evento dannoso;
c)
specie omeoterma selvatica presunta causa del danno.
3.
Il richiedente può allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno, quale: perizia di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, eventuali dichiarazioni testimoniali che devono essere rese con dichiarazione sostitutiva.
4.
La provincia o l'ATC competenti per territorio provvedono ad accertare, nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, l'entità del danno in contraddittorio con il proprietario o con l'incaricato ad assistere al sopralluogo. Il proprietario è avvertito telefonicamente almeno quarantotto ore prima dell'ispezione. Entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento sulle colture danneggiate che determini l'impossibilità di periziare l'evento dannoso, pena l'archiviazione della domanda. Il tecnico incaricato della valutazione del danno evidenzia in modo particolare la perdita di produzione calcolata in percentuale relativamente alla produzione media della zona.
Art. 9
Richiesta urgente di perizia.
1.
La richiesta urgente di perizia deve far riferimento:
a)
a danni alla semina da inoltrare soltanto nei casi e nei termini in cui risulta possibile riseminare la coltura danneggiata;
b)
ad episodi di danneggiamento arrecati a colture da sottoporre a pratiche colturali urgenti, la cui esecuzione non rende possibile periziare il danno. La richiesta deve essere inoltrata nell'arco temporale compreso nei quindici giorni precedenti la data stimata per l'intervento;
c)
ad episodi di danneggiamento arrecati a colture in procinto di essere raccolte. La richiesta deve essere inoltrata nell'arco temporale compreso nei quindici giorni precedenti la data stimata per la raccolta.
2.
L'interessato che presenta la richiesta urgente non può presentare ulteriori domande di indennizzo per la stessa tipologia di danno.
3.
La richiesta urgente è inoltrata via fax alla provincia o all'ATC competenti per territorio esclusivamente compilando apposito modulo predisposto. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:
a)
nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;
b)
indirizzo e ragione sociale dell'azienda;
c)
numero di partita IVA;
d)
recapito telefonico del richiedente o recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell'organo di controllo, se persona diversa dal richiedente;
e)
descrizione del danno subito;
f)
localizzazione del terreno - comune, indirizzo;
g)
dati catastali dei terreni interessati al danneggiamento;
h)
pratica colturale urgente cui la produzione agricola dovrà essere sottoposta e la tempistica presunta della sua realizzazione;
i)
dichiarazione di non aver beneficiato di contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata produzione agricola.
4.
Nella domanda sono, inoltre, riportate le seguenti informazioni:
a)
stima economica, indicativa, del danno;
b)
data presunta dell'evento dannoso;
c)
specie omeoterma selvatica, presunta causa del danno.
5.
Il richiedente può allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno, quali perizia di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, eventuali dichiarazioni testimoniali che dovranno essere rese con dichiarazione sostitutiva.
6.
La provincia o l'ATC competenti per territorio provvedono ad accertare, nei sette giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, l'entità del danno in contraddittorio con il proprietario o con l'incaricato ad assistere al sopralluogo. Entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento sulle colture danneggiate che determini l'impossibilità di periziare l'evento dannoso, pena l'archiviazione della domanda. Il tecnico incaricato nella valutazione del danno evidenzia in modo particolare la perdita di produzione calcolata in percentuale relativamente alla produzione media della zona.
Art. 10
Presentazione della domanda di indennizzo per danni al patrimonio zootecnico.
1.
La richiesta per danni al patrimonio zootecnico deve far riferimento a danni subiti dall'azienda, non altrimenti indennizzabili per effetto di altre leggi o regolamenti. La domanda è inoltrata via fax entro due giorni dalla data dell'evento dannoso, esclusivamente compilando apposito modulo predisposto dalla provincia. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:
a)
nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente;
b)
indirizzo e ragione sociale dell'azienda;
c)
numero di partita IVA;
d)
recapito telefonico del richiedente o recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell'organo di controllo, se persona diversa dal richiedente;
e)
localizzazione del sito ove è avvenuto il danno - comune, foglio catastale;
f)
descrizione delle strutture di allevamento;
g)
dati relativi ad eventuali autorizzazioni all'allevamento o a registri di carico degli animali, se previsti da legge o regolamenti;
h)
data presunta dell'evento dannoso.
2.
Il richiedente può allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno, quali fotografie, eventuali dichiarazioni testimoniali che devono essere rese con dichiarazione sostitutiva.
3.
La provincia provvede ad accertare, nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, l'entità del danno in contraddittorio con il proprietario o con l'incaricato ad assistere al sopralluogo avvalendosi dei Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.
Art. 11
Liquidazione dell'indennizzo.
1.
La liquidazione dell'indennizzo avviene entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 12
Controllo degli atti e potere sostitutivo.
1.
La provincia attua il potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte degli organi degli ATC a quanto previsto nel presente regolamento, recuperando le eventuali risorse economiche utilizzate dai trasferimenti previsti all'
articolo 2, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37
Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).