Date di vigenza

18/02/2010 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Regolamento regionale 10 febbraio 2010 ,n. 2
Norme di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 17/02/2010

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei), le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei.

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento.

1. Ai fini del riconoscimento degli ecomusei di cui all' articolo 3 della L.R. n. 34/2007 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento, da parte dei soggetti promotori di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere a) e b), della L.R. n. 34/2007 , di attività di studio, ricerca e promozione, pertinenti le finalità dell'ecomuseo effettuate nel territorio da almeno tre anni precedenti la domanda di riconoscimento con il coinvolgimento della popolazione locale e dei soggetti operanti in quel territorio;

b) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio compreso nell'ecomuseo;

c) itinerari di visita già esistenti o da realizzare;

d) presenza di enti locali singoli o associati nell'organismo di gestione;

e) partecipazione attiva della comunità insediata nel territorio alla elaborazione del progetto di fattibilità di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere a) e b) e comma 2 , della L.R. n. 34/2007 ;

f) presenza nel territorio dell'ecomuseo di beni di comunità ovvero di elementi patrimoniali, materiali ed immateriali, naturalistici ed ambientali di riconosciuto valore, documentati al momento di presentazione della domanda di riconoscimento.

2. Ai fini del riconoscimento, non possono essere previsti più ecomusei che ricadono nello stesso territorio perimetrato, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera f), della L.R. n. 34/2007 .

3. Eventuali ecomusei di natura esclusivamente tematica devono essere integrati nel progetto di fattibilità allegato alla domanda di riconoscimento di cui all' articolo 3 .

Art. 3

Presentazione della domanda di riconoscimento.

1. La domanda di riconoscimento di un ecomuseo è presentata dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere a) e b), della L.R. n. 34/2007 alla struttura competente della Giunta regionale dal 1 aprile al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno.

2. La struttura regionale competente conclude l'istruttoria delle domande presentate per il riconoscimento entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) il progetto di fattibilità di cui all' articolo 3, comma 2, della L.R. n. 34/2007 che indica:

1) la denominazione dell'ecomuseo e i soggetti che partecipano alla gestione;

2) la perimetrazione territoriale dell'ecomuseo;

3) le caratteristiche di omogeneità di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) ;

4) i beni della comunità e gli altri elementi elencati all' articolo 2, comma 1, lettera f) ;

5) le attività di studio, ricerca e promozione di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a) ;

b) il parere favorevole degli enti locali territorialmente competenti nel caso in cui il riconoscimento sia promosso dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della L.R. n. 34/2007 ;

c) la cartografia in scala 1:10.000 rappresentativa del territorio e con indicazione dei beni di comunità e degli itinerari di visita;

d) l'atto costitutivo dei soggetti promotori.

4. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ecomuseo.

5. La struttura regionale competente, conclusa favorevolmente l'istruttoria, propone alla Giunta regionale il riconoscimento dell'ecomuseo. La Giunta regionale adotta il provvedimento di riconoscimento entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

6. Nel caso di perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento la Giunta regionale dispone la sospensione o la revoca del provvedimento di riconoscimento.

Art. 4

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 10 febbraio 2010

Lorenzetti